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Ordinanza

Ordinanza n. 2514/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'ottemperanza: 1) alla Sentenza n. 3420/2020 pubblicata in data 13.05.2020 dal Tribunale di Napoli, Sezione Civile VI, notificata al procuratore costituito in giudizio (Avv. Mauro Iavarone) a mezzo p.e.c. in data 05.06.2020 ed al Comune di Casoria in data 11-12.06.2020 e munita di formula di passaggio in giudicato in data 11.09.2020; 2) alla Sentenza n. 7734/2020 pubblicata in data 17.11.2020 dal Tribunale di Napoli, Sezione Civile VI, notificata, per la decorrenza del termine breve per l’impugnazione a mezzo p.e.c. in data 24.11.2020 al procuratore costituito in giudizio, e notificata con formula esecutiva (sia la copia esecutiva per la parte sia per l''''attributario) al Comune di Casoria in data 25.01.2021 e munita di formula di passaggio in giudicato in data 04.06.2021; 3) alla Sentenza n. 1813/2022 pubblicata in data 16.05.2022 dal Tribunale di Napoli Nord – Sezione Civile II, Giudice Dott.ssa Stefania Fontanarosa, non impugnata e munita di formula di passaggio in giudicato in data 29 marzo 2023.

Giustizia amministrativa202400957

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata piena esecuzione di tre sentenze civili, nella parte relativa alla realizzazione delle opere di messa in sicurezza del fabbricato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di tre sentenze del giudice ordinario che avevano imposto al Comune di Casoria l’immediata esecuzione di opere di messa in sicurezza dell’immobile di loro proprietà. Con una precedente sentenza del TAR, il Comune era stato già ordinato di porre in essere tutti gli atti e le attività materiali necessari, entro novanta giorni, con nomina di un Commissario ad acta per il caso di persistente inadempienza. Nel corso dell’esecuzione commissariale è emerso che le sentenze rinviano a due consulenze tecniche d’ufficio, le quali prospettano lavorazioni differenti. La loro integrale esecuzione potrebbe comportare duplicazioni e incompatibilità tecniche tra gli interventi di consolidamento. Il Commissario ad acta ha quindi chiesto di essere supportato da un ingegnere strutturista per individuare tecnicamente la soluzione da realizzare.

La decisione

Il TAR ha disposto ulteriori incombenti istruttori e ha accolto la richiesta di supporto tecnico formulata dal Commissario ad acta. Ha nominato, in aggiunta al Commissario già designato, un collaboratore tecnico individuato dal Direttore generale della Direzione lavori pubblici e protezione civile della Regione Campania, UOD Genio civile di Napoli, ponendo il relativo compenso a carico del Comune inadempiente. Il Commissario, anche avvalendosi del supporto tecnico, dovrà svolgere una valutazione comparativa delle soluzioni progettuali risultanti dalle due CTU e individuare quella idonea a garantire un livello di sicurezza adeguato e conforme al comando giudiziale, con il minor impiego di risorse pubbliche. Dovrà motivare puntualmente le ragioni tecniche ed economiche della scelta, escludendo interventi duplicativi, tecnicamente incompatibili o sproporzionati rispetto all’obiettivo della messa in sicurezza e mantenendosi entro il perimetro conformativo del giudicato. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro novanta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito di una relazione motivata; il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 15 ottobre 2026. Non è stata definita la domanda di ottemperanza nel merito.

Norme richiamate

  • art. 2 Cost.

    doveri di solidarietà sociale

    I principi di correttezza e buona fede sono richiamati come specificazione degli inderogabili doveri di solidarietà sociale e orientano la scelta delle modalità di esecuzione dell’obbligo giudiziale.

  • art. 99 c.p.a.

    Richiamato indirettamente attraverso il riferimento al principio affermato dall’Adunanza plenaria; il testo non tratta una rimessione alla Plenaria.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l’Amministrazione e, in caso di inerzia, il Commissario ad acta devono adottare tutte le determinazioni necessarie ad assicurare l’attuazione piena ed effettiva del comando giudiziale e la realizzazione concreta del bene della vita riconosciuto dalla sentenza.
  • Quando il giudicato impone un risultato tecnico senza individuare un’unica modalità esecutiva, il Commissario ad acta deve comparare le soluzioni concretamente praticabili e scegliere quella che garantisca il risultato prescritto con il minor aggravio per il soggetto obbligato e, ove siano impiegate risorse pubbliche, con il minor dispendio di denaro pubblico.
  • Nell’esecuzione di un giudicato concernente opere tecniche, devono essere escluse le lavorazioni duplicative, tecnicamente incompatibili o sproporzionate rispetto all’obiettivo imposto dalla decisione, nel rispetto del perimetro conformativo del giudicato.
  • Quando l’esecuzione del giudicato richiede conoscenze tecniche specialistiche, il giudice dell’ottemperanza può affiancare al Commissario ad acta un collaboratore tecnico qualificato, ponendo il relativo compenso a carico dell’amministrazione inadempiente.
  • La scelta commissariale tra diverse soluzioni tecniche deve essere adeguatamente motivata, con indicazione puntuale delle ragioni tecniche ed economiche che giustificano l’opzione prescelta.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereProporzionalità e ragionevolezzaPonderazione degli interessi e interesse pubblico

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