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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45508/2023 del 10/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza con più censure: 1) vizio procedurale e di motivazione per presunta violazione degli artt. 521 e 522 c.p.p. in quanto l'editto d'accusa avrebbe indicato l'art. 75 anziché l'art. 73 del d.lgs. n. 159/2011; 2) mancata applicazione della causa di esclusione della responsabilità per particolare tenuità del fatto (art. 131-bis c.p.) in relazione al capo relativo alle sostanze stupefacenti; 3) errata qualificazione della condotta come delitto di resistenza (art. 337 c.p.) anziché come resistenza passiva o altra fattispecie, atteso che la condotta consisterebbe in fuga in autovettura con manovre spericolate; 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 5) eccessiva quantificazione della pena (artt. 132 e 133 c.p.).

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e quindi inammissibile. Ha confermato la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva già confermato la condanna di primo grado nei confronti di Giuseppe Angarussa per i reati contestati (art. 73 d.lgs. n. 159/2011, capo a, e art. 337 c.p., capo b), con pena di quattro mesi e venti giorni di reclusione. Sul punto: la Corte ha ritenuto ininfluente l'errore materiale nell'indicazione dell'articolo (75 invece di 73) nell'editto d'accusa poiché il fatto era sempre stato correttamente e puntualmente contestato e la difesa non era stata pregiudicata; ha escluso l'applicabilità dell'art. 131-bis in considerazione della condotta non minimamente offensiva (fuga, mancato arresto e manovre pericolose); ha confermato che la condotta integra il reato di resistenza ex art. 337 c.p. secondo la giurisprudenza consolidata; ha ritenuto adeguata la motivazione della Corte di merito anche sul diniego delle attenuanti generiche; infine ha ritenuto improponibile il motivo relativo alla pena, che non denunciava profili di illegittimità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare la somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.lgs. n. 159 del 2011

    La norma è stata applicata per la fattispecie relativa agli stupefacenti; la Corte ha ritenuto che la contestazione dei fatti corrispondesse a questa fattispecie e che l'erronea indicazione dell'art. 75 nell'editto fosse un vizio formale ininfluente ai fini della difesa.

  • art. 75 d.lgs. n. 159 del 2011

    Richiamata come riferimento erroneo nell'editto d'accusa; la Corte ha ritenuto l'errore formale non incidente sulla regolarità dell'imputazione sostanziale.

  • art. 337 cod. pen.

    La Corte ha confermato che la fuga a bordo di un'autovettura con manovre repentine e pericolose rientra nella nozione di resistenza ex art. 337 c.p., in linea con la giurisprudenza consolidata, escludendo la qualificazione come mera resistenza passiva.

  • art. 131-bis cod. pen.

    La causa di esclusione per particolare tenuità non è stata ritenuta applicabile perché la condotta non è stata considerata di minima offensività: il mancato arresto e la fuga pericolosa escludono la sussistenza dei requisiti previsti dall'art. 131-bis.

  • artt. 521 e 522 cod. proc. pen.

    Richiamati in relazione alla regolarità dell'editto d'accusa; la Corte ha ritenuto che non vi sia stata violazione di tali norme poiché l'imputazione sostanziale è sempre stata chiara e la difesa non è stata pregiudicata dall'errore materiale.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Richiamati in relazione alla quantificazione della pena; la Corte ha ritenuto la pena applicata (misura modesta) non illegittima e ha giudicato improponibile il motivo relativo all'eccessiva determinazione della sanzione.

Massime di principio

  • Un'errata indicazione dell'articolo di riferimento nell'editto d'accusa (errore materiale) può essere ritenuta ininfluente se i fatti sono sempre stati descritti chiaramente e la difesa non ha subito pregiudizio: la regolarità sostanziale dell'imputazione è determinante.
  • L'applicabilità dell'esimente per particolare tenuità (art. 131-bis c.p.) richiede una valutazione concreta della offensività della condotta; comportamenti caratterizzati da fuga, mancato rispetto di ordini di polizia e manovre pericolose escludono normalmente la tenuità.
  • La fattispecie di resistenza a pubblico ufficiale (art. 337 c.p.) può ricomprendere anche condotte di fuga e manovre pericolose: non è necessario che si tratti di contatto fisico o di resistenza passiva, se la condotta ostacola materialmente l'azione degli agenti.
  • Per ottenere l'annullamento o la revisione in sede di legittimità è necessario indicare profili di illegittimità o vizi di motivazione specifici e contestati concretamente; censure generiche o richieste di diversa valutazione del materiale probatorio sono spesso ritenute inammissibili.
  • Le circostanze attenuanti generiche richiedono una motivazione puntuale da parte del giudice; l'assenza di riconoscimento deve essere confutata con argomentazioni che dimostrino l'insufficienza della motivazione di merito.

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