Cassazione Penale, Sentenza n. 22921/2024 del 06/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente denunciava due principali vizi: (1) illegittima dichiarazione di assenza e celebrazione dell'appello in contumacia nonostante fosse legittimamente impedito per being detenuto per altra causa (ordine di esecuzione emesso il 16/03/2023; detenzione comunicata dal difensore con dichiarazione del 12/04/2023), in violazione delle norme sul procedimento e degli orientamenti delle Sezioni Unite che escludono la celebrazione in contumacia quando l'imputato è sopravvenutamente detenuto; (2) violazione di legge per avere la Corte di appello rifiutato la sostituzione della pena detentiva con la "libertà controllata" (art. 53 L. n. 689/1981 e artt. richiamati), ritenendo tale istituto non più previsto dalla riforma, mentre il ricorrente sosteneva che si trattasse di un istituto sostanziale esistente al momento del fatto e della sentenza di primo grado.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo e assorbente il secondo. Dall'esame degli atti è emerso che: l'appello era stato trattato in forma orale su richiesta della difesa; l'imputato aveva ricevuto la citazione per l'udienza del 20/04/2023 e risulta emesso ordine di esecuzione del 16/03/2023; il difensore aveva comunicato la detenzione sopravvenuta e l'adesione all'astensione del 12/04/2023. Pertanto l'imputato è stato illegittimamente considerato assente e il processo non avrebbe dovuto proseguire in sua contumacia. Per tale motivo la sentenza impugnata è stata annullata per nullità e la causa rinviata alla Corte di appello di Perugia per nuovo giudizio. Sul secondo motivo la Cassazione non si è pronunciata nel merito in quanto assorbito dal primo motivo.
Norme richiamate
artt. 178, 179, 185, 420-bis e 420-ter cod. proc. pen.
Richiamate con riferimento alle regole sulla celebrazione dell'udienza, presenza dell'imputato, forma del giudizio e nullità: la Corte ha ritenuto che le norme e la giurisprudenza collegata impongano che la detenzione sopravvenuta dell'imputato integri un legittimo impedimento che obbliga al rinvio e impedisce il giudizio in contumacia.
Sezioni Unite, sentenze n. 37483 del 2006, n. 35399 del 2010 e n. 7635 del 2022
Giurisprudenza di legittimità che stabilisce il principio per cui la detenzione sopravvenuta per altra causa (anche arresti domiciliari) comunicata o documentata integra un impedimento legittimo che impedisce la celebrazione del processo in assenza dell'imputato; tale orientamento è stato applicato dalla Cassazione nel caso concreto.
artt. 53, 56, 58 e 59 L. n. 689/1981; artt. 1, 2 e 20-bis cod. pen.
Richiamate nella doglianza del ricorrente relativa alla possibilità di sostituire la pena detentiva con la 'libertà controllata'. Il ricorrente sosteneva che la libertà controllata fosse un istituto sostanziale vigente al momento del fatto e della sentenza di primo grado e quindi applicabile; la Corte di appello aveva invece escluso l'istituto per effetto di successive riforme, ma la Cassazione non ha deciso sul merito avendo annullato il giudizio per nullità procedurale.
Massime di principio
- La detenzione sopravvenuta dell'imputato per altra causa, purché documentata o comunicata al giudice, costituisce un legittimo impedimento e impedisce la celebrazione del processo in contumacia: il giudice deve rinviare la trattazione e disporre la traduzione o altra misura per la presenza dell'imputato.
- La dichiarazione del difensore, anche se riconducibile a motivi diversi (es. adesione ad astensione collettiva), quando menziona lo stato di detenzione dell'assistito, deve essere valutata come informazione rilevante che impedisce la dichiarazione di assenza dell'imputato.
- Se il giudice celebra comunque il giudizio nonostante l'impedimento legittimo dell'imputato, la sentenza è affetta da nullità per violazione delle garanzie difensive e potrà essere annullata in sede di legittimitÃ.
- Quando più motivi di ricorso sono presentati, quello che incide sulle garanzie processuali (es. illegittima contumacia) può essere assorbente, rendendo superflua la pronuncia sugli altri motivi; ciò non toglie la possibilità per il ricorrente di riproporre questioni non decise nel nuovo giudizio.
- Quanto alle richieste di applicazione di istituti sostanziali sopravvenuti o modificati dalla riforma (es. libertà controllata), va valutata la natura sostanziale o processuale dell'istituto e la potenziale retroattività o garanzia acquisita: se l'istituto è sostanziale e vigente al momento del fatto, va analizzata la sua applicabilità nel singolo caso, ma la Corte di Cassazione può non pronunciarsi sul merito se annulla per vizi processuali.
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