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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33197/2021 del 10/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso perché, risultando la notifica perfezionata l'11/07/2020, il deposito non è avvenuto entro i venti giorni successivi previsti dall'art. 369 c.p.c. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia arriva in Cassazione avverso una sentenza della Corte d'appello di Perugia. Dal testo emerge però che il ricorso del Ministero non è stato depositato nel termine di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro cui era proposto, come richiesto dall'art. 369 c.p.c.; il Relatore ha quindi prospettato l'improcedibilità del ricorso ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c. La controricorrente si è costituita, ma tale costituzione non esclude la sanzione processuale per omesso e tardivo deposito.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    viene richiamato per la definizione camerale sulla base della proposta del relatore

  • art. 369 c.p.c.

    il ricorso deve essere depositato entro venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro le quali è proposto; il mancato rispetto del termine comporta improcedibilità

  • art. 458 del 13/01/2005

    richiamata come precedente delle Sezioni Unite per individuare il dies a quo nel perfezionamento della notificazione

  • Cass., Sez. 2, n. 22092 del 04/09/2019

    richiamata a sostegno del principio per cui l'improcedibilità è rilevabile d'ufficio e non è esclusa dalla costituzione del resistente

  • Cass., Sez. 6 - 2, n. 25453 del 26/10/2017

    richiamata a sostegno del medesimo principio processuale

  • Cass., Sez. 6 - 3, n. 12894 del 24/05/2013

    richiamata a sostegno del medesimo principio processuale

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, il ricorso deve essere depositato nel termine perentorio di venti giorni dall'ultima notificazione alle parti contro cui è proposto, computato con riferimento al perfezionamento della notifica.
  • L'omesso deposito nel termine di cui all'art. 369 c.p.c. determina improcedibilità del ricorso, quale sanzione processuale rilevabile d'ufficio.
  • La costituzione del controricorrente non sana né esclude l'improcedibilità derivante dal tardivo o mancato deposito del ricorso.
  • Ai fini del decorso del termine per il deposito del ricorso rileva la data di perfezionamento della notificazione, non quella di mera spedizione o di altri momenti anteriori.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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