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Sentenza

Sentenza del 31/05/2016 n. 716 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

ACCERTAMENTOLIQUIDAZIONI CONTROLLI - Diritti e garanzie del contribuente - Verifiche atavolino - Contradittorio endoprocedimentale - Esclusione ACCERTAMENTOLIQUIDAZIONI CONTROLLI - Studi di settore - Controprova fornita dalcontribuente - Non idoneità - Legittimità dell'avviso In tema digaranzie del contribuente, la garanzia del contraddittorio procedimentale dicui all'art. 12, comma 7 della L. 27 luglio 2000 n. 212, è limitata alle soleverifiche in loco (nel caso di specie, la Commissione Tributaria Regionale haritenuto non applicabile l'articolo ad una rettifica, comportantel'applicazione degli studi di settore, senza che vi fosse stato accesso ailocali, né vi erano state le operazioni cui si riferisce il comma 7, essendositrattato di attività amministrativa svoltasi presso i localidell'Amministrazione). È legittimo l'avviso che avvalori le risultanze deglistudi di settore deducendo, quali elementi indiziari precisi e concordanti,l'esposizione in dichiarazione di un reddito esiguo a fronte di spese percontributi previdenziali e assicurativi oggettivamente sproporzionati; laincongruenza tra il reddito e la capacità di spesa, nonché la condottaantieconomica. A fronte di tali rilievi forniti dall'Agenzia, non costituisconoelementi sufficienti, almeno di pari peso, quelli invocati dal contribuente(nella specie, le difficoltà economiche, la presenza di turn over deidipendenti, la situazione familiare ed i collegati problemi di saluteevidenziati dal contribuente).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha contestato la legittimità dell'avviso di accertamento, sostenendo in particolare la violazione del contraddittorio endoprocedimentale previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 e l'erronea valorizzazione degli studi di settore. Ha inoltre invocato, come elementi giustificativi dello scostamento reddituale, le difficoltà economiche, il turn over dei dipendenti, la situazione familiare e i problemi di salute.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha ritenuto non applicabile l'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000, poiché non vi era stato accesso presso i locali del contribuente né una verifica in loco, ma un'attività amministrativa svolta presso gli uffici dell'Amministrazione. L'avviso è stato ritenuto legittimo perché le risultanze degli studi di settore erano corroborate da elementi indiziari precisi e concordanti: reddito dichiarato esiguo, spese per contributi previdenziali e assicurativi sproporzionate, incongruenza tra reddito e capacità di spesa e condotta antieconomica. Le giustificazioni del contribuente non sono state considerate sufficienti né di pari consistenza probatoria.

Norme richiamate

  • Art. 12, comma 7, legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto dei diritti del contribuente)

    La garanzia del contraddittorio procedimentale è stata ritenuta applicabile alle sole verifiche in loco.

    Il termine dilatorio e il contraddittorio previsti dalla norma operano quando vi siano accessi, ispezioni o verifiche presso i locali del contribuente; non si estendono automaticamente alle attività istruttorie e amministrative svolte presso gli uffici dell'Amministrazione finanziaria.

  • Studi di settore

    Le risultanze degli studi di settore possono legittimare l'accertamento quando siano sostenute da ulteriori elementi concreti, precisi e concordanti che evidenzino l'incongruenza tra reddito dichiarato, spese sostenute e capacità economica complessiva.

Massime di principio

  • Il contraddittorio previsto dall'art. 12, comma 7, della legge n. 212/2000 non è necessariamente dovuto per ogni accertamento: in questa impostazione, è collegato alle verifiche eseguite fisicamente presso i locali del contribuente.
  • Gli studi di settore, se accompagnati da indizi ulteriori e coerenti, possono costituire una base sufficiente per un accertamento fondato sull'incongruenza economica.
  • Per superare un accertamento non basta allegare difficoltà economiche o vicende personali: il contribuente deve fornire elementi documentali specifici, oggettivi e di forza probatoria almeno equivalente agli indizi dell'Amministrazione.
  • La sproporzione tra reddito dichiarato, contributi versati, spese sostenute e capacità di spesa può essere valorizzata come indice di inattendibilità della dichiarazione.
  • Una condotta antieconomica, se non adeguatamente spiegata e documentata, può rafforzare la presunzione di maggiori ricavi o redditi non dichiarati.

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