Cassazione Penale, Ordinanza n. 04686/2025 del 05/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché generico e perché diretto a contestare un accertamento di fatto già positivamente compiuto dalla sentenza impugnata, senza evidenziare specifici vizi logici o giuridici. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 29/06/2023. Dal testo emerge che il ricorso era formulato in modo generico e che, nel merito, censurava l'accertamento della qualità di proprietario del bene sottoposto a sequestro, qualità che la sentenza impugnata aveva ritenuto positivamente provata senza incorrere in vizi logici o giuridici. Non sono indicati ulteriori motivi né il reato presupposto della vicenda, ma il tema decisivo riguarda la contestazione della legittimità dell'accertamento proprietario posto a base del sequestro.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
euro tremila in favore della Cassa delle ammende
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita ad affermazioni generiche e non individua specifici errori di diritto o manifeste illogicità della motivazione.
- In sede di legittimità non è consentito riproporre una mera censura in fatto contro un accertamento già compiutamente valutato dal giudice di merito, se non deducendo un vizio logico o giuridico nei limiti del sindacato di cassazione.
- La contestazione della qualità di proprietario del bene sequestrato, se già positivamente accertata con motivazione immune da vizi, non integra di per sé un valido motivo di ricorso per cassazione.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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