Cassazione Penale, Sentenza n. 30568/2023 del 13/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte di appello di Bari che aveva confermato la condanna per i reati di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. Il ricorrente deduce che i reati si sarebbero prescritti prima della pronuncia impugnata: i fatti risalgono al 17 luglio 2011 e, secondo la difesa, il termine di prescrizione sarebbe stato pari a sette anni e sei mesi.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte d'appello che aveva riconosciuto la recidiva reiterata nel quinquennio, con aumento della pena massima di due terzi (art. 99 c.p.), e ha considerato le proroghe dei termini di prescrizione per effetto delle interruzioni processuali (art. 161 c.p.). In particolare: per il reato di resistenza (pena massima 5 anni) il termine di prescrizione, considerati gli aumenti e le proroghe, è stato calcolato in 13 anni, 10 mesi e 20 giorni; per le lesioni (pena massima 4 anni e 6 mesi, aggravate ex art. 576, 1° comma, n. 5‑bis) il termine, dopo aumento per recidiva e proroga, è risultato di 12 anni e 6 mesi. Pertanto la prescrizione non era maturata. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 99 cod. pen.
La recidiva reiterata nel quinquennio comporta l'aumento della pena massima di due terzi; tale aumento incide anche sul calcolo del termine di prescrizione perché la prescrizione si misura sulla pena massima così aumentata.
art. 161 cod. pen.
Le interruzioni verificatesi nel corso del processo prorogano il termine di prescrizione; la Corte ha applicato tale proroga per ottenere i termini finali indicati.
art. 157, terzo comma, cod. pen.
Quando una circostanza aggravante "ad effetto speciale" è presente, essa non può essere neutralizzata dall'applicazione dell'art. 69 (equivalenza tra aggravanti e attenuanti generiche) ai fini dell'esclusione dell'effetto aggravante sulla pena: quindi l'attenuante generica equivalente non elimina l'aumento di pena ai fini della prescrizione.
art. 69 cod. pen.
Norma sulle combinazioni di circostanze; la Corte ha rilevato che non è applicabile per neutralizzare un'aggravante ad effetto speciale ai sensi dell'art. 157, 3° comma.
art. 576, primo comma, n. 5‑bis cod. pen.
Aggravante per i fatti commessi nei confronti di un agente di pubblica sicurezza nell'espletamento del servizio; ha inciso sull'aumento della pena per il reato di lesioni.
art. 585, primo comma, cod. pen.
Indica la pena per le lesioni personali; la Corte ha usato la pena massima prevista per calcolare il termine di prescrizione.
art. 616 cod. proc. pen.
Stabilisce l'obbligo di condanna alle spese e all'ammenda in caso di ricorso inammissibile senza giustificato motivo; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
Sentenza Corte Cost. n. 186 del 13 giugno 2000
Riferimento giurisprudenziale utilizzato per i principi relativi all'onere del ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità; qui la Corte ha ritenuto che non sussista assenza di colpa giustificativa per l'inammissibilità.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 36258 del 07/10/2020 (Lananzi, Rv. 280059)
Giurisprudenza richiamata a conferma del principio secondo cui le disposizioni dell'art. 69 non si applicano per neutralizzare un'aggravante ad effetto speciale ai fini della determinazione della pena e dunque del termine di prescrizione.
Massime di principio
- La recidiva che determina aumento della pena (art. 99 c.p.) incide direttamente sul termine di prescrizione: occorre sempre verificare se la recidiva è stata riconosciuta perché può prolungare sensibilmente la prescrizione.
- Le aggravanti "ad effetto speciale" non possono essere neutralizzate mediante l'applicazione dell'art. 69 quando l'art. 157, comma 3, prevede diversamente: attenuanti generiche equivalenti non cancellano l'effetto speciale dell'aggravante ai fini del calcolo della pena e della prescrizione.
- Le interruzioni del termine di prescrizione per effetto del processo (art. 161 c.p.) possono prorogare il termine complessivo; in contestazioni sulla prescrizione è essenziale ricostruire tutte le interruzioni processuali.
- Nel dedurre la prescrizione in sede di ricorso è necessario calcolare con precisione: pena base, eventuali aumenti (recidiva, aggravanti), e gli effetti delle interruzioni: errori in questi passaggi rendono il motivo manifestamente infondato e il ricorso inammissibile.
- La dichiarazione di inammissibilità comporta sanzioni economiche (spese processuali e contributo alla Cassa delle ammende) se non è giustificata da un'apprezzabile fondatezza; valutare con attenzione la solidità della doglianza prima di proporre ricorso.
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