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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20751/2022 del 28/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte resistente)

La controversia

La controversia nasce da tre opposizioni a decreti ingiuntivi ottenuti da alcuni creditori sulla base di assegni emessi nei giorni immediatamente precedenti il decesso del traente. Gli opponenti, eredi del traente, contestavano la debenza delle somme. Il Tribunale aveva rigettato le opposizioni; la Corte d'appello di Roma aveva poi revocato due decreti ingiuntivi, valorizzando il fatto che i titoli risalivano a un periodo in cui la capacità di autodeterminazione del sottoscrittore appariva significativamente compromessa. Contro tale decisione sono stati proposti due ricorsi per cassazione, sostanzialmente identici. Con il primo motivo si deduceva la nullità del giudizio di appello per mancata integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c., sostenendo che alla morte di una delle originarie parti sarebbe stato necessario notificare l'appello a tutti gli eredi, mentre uno solo avrebbe ricevuto la notifica. Con il secondo motivo si denunciavano violazione dell'art. 428 c.p.c. e vizio di motivazione, lamentando che la Corte territoriale avrebbe riformato la sentenza di primo grado senza un'adeguata spiegazione, pur in presenza di una consulenza tecnica che riteneva decisive alcune dichiarazioni sottoscritte dal de cuius ai fini del consenso informato. Con il terzo motivo si denunciavano violazione dell'art. 116 c.p.c. e carenza motivazionale, contestando il modo in cui la Corte d'appello aveva valutato il materiale probatorio, in particolare privilegiando o non privilegiando alcune risultanze testimoniali e peritali circa l'incapacità del de cuius.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché la deduzione del difetto di integrità del contraddittorio era priva della necessaria specificità: chi eccepisce il litisconsorzio necessario deve indicare nominativamente i soggetti da integrare e documentare i presupposti di fatto dell'integrazione, cosa non avvenuta. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge e di vizio motivazionale, mirava in realtà a ottenere una nuova valutazione del fatto e delle prove, non consentita in sede di legittimità; inoltre ha richiamato il principio secondo cui il vizio di motivazione è oggi censurabile solo nei limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, osservando che la doglianza ex art. 116 c.p.c. è ammissibile solo quando si alleghi l'erroneo uso del prudente apprezzamento in contrasto con regole legali di valutazione della prova, mentre nel caso concreto si contestava solo il peso attribuito agli elementi istruttori. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti in favore dei controricorrenti costituiti; la Corte ha anche dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 102 c.p.c.

    La parte che deduce la mancata integrazione del contraddittorio deve indicare i litisconsorti necessari e documentare i presupposti di fatto che rendono necessaria l'integrazione.

  • art. 428 c.p.c.

    Il motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a rimettere in discussione l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito, non a denunciare un effettivo errore di diritto.

  • art. 116 c.p.c.

    La censura è ammissibile solo se si deduce che il giudice ha attribuito a una prova un valore diverso da quello legale o non ha applicato il prudente apprezzamento nei casi in cui esso è imposto; non basta contestare la valutazione del materiale probatorio.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare la norma violata, illustrarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la decisione impugnata; altrimenti il motivo è inammissibile.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ammesso solo nei limiti dell'anomalia motivazionale che si traduce in violazione di legge costituzionalmente rilevante.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso deve contenere l'esposizione specifica delle ragioni della censura e il confronto con la sentenza impugnata, a pena di inammissibilità.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1 quater all'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • Chi eccepisce la non integrità del contraddittorio deve assolvere un onere di specifica allegazione e prova, indicando i soggetti da integrare e documentando i fatti che fondano il litisconsorzio necessario.
  • In cassazione, la censura formalmente costruita come violazione di legge è inammissibile se, in realtà, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione del fatto o del materiale probatorio.
  • Il vizio di motivazione è oggi deducibile solo nei ristretti limiti dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante, non per contestare il merito dell'apprezzamento delle prove.
  • La doglianza relativa all'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si denuncia la violazione di una regola legale di valutazione della prova; non è sufficiente lamentare che il giudice abbia dato prevalenza a una prova rispetto a un'altra.
  • Il giudice di appello può fondare la propria decisione sulle ragioni di fatto e di diritto ritenute decisive senza essere tenuto a confutare puntualmente ogni argomentazione della sentenza di primo grado.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessarioOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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