Sentenza n. 5590/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'accertamento dell’illegittimità del silenzio-inadempimento serbato dall’amministrazione intimata in ordine all’istanza di convocazione al fine del rilascio del visto per motivi di studio e del diritto del ricorrente di ottenere il visto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento dell'Ambasciata sulla richiesta di convocazione necessaria alla formalizzazione della domanda di visto per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione consolare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha proposto un'azione avverso il silenzio dell'Amministrazione, chiedendo l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia sull'istanza di convocazione presso l'Ambasciata italiana e del proprio diritto a ottenere il visto per motivi di studio. Il giudizio riguardava, tuttavia, esclusivamente la mancata convocazione per consentire la formalizzazione della domanda di visto, e non il mancato rilascio del visto entro novanta giorni. Il TAR ha rilevato che, non essendo stata ancora formalmente presentata la domanda di visto, non era configurabile un silenzio su tale domanda né era possibile pronunciarsi sul diritto al conseguimento del visto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Dalla documentazione depositata dal Ministero è emerso che l'Ambasciata aveva convocato la ricorrente; tale convocazione ha fatto venir meno l'inerzia oggetto dell'azione. La stessa parte ricorrente ha confermato, nella memoria depositata il 19 marzo 2026, il venir meno dell'interesse alla decisione di merito. Il giudice ha inoltre escluso la possibilità di statuire sul diritto al rilascio del visto, poiché la relativa domanda non era stata ancora formalmente presentata. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della fattispecie.
Massime di principio
- L'azione avverso il silenzio può riguardare la mancata convocazione necessaria a formalizzare un'istanza amministrativa, quando tale convocazione costituisca l'adempimento ancora dovuto dall'amministrazione.
- Quando l'amministrazione adotta, nel corso del giudizio, l'atto o comportamento richiesto che determina il venir meno dell'inerzia contestata, il ricorso avverso il silenzio diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
- In assenza della formale presentazione della domanda di visto, non è configurabile il silenzio dell'amministrazione sulla domanda stessa e il giudice non può accertare il diritto dell'interessato al rilascio del visto.
- La convocazione dell'interessato per la formalizzazione della domanda di visto non equivale al rilascio del visto né consente, in assenza della domanda formalizzata, di accertare il diritto al suo conseguimento.
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