Cassazione Civile, Ordinanza n. 04373/2024 del 19/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Il contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'intimazione di pagamento e dieci cartelle presupposte, deducendo vari vizi degli atti. La CTP aveva dichiarato cessata la materia del contendere per alcune cartelle e inammissibile il ricorso per altre; in appello la CTR aveva rigettato il gravame ritenendo tardivo il ricorso introduttivo, perché la notifica dell'atto impugnato si era perfezionata con la consegna del plico postale a soggetto abilitato presso la residenza e il domicilio fiscale del destinatario. In Cassazione il ricorrente ha articolato due motivi: con il primo ha denunciato la violazione dell'art. 8 l. n. 890/1982, sostenendo che il termine per impugnare dovesse decorrere soltanto dieci giorni dopo la spedizione della raccomandata informativa, non dalla data di consegna del plico; con il secondo ha dedotto la violazione degli artt. 2946 e 2953 c.c., lamentando che la CTR avesse escluso la prescrizione delle cartelle, contestandone anche la regolarità della notifica e richiamando la propria iscrizione AIRE. La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che nel caso concreto trovava applicazione l'art. 7 l. n. 890/1982, perché l'atto era stato consegnato a persona abilitata a riceverlo, e quindi la notificazione si era perfezionata al momento della consegna; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo per difetto di specificità e localizzazione, poiché il ricorrente non aveva trascritto le cartelle né dimostrato che la questione dell'AIRE fosse stata dedotta nei gradi di merito. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna alle spese e applicazione delle sanzioni ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
La decisione
La Corte ha respinto il ricorso, confermando la decisione della CTR che aveva ritenuto tardiva l'impugnazione proposta in primo grado. Ha precisato che, quando la notifica dell'atto impositivo o dell'intimazione è eseguita mediante consegna del plico a persona abilitata presso la residenza/domicilio fiscale del destinatario, il perfezionamento avviene con tale consegna e non con la successiva raccomandata informativa; da quella data decorre il termine di 60 giorni per il ricorso tributario. Quanto alla dedotta prescrizione delle cartelle e al profilo dell'AIRE, la censura è stata ritenuta inammissibile per carenza di autosufficienza e di specifica localizzazione degli atti e delle questioni nei precedenti gradi. La Corte ha inoltre condannato il ricorrente alle spese e, avendo deciso in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., ha applicato le ulteriori somme previste dall'art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Norme richiamate
art. 8 l. 20 novembre 1982, n. 890
"se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto... la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata"
La disciplina del perfezionamento dopo dieci giorni dalla raccomandata informativa opera nel diverso caso di mancata consegna personale al destinatario, rifiuto, assenza o incapacità; non si applica quando il plico sia stato consegnato a persona abilitata a riceverlo.
art. 7 l. 20 novembre 1982, n. 890
"l'operatore postale consegna il piego nelle mani proprie del destinatario... In mancanza... il piego può essere consegnato al portiere..."
Quando l'atto viene consegnato a soggetto legittimato presso il domicilio del destinatario, la notificazione si perfeziona con la consegna, essendo la raccomandata informativa un adempimento successivo che non differisce il momento perfezionativo.
art. 60, comma 1, lett. a, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La notificazione degli atti impositivi segue le forme degli artt. 137 e ss. c.p.c., comprese quelle dell'art. 149 c.p.c., salvo le specifiche deroghe previste dalla disciplina tributaria.
art. 60, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Quando il consegnatario non è il destinatario, il messo deve inserire l'atto in busta sigillata, annotare il numero cronologico e spedire la raccomandata informativa; si tratta di specificazione della disciplina notificatoria che non muta il principio del perfezionamento in caso di consegna valida.
artt. 137 ss. c.p.c.
Le notificazioni degli atti impositivi, per il rinvio dell'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, sono eseguite secondo le norme del codice di rito, in quanto compatibili.
art. 149 c.p.c.
È utilizzabile la notificazione a mezzo posta anche per gli atti impositivi, salvo diversa disciplina speciale.
art. 21 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Il termine di 60 giorni per proporre ricorso nel processo tributario decorre dalla notificazione validamente perfezionata dell'atto impugnato.
art. 2946 c.c.
Richiamato dal ricorrente per sostenere la prescrizione ordinaria dei crediti, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per difetto di specificità e localizzazione.
art. 2953 c.c.
Richiamato dal ricorrente per invocare la conversione del termine prescrizionale, ma la censura non è stata esaminata nel merito per inammissibilità del motivo.
art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve indicare specificamente gli atti e i documenti su cui si fonda, con localizzazione e riproduzione del loro contenuto rilevante, a pena di inammissibilità.
art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.
È necessario il deposito degli atti e documenti rilevanti su cui il ricorso si fonda; la loro mancata produzione impedisce il controllo della Corte.
art. 380-bis c.p.c.
La definizione accelerata del giudizio è stata richiamata; poiché la decisione è stata resa in conformità alla proposta, operano le conseguenze sanzionatorie previste dall'ultimo comma.
art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Poiché il ricorso è stato rigettato in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte ha applicato la condanna aggravata, liquidando una somma a favore della controparte e una ulteriore somma in favore della cassa delle ammende.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato per il contributo unificato aggiuntivo conseguente al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nella notificazione degli atti impositivi eseguita secondo l'art. 60 d.P.R. n. 600/1973, se il plico viene consegnato a persona legittimata a riceverlo presso il domicilio o la residenza del destinatario, la notificazione si perfeziona in quel momento; la raccomandata informativa prevista dalla disciplina postale non sposta in avanti il dies a quo dell'impugnazione.
- La disciplina dell'art. 8 l. n. 890/1982 opera solo nei casi di mancata consegna personale per assenza, rifiuto o incapacità del destinatario; non è invocabile quando la consegna sia avvenuta validamente a un consegnatario abilitato.
- Nel ricorso per cassazione, le censure fondate su documenti o atti di merito devono rispettare rigorosamente gli oneri di autosufficienza, specificità e localizzazione: occorre indicare e trascrivere i documenti rilevanti e dimostrare che le questioni siano state dedotte nei precedenti gradi, altrimenti il motivo è inammissibile.
- Quando il giudizio viene definito in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., la Corte può applicare le sanzioni aggravate ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04303/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04304/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04306/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04307/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04308/2024 del 19/02/2024
- ordinanza_civile · 19 feb 2024Cassazione Civile, Ordinanza n. 04309/2024 del 19/02/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →