Sentenza n. 1885/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego parziale dell’istanza di accesso del 5 dicembre 2025, nella parte in cui negava il nominativo del responsabile della pratica CIVIS
Esito
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto l’accesso al nominativo del responsabile della pratica CIVIS relativa al rigetto di un’istanza di sgravio di una cartella di pagamento, nonché chiarimenti sulle ragioni del rigetto e sulla mancata considerazione dei versamenti che affermava di avere documentato. Aveva motivato la richiesta con esigenze di difesa giudiziale e con l’intento di sottoporre i fatti all’autorità giudiziaria. Impugnando il diniego, deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 4, 5, 22 e 25 della l. 241/1990 e dell’art. 116 c.p.a., oltre a eccesso di potere: sosteneva che l’amministrazione dovesse individuare e rendere conoscibile il responsabile del procedimento e che la richiesta, circoscritta e difensiva, non fosse esplorativa. Invocava inoltre la violazione dell’art. 24 Cost. e contestava l’applicazione selettiva degli obblighi di trasparenza, rilevando che il diniego indicava il responsabile del procedimento di accesso. In corso di causa l’Agenzia comunicava che la responsabilità della pratica CIVIS era attribuibile al Direttore Provinciale; il ricorrente giudicava tale indicazione elusiva e non veritiera, sostenendo che non individuasse il funzionario che aveva materialmente operato.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere quanto alla richiesta di conoscere il nominativo: l’Agenzia aveva comunicato in corso di causa che la responsabilità della pratica era attribuibile al Direttore Provinciale, informazione ritenuta sufficiente a soddisfare la domanda di accesso e a consentire al ricorrente di tutelarsi in giudizio. La contestazione secondo cui l’indicazione fosse elusiva o non veritiera esula dal perimetro del giudizio ex art. 116 c.p.a. e potrà essere sottoposta alla giurisdizione competente. Il Collegio ha ritenuto non fondate in astratto le eccezioni dell’Agenzia: l’istanza era riferita ai documenti recanti l’indicazione del responsabile e la disciplina dell’accesso è applicabile anche alla pratica CIVIS, qualificata come procedimento amministrativo di assistenza; l’esclusione relativa ai procedimenti tributari non si estende ai procedimenti collegati. Quanto ai chiarimenti sulle ragioni del rigetto e sulla mancata considerazione dei versamenti, il TAR ha precisato che l’accesso riguarda documenti specifici ed esistenti, non mere delucidazioni né la formazione di nuovi atti; in ogni caso, il ricorrente aveva insistito in giudizio soltanto per il nominativo. Spese a carico delle amministrazioni costituite, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge, in ragione del diniego iniziale e della comunicazione intervenuta solo dopo la proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
alla luce di quanto dedotto, pertanto, deve essere dichiarata cessata la materia del contendere, avendo l’Amministrazione indicato in corso di causa il nominativo richiesto;
Nel giudizio in materia di accesso, la comunicazione in corso di causa dell’informazione richiesta determina la cessazione della materia del contendere.
artt. 22 e ss. l. 241/1990
nel caso di specie l’istanza del ricorrente era evidentemente diretta a conoscere il documento (o i documenti) che contenevano l’indicazione del funzionario responsabile nel procedimento “CIVIS”, da considerarsi a tutti gli effetti, ex art. 22 e ss. l.n. 241/90, comunque un procedimento amministrativo, sia pure con fini di “assistenza” ,e non si rinviene alcuna norma che impedisca di ottenere l’accesso documentale anche per tale tipo di procedimento, soprattutto se per espliciti fini difensivi, come ha fatto il ricorrente, che aveva interesse diretto a contestare il mancato sgravio in sede giudiziale;
L’accesso documentale può riguardare i documenti relativi a una pratica CIVIS, considerata procedimento amministrativo anche se finalizzata all’assistenza, quando la richiesta è specifica e sorretta da un interesse diretto, anche difensivo.
art. 22 l. 241/1990
è noto, infatti, che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, ai sensi dell’art. 22 della l. n. 241/1990, ha ad oggetto documenti specifici ed esistenti e non può essere utilizzato per ottenere mere "delucidazioni" o per costringere l’amministrazione a svolgere attività di elaborazione dati o a formare nuovi atti;
Il diritto di accesso ha ad oggetto documenti specifici ed esistenti e non consente di ottenere spiegazioni, elaborazioni di dati o la formazione di nuovi documenti.
art. 13 l. 241/1990
l’art. 13 della stessa legge, nel disciplinare l’ambito applicativo delle norme sulla partecipazione, stabilisce che le disposizioni di cui al capo III “Partecipazione al procedimento amministrativo” (artt. 7-13) «non si applicano […] ai procedimenti tributari”, come confermato anche dal successivo art. 24;
Il TAR distingue l’esclusione della disciplina della partecipazione ai procedimenti tributari dalla pratica CIVIS collegata: l’esclusione non si estende a quest’ultima e non impedisce l’accesso ai relativi documenti.
Massime di principio
- L’accesso documentale può essere esercitato sui documenti che individuano il responsabile di una pratica CIVIS, poiché tale pratica, pur avendo finalità di assistenza, costituisce un procedimento amministrativo; l’esclusione prevista per i procedimenti tributari non si estende automaticamente ai procedimenti collegati.
- L’istanza di accesso deve individuare documenti specifici ed esistenti e non può essere utilizzata per ottenere mere spiegazioni, per sollecitare elaborazioni di dati o per imporre all’amministrazione la formazione di nuovi atti.
- Quando l’amministrazione comunica in corso di giudizio l’informazione specificamente richiesta, viene meno la materia del contendere sull’accesso; l’eventuale contestazione circa la veridicità o l’adeguatezza sostanziale dell’informazione esula dal perimetro del giudizio ex art. 116 c.p.a.
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