Sentenza n. 2492/2026 - Catania, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: annullamento in autotutela del parere favorevole urbanistico relativo alla realizzazione di una stazione radio base e atto di avvio del relativo procedimento
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore economico)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato il nuovo provvedimento con cui il Comune ha annullato in autotutela il proprio parere favorevole del 3 febbraio 2025, relativo alla realizzazione di una stazione radio base, nonché l’atto di avvio del procedimento. Il Comune aveva ritenuto che la documentazione tecnica contenesse una falsa rappresentazione dell’area interessata, qualificata come strada pubblica sebbene catastalmente individuata come bene comune non censibile e quindi riconducibile a una strada privata condominiale. La ricorrente ha dedotto la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, degli obblighi di motivazione e partecipazione procedimentale, delle disposizioni del d.lgs. n. 259/2003 in materia di impianti di comunicazione elettronica e servitù, nonché dei principi di buon andamento, economicità ed efficacia. In particolare, ha contestato l’inesistenza di una falsa rappresentazione, sostenendo di disporre di un valido titolo per il passaggio dei cavidotti interrati in forza di servitù risultanti da atti notarili; ha dedotto che il Comune aveva fondato l’annullamento su documenti non richiesti dalla disciplina applicabile; ha invocato l’obbligo del condominio di consentire le servitù necessarie; ha contestato il decorso del termine di sei mesi, l’assenza di un interesse pubblico concreto e attuale, la mancata ponderazione dell’interesse della società e degli interessi privati antagonisti, nonché l’irragionevolezza della misura. Con un secondo motivo ha dedotto la violazione o elusione del giudicato formatosi, nei limiti indicati dalla ricorrente, sulla precedente sentenza del TAR Catania n. 3786 del 30 dicembre 2025, che aveva annullato un precedente provvedimento di autotutela fondato sulla medesima asserita falsa rappresentazione.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato i provvedimenti impugnati. Richiamando la precedente sentenza n. 3786/2025, ha escluso che la mera divergenza tra la qualificazione dell’area come strada pubblica e le risultanze catastali, che indicavano un bene comune non censibile, integrasse una falsa rappresentazione idonea a imporre l’annullamento in autotutela. Le risultanze catastali costituiscono infatti un mero indizio della titolarità, natura e destinazione del bene; la natura di strada pubblica può dipendere anche dall’uso pubblico e deve essere accertata attraverso una valutazione più ampia, comprendente, tra l’altro, gli elenchi comunali. L’eventuale difformità, ove rilevante per la legittimità dell’intervento, avrebbe potuto al più fondare un annullamento discrezionale e non doveroso. In tale ipotesi il Comune avrebbe dovuto motivare sull’esistenza di un interesse pubblico concreto all’annullamento e compiere una comparazione con l’interesse privato alla conservazione del titolo, con l’affidamento maturato e con gli interessi privati antagonisti, tenendo conto anche degli atti di vendita relativi alle servitù e della tipologia delle opere. Il nuovo provvedimento si era invece limitato a reiterare l’assunto, già disatteso, della falsa rappresentazione, senza fornire la necessaria motivazione sull’interesse pubblico e sulla ponderazione degli interessi. È stata quindi accertata la violazione dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990. Il Comune è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000 oltre accessori e rimborso del contributo unificato; le spese nei confronti della parte controinteressata sono state compensate.
Norme richiamate
art. 21-nonies l. 241/1990
L’annullamento d’ufficio non è doveroso quando l’illegittimità prospettata deriva da una mera difformità o discrasia conoscibile dall’amministrazione e non da una falsa rappresentazione imputabile al privato; in tal caso l’esercizio del potere è discrezionale e richiede la motivazione su un interesse pubblico concreto, nonché la comparazione con l’interesse privato, l’affidamento maturato e gli interessi antagonisti.
artt. 1, 3 e 10 l. 241/1990
Il provvedimento di autotutela deve rispettare i principi di buon andamento, efficacia, economicità, motivazione e partecipazione procedimentale, nei limiti in cui tali profili risultino rilevanti per la decisione.
artt. 44 e 49 d.lgs. 259/2003
Sono richiamati quali disposizioni poste a base dell’istanza relativa all’installazione della stazione radio base; il testo non espone un’interpretazione autonoma di tali norme.
art. 53 d.lgs. 259/2003
La ricorrente ne ha invocato l’applicazione in relazione all’obbligo di concessione delle servitù per il passaggio dei cavidotti; la decisione definisce il ricorso sulla carenza dei presupposti e della motivazione dell’autotutela, senza sviluppare un’autonoma statuizione interpretativa sulla norma.
artt. 43 e 51 d.lgs. 259/2003
Sono state richiamate dalla ricorrente in relazione alla disciplina degli impianti di comunicazione elettronica; la sentenza non fonda direttamente su tali disposizioni la ratio decidendi.
Massime di principio
- La mera divergenza tra la rappresentazione dell’area contenuta nella documentazione dell’istanza e le risultanze catastali non integra, di per sé, una falsa rappresentazione idonea a rendere doveroso l’annullamento d’ufficio, quando l’elemento era conoscibile o facilmente accertabile dall’amministrazione nell’ambito della propria istruttoria.
- Le risultanze catastali hanno valore meramente indiziario quanto alla titolarità, natura e destinazione di un bene; la qualificazione di un’area come strada pubblica non può essere desunta esclusivamente dal catasto e può dipendere anche dall’uso pubblico e da ulteriori elementi, quali l’iscrizione negli elenchi comunali.
- Quando l’eventuale difformità documentale non integra una falsa rappresentazione, l’annullamento d’ufficio è esercizio discrezionale e non doveroso: l’amministrazione deve indicare uno specifico interesse pubblico concreto all’eliminazione dell’atto, distinto dal mero ripristino della legalità.
- Nell’esercizio dell’annullamento d’ufficio di un titolo favorevole, l’amministrazione deve comparare l’interesse pubblico all’annullamento con l’interesse del privato alla conservazione dell’utilità, con l’affidamento maturato e con gli eventuali interessi privati antagonisti, motivando specificamente tale ponderazione.
- In sede di riedizione del potere dopo l’annullamento giurisdizionale di un precedente atto di autotutela, l’amministrazione non può reiterare la medesima motivazione già ritenuta insufficiente dal giudice, ma deve conformarsi alla regola conformativa derivante dalla sentenza e colmare i vizi accertati.
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