Cassazione Penale, Ordinanza n. 16889/2025 del 06/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due coimputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 12/07/2024. Per uno di essi, il primo motivo contestava l'affermazione di responsabilità penale per il reato ascritto, ma la censura era formulata come richiesta di rivalutazione del merito e delle fonti di prova, quindi sostanzialmente riproduttiva di letture alternative del materiale probatorio. Gli ulteriori motivi riguardavano il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. e delle circostanze attenuanti generiche, ma senza confrontarsi con la motivazione della Corte di appello, che aveva già esaminato e respinto tali richieste. Per l'altro ricorrente, l'unico motivo, cumulativo, riproponeva i medesimi argomenti già dedotti in appello e rigettati con motivazione ritenuta ineccepibile in sede di legittimità. Il testo non indica il reato specifico contestato, ma chiarisce che i ricorsi miravano a mettere in discussione la responsabilità e il trattamento sanzionatorio definito in appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, rilevando che le doglianze sul merito erano dirette a una rivalutazione del compendio probatorio e che i motivi su art. 131-bis c.p. e attenuanti generiche erano generici, perché non si confrontavano con la motivazione della sentenza impugnata. Ha quindi condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La censura sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità è stata ritenuta generica e non confrontata con la motivazione della Corte di appello; il testo non consente di ricavare un principio sostanziale sul merito della sua applicazione, ma solo il difetto di specificità del motivo.
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione che si risolva nella richiesta di una nuova valutazione del merito e delle fonti di prova, poiché la Corte di cassazione non è giudice del fatto.
- I motivi di ricorso devono confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata; la mera riproposizione di argomenti già dedotti e rigettati in appello è sintomo di genericità e comporta inammissibilità.
- La censura relativa al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p. o delle attenuanti generiche è inammissibile se non evidenzia puntuali vizi della motivazione di merito e si limita a ribadire le tesi difensive.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, secondo la regola applicata dalla Corte nel provvedimento.
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