Sentenza n. 32/2026 - Ancona, Sezione 1
per l'annullamento del decreto prot. n. -OMISSIS- del 9 novembre 2014 emesso dal Capo della Polizia, quale Direttore Generale della Pubblica sicurezza, notificato il 24 novembre 2015; della delibera del Consiglio provinciale di disciplina di Ancona dell’8 settembre 2015, assunta con le motivazioni integralmente richiamate dal decreto di sospensione dal servizio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sanzione disciplinare della sospensione dal servizio per sei mesi, adottata dopo l'annullamento della precedente destituzione
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Capo della Polizia e la delibera del Consiglio provinciale di disciplina che, a seguito dell'annullamento giurisdizionale della precedente destituzione, avevano rinnovato il procedimento disciplinare e irrogato la sospensione dal servizio per sei mesi ai sensi dell'art. 6, n. 1, in relazione all'art. 4 del d.P.R. 737/1981. I fatti riguardavano l'assenza del dipendente dal domicilio dichiarato durante una visita fiscale effettuata mentre era assente dal servizio per malattia. Con il primo motivo sono stati dedotti la violazione del principio di proporzionalità, l'erroneità dei presupposti, il travisamento dei fatti, l'illogicità e l'ingiustizia manifesta, sostenendo che la condotta avrebbe potuto giustificare al più una sanzione pecuniaria e che la recidiva non avrebbe consentito di irrogare una sanzione sproporzionata. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 119 del d.P.R. 3/1957 e del giusto procedimento, assumendo che la rinnovazione del procedimento disciplinare fosse stata avviata oltre il termine decadenziale di trenta giorni dalla decisione giurisdizionale che aveva annullato la precedente sanzione.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Quanto al primo motivo, ha affermato che la determinazione della sanzione disciplinare costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa e può essere sindacata soltanto in presenza di grave travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità, abnormità, illogicità manifesta o formazione del convincimento non coerente con l'istruttoria. Nel caso concreto la sanzione era stata ridotta rispetto alla precedente destituzione e l'Amministrazione aveva legittimamente considerato la pluralità dei precedenti disciplinari, pari a quindici punizioni, inclusi precedenti specifici relativi all'assenza dal domicilio durante la malattia o alla comunicazione di un indirizzo non aggiornato. La reiterazione della medesima condotta rendeva più grave l'illecito e non evidenziava una sproporzione manifesta. Quanto al secondo motivo, il termine di trenta giorni previsto dall'art. 119 del d.P.R. 3/1957 risultava rispettato: la sentenza che aveva annullato la precedente sanzione era stata notificata all'Amministrazione il 21 novembre 2014 e la prima riunione del Consiglio provinciale di disciplina si era tenuta il 16 dicembre 2014. Le successive rinnovazioni degli atti erano state determinate da esigenze procedimentali, tra cui l'annullamento in autotutela degli atti viziati dalla convocazione tardiva alla trattazione orale e la modifica della composizione della commissione. Il ricorrente aveva inoltre avuto ampia possibilità di partecipare e difendersi, ma non aveva documentato gli impedimenti sanitari dedotti e non aveva concretamente esercitato le proprie facoltà difensive. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 1 d.P.R. 737/1981
Il principio di proporzionalità della sanzione disciplinare deve essere valutato nell'ambito dell'ampia discrezionalità riconosciuta all'Amministrazione, tenendo conto della gravità della condotta e dei precedenti disciplinari.
art. 4 d.P.R. 737/1981
La disposizione è richiamata quale base della contestazione disciplinare relativa alla condotta dell'appartenente alla Polizia di Stato.
art. 6, n. 1, d.P.R. 737/1981
La disposizione è richiamata quale base normativa della sanzione della sospensione disciplinare dal servizio per sei mesi.
art. 119 d.P.R. 3/1957
Quando il decreto del ministro che infligge la sanzione disciplinare sia annullato per l'accoglimento di ricorso giurisdizionale o straordinario e la decisione non escluda la facoltà dell'amministrazione di rinnovare in tutto o in parte il procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato ... entro trenta giorni ... Decorso tale termine il procedimento disciplinare non può essere rinnovato.
Il termine di trenta giorni per rinnovare il procedimento disciplinare decorre dalla comunicazione della decisione giurisdizionale all'Amministrazione; nel caso concreto era rispettato perché la prima riunione del Consiglio si era tenuta entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza di annullamento.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato in relazione alla trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- La determinazione della sanzione disciplinare nei confronti di un dipendente pubblico, e in particolare di un appartenente alla Polizia di Stato, costituisce esercizio di ampia discrezionalità amministrativa; il giudice amministrativo non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione e può annullare la sanzione solo in presenza di grave travisamento dei fatti, evidente sproporzionalità, abnormità, manifesta illogicità o incoerenza rispetto all'istruttoria.
- Nella valutazione della gravità dell'illecito disciplinare l'Amministrazione può considerare i precedenti disciplinari e di servizio del dipendente; la reiterazione di condotte dello stesso tipo può legittimamente aggravare la valutazione della mancanza e giustificare una sanzione più severa.
- Quando una sanzione disciplinare ministeriale sia annullata in sede giurisdizionale senza escludere la rinnovazione del procedimento, il nuovo procedimento deve essere iniziato entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione giurisdizionale all'Amministrazione, a pena di impossibilità di rinnovazione ai sensi dell'art. 119 del d.P.R. 3/1957.
- Il termine per la rinnovazione del procedimento disciplinare è rispettato quando, entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza di annullamento, l'Amministrazione compie il primo atto del procedimento rinnovato; le successive rinnovazioni di singoli atti, disposte per eliminare vizi procedimentali o per modifiche nella composizione dell'organo disciplinare, non fanno venir meno il tempestivo avvio del procedimento.
- L'effettività delle garanzie partecipative nel procedimento disciplinare deve essere valutata anche alla luce della concreta possibilità offerta all'interessato di partecipare e difendersi; la mancata documentazione degli impedimenti dedotti e il mancato esercizio delle facoltà difensive disponibili non dimostrano, di per sé, una lesione del diritto di difesa.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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