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Sentenza

Sentenza n. 270/2026 - Trieste, Sezione 1

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 66/2023 emessa e pubblicata il 28.02.2023 dal Tribunale di Udine, notificata all'Amministrazione in data 06.03.2023 non impugnata, passata in giudicato

Giustizia amministrativa202500626

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, prendendo atto dell'avvenuta ottemperanza al giudicato da parte dell'Amministrazione. Ha posto le spese processuali a carico dell'Amministrazione, rilevando che l'esecuzione è intervenuta soltanto dopo la proposizione del ricorso. L'Amministrazione è stata condannata a pagare alla ricorrente euro 1.000, oltre agli accessori di legge, nonché a rimborsare il contributo unificato.

TAR Friuli Venezia Giulia - Trieste, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata tempestiva esecuzione da parte dell'Amministrazione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine n. 66/2023

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (creditrice del giudicato)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Udine n. 66/2023, notificata all'Amministrazione e non impugnata. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha adempiuto al giudicato. La ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna dell'Amministrazione alle spese, poiché l'ottemperanza è intervenuta dopo la proposizione della domanda giudiziale.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La disposizione è richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere conseguente all'avvenuta soddisfazione della pretesa durante il giudizio.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue integralmente il giudicato e la parte ricorrente dichiara cessata la materia del contendere, il giudice amministrativo deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • L'avvenuta esecuzione del giudicato dopo la proposizione del ricorso non esclude la condanna dell'amministrazione alle spese processuali, quando la sua condotta abbia reso necessaria l'instaurazione del giudizio.
  • In caso di cessazione della materia del contendere per sopravvenuta ottemperanza, l'amministrazione può essere condannata, oltre che alle spese processuali, anche al rimborso del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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