Sentenza del 23/09/2015 n. 4052 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
TASSA AUTOMOBILISTICA - Soggetti passivi - Proprietario, Conduttore, Usufruttuario - Solidarietà passiva - Sussiste - Legittimità della pretesa impositiva - Sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'individuazione dei soggetti obbligati al pagamento della tassa automobilistica e, in particolare, se, oltre agli utilizzatori o acquirenti del veicolo, sussistesse una responsabilità solidale della società di leasing o del proprietario del mezzo nei casi di leasing, usufrutto e patto di riservato dominio.
La decisione
La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. A seguito della modifica dell'art. 5, comma 29, della Legge n. 53/1983, introdotta dall'art. 7, comma 2, della Legge n. 99/2009, è stata riconosciuta la responsabilità solidale per il pagamento della tassa automobilistica tra i soggetti indicati dalla normativa, inclusi il proprietario, l'acquirente con patto di riservato dominio e l'utilizzatore in forza di un contratto di locazione finanziaria. La tassa può quindi essere richiesta anche alla società di leasing o al proprietario, secondo il rapporto giuridico esistente.
Norme richiamate
Art. 5, comma 29, Legge n. 53/1983
La disposizione individua i soggetti passivi della tassa automobilistica e, alla luce della modifica normativa, consente di riconoscere la responsabilità solidale nei casi di proprietà, patto di riservato dominio, usufrutto e locazione finanziaria.
Art. 7, comma 2, Legge n. 99/2009
La modifica ha aggiunto agli originari soggetti passivi gli acquirenti con patto di riservato dominio e gli utilizzatori di veicoli in leasing, senza escludere la responsabilità solidale degli altri soggetti coinvolti.
Massime di principio
- In materia di tassa automobilistica, l'obbligo può gravare solidalmente su più soggetti collegati al veicolo, non soltanto sull'utilizzatore materiale.
- Nei contratti di leasing, la società proprietaria e l'utilizzatore possono essere entrambi coinvolti nella responsabilità tributaria, secondo la disciplina applicabile al periodo d'imposta.
- La presenza di usufrutto o di patto di riservato dominio non esclude automaticamente la responsabilità del proprietario o degli altri soggetti individuati dalla legge.
- Per valutare la legittimità di una pretesa relativa al bollo auto occorre verificare la normativa vigente nel periodo interessato e la qualificazione giuridica del rapporto sul veicolo.
Testo integrale
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