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Cassazione Penale, Ordinanza n. 07587/2026 del 25/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

Il giudice dell'esecuzione di Ravenna ha revocato la sospensione condizionale della pena già concessa a una persona condannata con sentenza irrevocabile del 2015, rilevando che nei cinque anni successivi alla concessione del beneficio l'interessato aveva commesso nel 2019 un nuovo reato, per il quale era intervenuta condanna definitiva nel 2024. Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza deducendo un unico motivo di violazione degli artt. 163, 164 e 168, comma 1, n. 1, c.p., sostenendo che il beneficio non fosse revocabile perché la causa ostativa/revocatoria era già conosciuta dal giudice della cognizione e invocando l'applicazione del principio affermato dalle Sezioni Unite n. 37345/2015, riferito però alla diversa ipotesi di concessione originaria illegittima del beneficio.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il provvedimento del giudice dell'esecuzione riguardasse una revoca di diritto della sospensione condizionale per sopravvenuta condanna nei termini di legge, ipotesi disciplinata dall'art. 168, comma 1, n. 1, c.p., e non il diverso caso di revoca del beneficio concesso originariamente in violazione dei limiti di concedibilità ex art. 164 c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.

    richiamato come norma che delimita temporalmente gli effetti della sospensione condizionale e il periodo rilevante per la revoca del beneficio.

  • art. 164 c.p.

    richiamato quale norma sui limiti di concedibilità della sospensione condizionale; la Corte precisa che il principio invocato dal ricorrente riguarda la diversa ipotesi di concessione originaria illegittima del beneficio.

  • art. 167 c.p.

    richiamato per indicare la prospettiva della estinzione del reato quale esito fisiologico del beneficio in assenza di cause risolutive.

  • art. 168, comma 1, n. 1, c.p.

    norma applicata nel caso concreto: revoca di diritto del beneficio per sopravvenuta condanna/violazione delle condizioni entro il termine di legge.

  • art. 168, comma 1, n. 2, c.p.

    citato in motivazione insieme alle altre ipotesi di revoca di diritto della sospensione condizionale.

  • art. 168, comma 2, c.p.

    richiamato come ipotesi di revoca discrezionale della sospensione condizionale.

  • art. 168, comma 3, c.p.

    richiamato per distinguere la revoca per concessione originaria illegittima del beneficio dalle ipotesi di revoca-diniego successive.

  • art. 616 c.p.p.

    base normativa della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • La revoca della sospensione condizionale della pena per sopravvenuta commissione di un reato o per altra causa ostativa opera come revoca di diritto quando si verifica una delle ipotesi tipizzate dall'art. 168, comma 1, c.p. entro il periodo di legge.
  • È distinta dalla revoca per originaria illegittimità della concessione del beneficio: in quest'ultimo caso rileva se la causa ostativa era documentalmente nota al giudice della cognizione; non è invece pertinente quando il beneficio viene meno per fatti sopravvenuti.
  • Il principio affermato dalle Sezioni Unite sulla revoca del beneficio concesso in violazione dell'art. 164 c.p. non è estensibile alla diversa fattispecie di revoca conseguente a nuova condanna nei termini previsti dalla legge.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella proposizione dell'impugnazione, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieMisure alternativeImpugnazioni
RamiEsecuzione penaleProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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