Sentenza n. 7758/2026 - Roma, Sezione 2B
per l'annullamento della comunicazione del V. Capo. Dipartimento del Personale dello Stato Maggiore dell’Esercito Italiano del -OMISSIS-, prot. -OMISSIS- (all. 1), portante il rigetto dell’istanza di assegnazione temporanea in una delle sedi di Capua (CE), S.M. Capua Vetere (CE) Cassino (FR) e Caserta, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/92, proposta dal -OMISSIS-, al fine di assistere -OMISSIS-, affetto da handicap in situazione di gravità; - di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali, ancorché non conosciuti al ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell’istanza di assegnazione temporanea presso una sede prossima al familiare disabile, ai sensi dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente impugnava il diniego dell’assegnazione temporanea richiesta per assistere la zia portatrice di handicap in situazione di gravità. Deduceva, anzitutto, la violazione dell’art. 33, comma 5, l. n. 104/1992, dell’art. 3 l. n. 241/1990 e delle altre disposizioni richiamate, nonché eccesso di potere per irragionevolezza, contraddittorietà, genericità, illogicità, perplessità, carenza dei presupposti, sviamento e difetto di istruttoria, lamentando che l’Amministrazione avesse solo genericamente affermato le esigenze organizzative ostative senza compararle concretamente con quelle assistenziali rappresentate nell’istanza. Contestava inoltre che la presenza di altri familiari potesse giustificare il diniego. Con il secondo motivo deduceva l’errata applicazione degli artt. 433, 441 e 443 c.c., sostenendo che il riferimento all’obbligo di assistenza gravante sul nucleo familiare in ragione del grado di parentela fosse incompatibile con l’abrogazione del requisito della mancanza di alternative familiari operata dalla l. n. 183/2010. Con il terzo motivo contestava la parte del diniego relativa agli effetti organizzativi della concessione, inclusa la minore utilizzabilità del militare in operazioni internazionali, lavoro notturno e attività addestrative, deducendo l’inapplicabilità dell’art. 53, comma 3, d.lgs. n. 151/2001 e dell’art. 1506, comma 1, lett. h-bis), d.lgs. n. 66/2010, oltre a carenza di istruttoria e motivazione.
La decisione
Il TAR ha rigettato il ricorso, ritenendolo infondato. Ha giudicato ragionevole il bilanciamento tra l’interesse del militare all’assegnazione temporanea e le esigenze organizzative del reparto. In particolare, il provvedimento aveva accertato la presenza in loco di altri familiari, anche di grado più prossimo, astrattamente idonei a prestare assistenza alla persona disabile, e aveva quindi ritenuto prevalenti le esigenze organizzative dell’Amministrazione. Secondo il TAR, l’assenza di alternative assistenziali costituisce un prius logico del procedimento: una volta accertata la presenza di altri familiari idonei, viene meno la necessità di una motivazione particolarmente stringente sulle esigenze di servizio, essendo sufficienti i riferimenti alla scopertura del reparto conseguente all’eventuale assegnazione. Il giudice ha pertanto escluso i dedotti vizi di motivazione, istruttoria e irragionevolezza. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 33, comma 5, l. n. 104/1992
La misura dell’assegnazione temporanea per l’assistenza a familiare con handicap richiede una valutazione comparativa tra l’interesse assistenziale e le esigenze organizzative dell’Amministrazione; nel caso esaminato, l’accertata presenza di altri familiari idonei incide sulla necessità e sull’intensità della motivazione amministrativa.
art. 3 l. n. 241/1990
L’obbligo di motivazione risulta rispettato quando il provvedimento espone l’accertata disponibilità di altri familiari all’assistenza e le esigenze di scopertura del reparto; in tale contesto non è necessaria una motivazione particolarmente stringente sulle esigenze organizzative.
art. 20 l. n. 53/2000
La disposizione è richiamata tra quelle dedotte dal ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa un’autonoma interpretazione decisiva.
art. 24, comma 3, l. n. 183/2010
La disposizione è richiamata con riferimento all’eliminazione del requisito della mancanza di alternative familiari; il TAR, tuttavia, considera la presenza di altri familiari un elemento rilevante nell’accertamento della necessità assistenziale e nel bilanciamento con le esigenze organizzative.
art. 53, comma 3, d.lgs. n. 151/2001
La disposizione è indicata dal ricorrente come non applicabile; la sentenza non ne offre una specifica interpretazione autonoma.
art. 1506, comma 1, lett. h-bis), d.lgs. n. 66/2010
La disposizione è indicata dal ricorrente come erroneamente applicata; la decisione risolve la controversia sulla sufficienza dell’accertamento relativo agli altri familiari e alla scopertura del reparto, senza svilupparne una distinta esegesi.
Massime di principio
- Nel procedimento relativo all’assegnazione temporanea del dipendente pubblico per assistere un familiare con disabilità grave, la verifica della presenza di altri familiari astrattamente idonei a prestare assistenza costituisce un prius logico della decisione e del bilanciamento tra interesse assistenziale ed esigenze organizzative dell’Amministrazione.
- Quando risultano presenti altri familiari idonei all’assistenza, l’Amministrazione può negare l’assegnazione temporanea sulla base della prevalenza delle esigenze organizzative, senza essere gravata da un onere motivazionale particolarmente stringente circa le specifiche esigenze di servizio; è sufficiente il riferimento alla scopertura o alla riduzione dell’operatività del reparto conseguente all’assegnazione.
- La presenza di altri familiari non opera necessariamente come requisito autonomo di esclusione del beneficio, ma può essere considerata dall’Amministrazione quale elemento rilevante per valutare la necessità dell’assegnazione e per graduare l’intensità della motivazione sulle esigenze organizzative.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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