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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27802/2024 del 11/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli del 12/02/2024 che aveva annullato l'ordinanza del GIP dell'08/01/2024, la quale aveva applicato agli odierni imputati la misura cautelare degli arresti domiciliari per i reati di tentata estorsione e lesioni con metodo mafioso in favore del clan Mazzarella - Caldarelli. Il Procuratore deduce un unico motivo: inosservanza ed erronea applicazione di legge e vizio di motivazione (illogica, contraddittoria e omessa), lamentando che il Tribunale avrebbe valutato in modo frazionato gli elementi probatori, omettendo dati decisivi e, di conseguenza, errando nell'escludere la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico dei tre indagati. In sostanza il ricorrente ritiene che non sia possibile un'interpretazione alternativa delle intercettazioni e che da esse emergerebbe la finalità estorsiva e il ruolo di mandanti degli odierni indagati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo proposto fosse, in realtà, una contestazione di merito della valutazione probatoria compiuta dal Tribunale di riesame e quindi non consentita in sede di legittimità. La Corte ha richiamato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui la Suprema Corte può verificare solo se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario rispetto ai canoni logici e giuridici, ma non procedere a una rivalutazione delle circostanze già esaminate. Nel caso concreto il Tribunale aveva fornito ragioni plausibili (dubi sull'attendibilità della persona offesa, possibile interpretazione alternativa dei dialoghi intercettati e mancanza di elementi che colleghino i ricorrenti agli esecutori materiali), per cui le censure del Procuratore si risolvevano in una diversa valutazione dei fatti riservata al giudice di merito. Pertanto il ricorso è stato rigettato in sede di ammissibilità.

Norme richiamate

  • Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828

    Sez. U., n. 11 del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828

    La Corte può controllare in cassazione se il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario in linea con logica e principi di diritto, ma non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione delle emergenze probatorie.

  • Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976

    Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976

    Non sono ammissibili in cassazione censure che, pur camuffate come vizio di motivazione, coincidano con la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione contro decisioni di riesame che attengono alla valutazione dei gravi indizi è ammissibile solo se si deduce un vizio della motivazione nella forma o nella logica; non è ammessa la semplice proposta di una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La Corte di legittimità verifica l'adeguatezza e la logicità della motivazione del giudice di merito, non il merito delle conclusioni probatorie: critiche che si risolvono in una riconsiderazione del materiale probatorio sono inammissibili.
  • Quando il tribunale del riesame fonda la decisione su elementi che incidono sull'attendibilità della persona offesa o su plausibili ricostruzioni alternative dei fatti (es. finalità diverse dall'estorsione), questa valutazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e difficilmente sarà travolta in cassazione.
  • Per opporsi con successo a una decisione di riesame in sede di legittimità è necessario indicare specifici profili di illogicità, contraddittorietà o omissione valutativa nella motivazione, non limitarsi a contestare la correttezza dell'apprezzamento probatorio.
  • In ipotesi di contestata partecipazione a reati commessi da terzi, la mancanza di elementi concreti che colleghino gli imputati agli esecutori materiali (preesistente conoscenza, incarichi espliciti, prove di intermediazione) può giustificare il rigetto della misura cautelare da parte del riesame e tale scelta è prudenzialmente tutelata in cassazione.

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