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Ordinanza

Ordinanza n. 2115/2026 - Roma, Sezione 2Q

per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, - del Decreto del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della cultura in data 16 gennaio 2026, n. 23 di indizione della procedura di presentazione delle domande di credito di imposta per la distribuzione nazionale ed internazionale ai sensi dell'art. 19, comma 2, del Decreto interministeriale 4 novembre 2025, n. 412 (doc.1); - del Decreto del Direttore Generale Cinema e Audiovisivo del Ministero della Cultura 27 febbraio 2026, n. 374 nella parte in cui ha disposto il riconoscimento definitivo del credito di imposta alle imprese di distribuzione nazionale ed internazionale individuate nella Tabella allegata sub a) quale sua parte integrante (doc.2); - del Decreto del Ministero della cultura di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 4 novembre 2025, n. 412 con riferimento a quanto disposto agli artt. 19 e 22;

Giustizia amministrativa202603328

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Decreto di indizione della procedura per la presentazione delle domande di credito d’imposta, decreto di riconoscimento definitivo dei crediti e disposizioni regolamentari relative alla procedura a sportello per la distribuzione cinematografica nazionale e internazionale

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (impresa distributrice)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il decreto direttoriale di indizione della procedura per la presentazione delle domande di credito d’imposta per la distribuzione nazionale e internazionale, il successivo decreto di riconoscimento definitivo dei crediti alle imprese individuate nella tabella allegata e il decreto interministeriale nella parte relativa agli artt. 19 e 22. Le censure riguardano, da un lato, la legittimità della procedura a sportello adottata dal Ministero della cultura e, dall’altro, il malfunzionamento della piattaforma informatica DGCOL immediatamente dopo l’apertura della sessione per la presentazione delle domande, fissata alle ore 12:00 del 27 gennaio 2026. La ricorrente sostiene che tale malfunzionamento le abbia impedito di presentare le proprie domande di riconoscimento del credito d’imposta per l’annualità 2024. Ha inoltre dedotto di non avere ricevuto riscontro all’istanza di accesso agli atti presentata il 4 marzo 2026, diretta ad acquisire documenti e informazioni utili, tra l’altro, a verificare il funzionamento della piattaforma. Alla camera di consiglio il Ministero si è costituito con atto di stile, senza depositare memoria o documentazione.

La decisione

Il TAR ha ritenuto che le questioni, concernenti sia la legittimità della procedura a sportello sia il dedotto malfunzionamento della piattaforma DGCOL, richiedano un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase cautelare. Ha quindi fissato l’udienza pubblica per la trattazione del merito al 3 novembre 2026 ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e, per evitare l’esaurimento delle risorse disponibili e consentire la definizione della controversia re adhuc integra, ha sospeso gli atti impugnati limitatamente all’ambito della distribuzione nazionale e internazionale. Quanto al malfunzionamento della piattaforma, il Collegio ha rilevato l’assenza di elementi sufficienti, anche a causa della mancata produzione documentale del Ministero e del mancato riscontro all’istanza di accesso, disponendo una verificazione tecnica affidata all’Agenzia per l’Italia Digitale. Il verificatore dovrà accertare se, nel periodo compreso tra le ore 12:00 del 27 gennaio 2026 e la disattivazione del sistema, si siano verificati malfunzionamenti della piattaforma DGCOL e se risultino ticket di assistenza, anche soltanto registrati. Il Ministero dovrà inoltre depositare una dettagliata relazione, corredata dagli atti istruttori relativi al decreto di riconoscimento dei crediti, limitatamente alle imprese di distribuzione. È stata disposta l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti le cui domande risultino regolarmente trasmesse prima della disattivazione della piattaforma per esaurimento delle risorse, autorizzando la notifica per pubblici proclami secondo le modalità stabilite nell’ordinanza. Le spese sono state riservate al definitivo.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    Consente, quando la controversia cautelare richiede un approfondimento incompatibile con la sommarietà della fase, di fissare sollecitamente l’udienza di merito e adottare nelle more le misure cautelari necessarie.

  • art. 66 c.p.a.

    Disciplina la verificazione, disposta dal giudice per acquisire un accertamento tecnico su fatti rilevanti per la decisione.

  • art. 49, commi 1 e 3, c.p.a.

    Consente di disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei controinteressati e, quando il loro numero lo giustifica, la notificazione per pubblici proclami.

  • art. 41, comma 4, c.p.a.

    Richiamato quale base normativa, insieme all’art. 49, comma 3, c.p.a., per le modalità della notificazione per pubblici proclami.

  • art. 71, comma 2, d.P.R. 30 maggio 2002

    La domanda è presentata, a pena di decadenza: trascorsi cento giorni (…) dal compimento delle operazioni per gli onorari e le spese per l’espletamento dell’incarico degli ausiliari del magistrato (…)

    Il termine decadenziale per l’istanza di liquidazione del compenso del verificatore decorre, nel caso concreto, dal deposito in giudizio della relazione finale di verificazione.

  • art. 19, comma 2, d.m. 4 novembre 2025, n. 412

    Richiamato quale disposizione posta a base della procedura di presentazione delle domande di credito d’imposta per la distribuzione nazionale e internazionale.

  • artt. 19 e 22 d.m. 4 novembre 2025, n. 412

    Disposizioni regolamentari impugnate dalla ricorrente, la cui legittimità è stata sottoposta al giudizio di merito.

  • l. 14 novembre 2016, n. 220

    Richiamata con riferimento al credito d’imposta per la distribuzione nazionale e internazionale relativo all’annualità 2024.

Massime di principio

  • Quando la domanda cautelare presenta questioni di legittimità e accertamenti fattuali o tecnici incompatibili con la sommarietà della fase cautelare, il giudice può fissare sollecitamente l’udienza pubblica di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. e adottare, nelle more, una misura cautelare provvisoria e circoscritta, ove necessaria a preservare l’utilità della decisione finale.
  • In una controversia relativa a una procedura amministrativa informatizzata, il dedotto malfunzionamento della piattaforma può essere oggetto di verificazione tecnica quando la sua accertata esistenza sia rilevante per la decisione e gli elementi disponibili non consentano al giudice una valutazione immediata.
  • Quando l’amministrazione non deposita la documentazione necessaria a chiarire il funzionamento della piattaforma e l’istruttoria sottostante al provvedimento impugnato, il giudice può disporre verificazione e ordinare il deposito di una relazione dettagliata corredata dagli atti istruttori pertinenti.
  • Se il ricorso incide sugli interessi di una pluralità di soggetti beneficiari di risorse pubbliche, il giudice deve disporre l’integrazione del contraddittorio nei confronti dei soggetti individuabili come controinteressati; ove il loro numero sia consistente, può autorizzare la notificazione per pubblici proclami.
  • La sospensione cautelare degli atti impugnati può essere limitata al solo segmento della procedura direttamente controverso, quando tale delimitazione sia necessaria a preservare l’utilità della decisione senza estendere la misura a ambiti estranei alla lite.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivoTutela del terzo

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