Cassazione Penale, Ordinanza n. 41123/2025 del 22/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sul trattamento sanzionatorio è stata quindi confermata, restando fermo il diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Milano del 18 marzo 2025, conteneva un solo motivo: si contestava la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. La difesa sosteneva, in sostanza, che il diniego fosse privo di adeguata giustificazione. La Corte di cassazione ha ritenuto il motivo manifestamente infondato, richiamando il principio secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, il giudice di merito non è tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o emergenti dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti. Nel caso concreto, la Corte territoriale aveva valorizzato l'assenza di elementi positivi e la pericolosità dell'imputato desunta dai numerosi precedenti penali.
Norme richiamate
circostanze attenuanti generiche
mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche
Il diniego delle attenuanti generiche è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizza gli elementi ritenuti decisivi, senza dover esaminare analiticamente ogni dato favorevole o sfavorevole dedotto dalle parti.
Cassa delle ammende
somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende
Conseguenza economica della declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sorretto da motivazione sufficiente quando il giudice individua gli elementi decisivi della personalità dell'imputato e del fatto, senza essere tenuto a confutare puntualmente ogni allegazione difensiva.
- La presenza di numerosi precedenti penali e l'assenza di elementi positivi possono legittimare il giudizio negativo sulla concessione delle attenuanti generiche.
- Quando il motivo di ricorso censura solo il diniego delle attenuanti generiche ma la motivazione di merito non presenta evidenti illogicità, il ricorso può essere dichiarato inammissibile per manifesta infondatezza.
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