Cassazione Penale, Sentenza n. 34934/2023 del 16/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il pubblico ministero ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Taranto del 07/01/2023 che, in sede di riesame, aveva annullato l'ordinanza del G.I.P. del 12/12/2022 che aveva disposto gli arresti domiciliari nei confronti di Giulio e Giuseppe Guida per il reato di tentata estorsione aggravata in concorso. Il ricorso per cassazione contestava l'erronea applicazione dell'art. 629 c.p. e la carenza o manifesta illogicità della motivazione del Tribunale in ordine all'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che le condotte dei due fratelli avevano agevolato l'azione estorsiva del terzo indagato (Fratepietro).
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse, rilevando che il pubblico ministero non ha indicato e documentato le ragioni di attualità e concretezza delle esigenze cautelari (esigenze che avrebbero giustificato il ripristino della misura). La Corte ha ricordato che l'eventuale presunzione di attualità delle esigenze cautelari opera solo per i reati indicati dall'art. 275, comma 3 c.p.p., che qui non sono stati richiamati. Conseguentemente il ricorso non è stato esaminato nel merito e l'ordinanza del Tribunale di Taranto del 07/01/2023 (che aveva annullato la misura cautelare nei confronti di Giulio e Giuseppe Guida) è rimasta efficace; non è stata disposta la revoca del provvedimento di riesame.
Norme richiamate
art. 629 cod. pen.
La parte ricorrente aveva impugnato per errata applicazione di tale norma (riguardante l'estorsione), ma la Corte non è entrata nel merito perché ha ritenuto il ricorso inammissibile per carenza di interesse rispetto alle esigenze cautelari
art. 275, comma 3, cod. proc. pen.
La Corte ha richiamato la presunzione di attualità delle esigenze cautelari prevista per alcuni reati: tale presunzione, se operativa, può rendere implicita la sussistenza dell'interesse del pubblico ministero ad impugnare, ma nel caso concreto non si applicava perché il reato non rientrava nei casi di cui al comma 3
art. 314 cod. proc. pen.
Richiamato come limite dell'interesse del pubblico ministero: la Corte segnala che il PM non può sostenere un interesse contrario a quello dell'indagato (es. alla riparazione per ingiusta detenzione) e pertanto deve dimostrare l'attualità delle esigenze cautelari
giurisprudenza consolidata (Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021 e altre pronunce richiamate)
La Corte ha applicato il principio già affermato in precedenti decisioni secondo cui il PM che impugna una decisione di riesame che esclude la gravità indiziaria deve dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari, salvo che operi la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.
Massime di principio
- Il pubblico ministero che impugni un provvedimento di riesame che ha escluso la gravità indiziaria deve dimostrare l'attualità e la concretezza delle esigenze cautelari per non incorrere in inammissibilità per carenza di interesse.
- La presunzione di attualità delle esigenze cautelari prevista dall'art. 275, comma 3 c.p.p. opera solo per i reati espressamente indicati: se non applicabile, il PM non può limitarsi a contestare la gravità indiziaria senza aggiornare il quadro cautelare.
- Se il provvedimento impugnato ha omesso di trattare espressamente le esigenze cautelari ritenendole assorbite dall'esclusione della gravità indiziaria, il ricorso del PM deve comunque fornire elementi concreti a sostegno della persistenza dell'interesse cautelare (es. rischio di fuga, reiterazione, inquinamento delle prove).
- Se il provvedimento di merito ha escluso sia la gravità indiziaria sia le esigenze cautelari, il PM deve articolare censure specifiche su entrambi i profili; un attacco astratto solo alla gravità indiziaria è in genere inefficace.
- Per la difesa degli indagati: il successo in sede di riesame basato sull'assenza di gravi indizi rende più difficile per il PM ottenere cassazione se quest'ultimo non aggiorna e documenta le esigenze cautelari; pertanto le argomentazioni difensive dovrebbero mirare a mostrare l'irrilevanza o l'interpretazione alternativa delle prove principali.
- Prassi consigliata per il PM: in caso di impugnazione, integrare il ricorso con un aggiornamento fattuale e probatorio circa i rischi cautelari (concrete circostanze e prove che giustifichino misura) e richiamare, quando possibile, la presunzione di cui all'art. 275, comma 3 c.p.p.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 16 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34916/2023 del 16/08/2023
- Sentenza penale · 16 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34917/2023 del 16/08/2023
- Sentenza penale · 16 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34918/2023 del 16/08/2023
- Sentenza penale · 16 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34919/2023 del 16/08/2023
- Sentenza penale · 16 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34921/2023 del 16/08/2023
- Sentenza penale · 16 ago 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 34922/2023 del 16/08/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →