Sentenza del 11/12/2015 n. 24996 - Corte di Cassazione
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Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Comune ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che aveva dichiarato inammissibile il suo appello contro l'annullamento di un avviso Tarsu relativo all'anno 2006. La Commissione aveva ritenuto necessaria un'autorizzazione della Giunta comunale alla proposizione dell'appello. Il Comune ha dedotto la violazione degli artt. 48 e 50 del D.Lgs. n. 267/2000, sostenendo che il Sindaco, quale rappresentante dell'ente, potesse promuovere o resistere alle liti senza una preventiva autorizzazione della Giunta, salvo diversa previsione dello statuto comunale.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Comune, rilevando che l'autorizzazione della Giunta non è generalmente necessaria per la rappresentanza processuale del Comune. Essa diventa necessaria solo se lo statuto comunale la prevede espressamente, eventualmente insieme a una preventiva determinazione dirigenziale. Poiché lo Statuto del Comune di Giugliano in Campania non conteneva una simile previsione, la dichiarazione di inammissibilità dell'appello era errata. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Campania, che dovrà esaminare le ulteriori questioni e pronunciarsi anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 48
La norma disciplina le competenze della Giunta comunale; non implica, di per sé, la necessità di una sua autorizzazione per ogni lite dell'ente.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 50
Il Sindaco è l'organo responsabile dell'amministrazione comunale e rappresenta l'ente. In assenza di una diversa previsione statutaria, tale rappresentanza comprende anche la capacità di agire e resistere in giudizio.
D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 6, comma 2
Lo statuto comunale può stabilire le modalità di esercizio della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio, prevedendo l'autorizzazione della Giunta o una determinazione dirigenziale.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 12868 del 16 giugno 2005
Nel nuovo quadro delle autonomie locali, ai fini della rappresentanza in giudizio del Comune, l'autorizzazione alla lite da parte della giunta comunale non costituisce più, in linea generale, atto necessario.
L'autorizzazione della Giunta non è richiesta come regola generale, ma diventa necessaria quando lo statuto comunale la prescrive espressamente.
L. costituzionale n. 3 del 2001 e L. n. 131 del 2003
Le riforme dell'autonomia locale hanno rafforzato il ruolo del Sindaco quale organo direttamente legittimato a rappresentare il Comune, anche in sede giudiziaria.
Massime di principio
- Per stabilire se un Comune possa proporre o resistere a un'azione giudiziaria senza autorizzazione della Giunta, occorre innanzitutto verificare lo statuto comunale vigente al momento dell'atto processuale.
- In assenza di una previsione statutaria espressa, il Sindaco è normalmente legittimato a rappresentare il Comune in giudizio senza una preventiva deliberazione della Giunta.
- Se lo statuto richiede l'autorizzazione della Giunta o una determinazione dirigenziale, tale adempimento diventa necessario e la sua mancanza può incidere sulla legittimazione processuale dell'ente.
- La mera previsione legislativa delle competenze della Giunta non è sufficiente, da sola, a rendere obbligatoria una deliberazione autorizzativa per ogni controversia.
- La cassazione con rinvio non decide definitivamente la controversia tributaria: elimina la pronuncia processuale errata e demanda al giudice di rinvio l'esame delle ulteriori questioni, comprese le spese.
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