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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2823/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che ha confermato il sequestro preventivo dell'autovettura Mercedes Benz targa GM036CC. La ricorrente contestava la motivazione ritenuta contraddittoria e invocava la forza probatoria dell'atto pubblico (passaggio di proprietà con firma autenticata) ai sensi degli artt. 2700, 2702 e 2703 c.c., sostenendo che ciò escluderebbe la falsità della scrittura e la configurabilità del reato di truffa/appropriazione indebita; chiedeva quindi la revoca del sequestro.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo in parte non consentito perché investe valutazioni di fatto (non sindacabili in Cassazione) e in parte manifestamente infondato, richiamando che la motivazione del giudice del merito era adeguata e che, ai sensi dell'art. 193 c.p.p., il valore probatorio dell'atto pubblico non vincola il giudice penale. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e a versare euro 3.000 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 646 cod. pen.

    Norma richiamata come uno dei reati (appropriazione indebita) per i quali è stato ritenuto sussistente il fumus delicti ai fini del sequestro.

  • art. 640 cod. pen.

    Norma richiamata come reato di truffa, ritenuto possibile sulla base degli elementi valutati dal giudice di merito; la ricorrente contestava la sussistenza ma la Cassazione non ha ammesso il sindacato di merito.

  • artt. 2700, 2702, 2703 cod. civ.

    Richiamati dalla ricorrente per sostenere la forza probatoria dell'atto pubblico; la Corte osserva che tale valore non impone limiti al giudice penale ai sensi dell'art. 193 c.p.p., quindi l'argomento è inidoneo a fondare il ricorso in Cassazione.

  • art. 193 cod. proc. pen.

    Interpretato nel senso che nel processo penale non si possono opporre al giudice presunzioni o efficacia probatoria rafforzata derivanti da atti civili, eccetto casi specifici (stato di famiglia, cittadinanza), per cui l'atto pubblico non impedisce la valutazione di falsità o altri elementi nel processo penale.

  • art. 325 cod. proc. pen.

    Richiama il principio che il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è ammesso per violazione di legge; la Corte ha ritenuto che il motivo proposto non denunciava correttamente una violazione di legge ma questioni di fatto e pertanto fosse improcedibile.

  • art. 606 lett. e) cod. proc. pen.

    Citato in relazione ai limiti della Corte di Cassazione nel sindacare le motivazioni: questioni di fatto e valutazioni probatorie non sono rimediabili in questa sede.

  • artt. 610, comma 5, e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    Richiamati per spiegare la trattazione del ricorso in camera di consiglio senza discussione orale, essendo mancata la richiesta nei termini.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese processuali e, per ricorsi inammissibili o manifestamente infondati con profili di colpa, la comminazione di ammende; applicata per la condanna della ricorrente a versare euro 3.000.

Massime di principio

  • Il ricorso in Cassazione avverso ordinanze di sequestro preventivo è limitato alle censure di diritto: non sono sindacabili qui le valutazioni di fatto e le valutazioni probatorie svolte dal giudice del merito.
  • La forza probatoria dell'atto pubblico civilistico non vincola il giudice penale (art. 193 c.p.p.): la qualificazione della scrittura e l'accertamento della falsità o della genuinità autografa possono essere valutati nel processo penale anche se esiste un passaggio di proprietà o un documento autenticato.
  • Per far revocare un sequestro preventivo occorre dimostrare l'assenza del fumus delicti o dell’periculum rei; semplici doglianze sulla motivazione del giudice senza indicare rilevanti profili di illegittimità formale o di diritto sono inidonee in Cassazione.
  • La Corte di Cassazione considera adeguata la motivazione del giudice di merito salvo che essa risulti del tutto mancante o priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza: occorre quindi che il ricorso dimostri esaustivamente tale carenza per essere ammesso.
  • Ricorsi manifestamente infondati o che sollevano questioni di fatto possono portare non solo al rigetto ma anche a sanzioni economiche (spese e ammende): valutare attentamente la fondatezza prima di ricorrere.

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