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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1158

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 della Commissione, del 22 giugno 2021, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l’equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170 (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1158

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna in modo puntuale l’allegato della disciplina UE sull’equipaggiamento marittimo, recependo le modifiche degli strumenti IMO, SOLAS, MARPOL, COLREG e delle norme tecniche europee e IEC/ISO/ETSI richiamate. Definisce per ciascun prodotto i requisiti di omologazione e di prova, i moduli di valutazione della conformità e, quando necessario, i periodi transitori per l’uscita dal mercato di prodotti già omologati secondo regole precedenti. Abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170 e si applica dalla quarantesima giornata successiva alla pubblicazione.

Stabilisce, per l’equipaggiamento marittimo, i requisiti armonizzati di progettazione, costruzione, efficienza e prova applicabili ai fini dell’omologazione e della marcatura UE, aggiornando l’elenco degli strumenti internazionali di riferimento e sostituendo il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170.

Ambito di applicazione

Si applica all’equipaggiamento marittimo rientrante nell’ambito della direttiva 2014/90/UE e, più in generale, ai prodotti elencati nell’allegato del regolamento, suddivisi per categorie merceologiche (mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazione, equipaggiamento previsto dalla COLREG 72 e altre apparecchiature di sicurezza). Le prescrizioni riguardano fabbricanti, organismi di valutazione della conformità e operatori che immettono sul mercato o installano a bordo navi UE gli equipaggiamenti interessati. Il regolamento prevede anche regimi transitori per alcune "nuove voci" dell’allegato: prodotti conformi ai requisiti nazionali di omologazione preesistenti possono continuare a essere immessi sul mercato e installati a bordo fino a specifiche date di ultima installazione indicate in articolo 3 e nell’allegato. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini SEE.

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1158 sull’equipaggiamento marittimo

Il regolamento aggiorna l’elenco UE dei requisiti tecnici applicabili all’equipaggiamento marittimo, in attuazione della direttiva 2014/90/UE. La finalità è garantire un allineamento dinamico con le modifiche degli strumenti internazionali IMO/SOLAS/MARPOL e con l’evoluzione delle norme tecniche europee e internazionali, assicurando omologazioni e controlli omogenei nell’Unione.

Finalità e contesto normativo

La Commissione richiama l’articolo 35, paragrafo 2, della direttiva 2014/90/UE quale base giuridica per l’adozione di atti di esecuzione. Nei considerando si sottolinea che i requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e prova derivano dagli strumenti internazionali di cui alla direttiva e che il loro elenco deve essere aggiornato per tenere conto delle modifiche più recenti. Il regolamento è inoltre concepito come strumento di armonizzazione rapida e semplice e, per tale ragione, viene adottato nella forma del regolamento di esecuzione.

Abrogazione e continuità regolatoria

Il nuovo atto abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170. Al contempo, introduce un sistema transitorio per alcune voci nuove dell’allegato, così da consentire ai prodotti già conformi a precedenti requisiti nazionali di continuare a essere immessi sul mercato e installati a bordo per periodi limitati. Le date di uscita graduale variano in funzione della generazione regolatoria di riferimento: 3 ottobre 2022 per le voci del regolamento (UE) 2019/1397, 1° settembre 2023 per le voci del regolamento (UE) 2020/1170 e 25 agosto 2024 per le voci nuove del regolamento (UE) 2021/1158.

Struttura dell’allegato e logica applicativa

L’allegato è organizzato per categorie funzionali di equipaggiamento. Per ciascun prodotto o sottocategoria vengono indicati:

  • la voce MED corrispondente;
  • le regole SOLAS, MARPOL o COLREG applicabili;
  • le risoluzioni e circolari IMO rilevanti;
  • le norme EN, IEC, ISO o ETSI di prova;
  • i moduli di valutazione della conformità;
  • le date di prima immissione sul mercato e di ultima installazione a bordo, ove previste.

Le note generali chiariscono, tra l’altro, che quando nella colonna delle norme di prova compare l’alternativa "oppure", è sufficiente una delle serie alternative indicate; in caso di altri separatori, invece, i riferimenti si cumulano. Viene inoltre precisato il significato di "installazione a bordo" ai fini delle date transitorie e il trattamento delle righe multiple riferite a una stessa voce, ove la riga più bassa aggiorna i requisiti rispetto alle precedenti.

Principali categorie di equipaggiamento disciplinate

Nel settore dei mezzi di salvataggio, l’allegato copre, tra gli altri, salvagenti anulari, luci di localizzazione per mezzi di salvataggio, segnali fumogeni automatici, giubbotti, tute per immersione e antiesposizione, dispositivi di protezione termica, segnali pirotecnici, boette fumogene, dispositivi lanciasagole, zattere di salvataggio, imbarcazioni di salvataggio e di soccorso, dispositivi di ammaino, meccanismi di sgancio, sistemi marittimi di evacuazione, scale per discesa nelle imbarcazioni e materiali catarifrangenti. Per tali prodotti il quadro fa riferimento soprattutto a SOLAS e alle corrispondenti risoluzioni IMO sul codice LSA e HSC.

Nel settore della prevenzione dell’inquinamento marino, il regolamento contempla apparecchiature per il filtraggio con limite di 15 ppm, rilevatori di interfaccia olio/acqua, misuratori del tenore di olio, sistemi di monitoraggio degli scarichi delle petroliere, sistemi di trattamento dei reflui per navi passeggeri e non passeggeri, inceneritori di bordo, analizzatori di NOx, sistemi di depurazione dei gas di scarico e altri dispositivi connessi alla riduzione delle emissioni.

La sezione sulla protezione antincendio è molto ampia e comprende, tra l’altro, sottofondi di rivestimento del ponte, estintori portatili e carrellati, indumenti e accessori da vigile del fuoco, autorespiratori e respiratori per evacuazione, componenti di sprinkler e di sistemi di rilevazione e allarme incendio, porte e serrande tagliafuoco, materiali non combustibili, tubazioni antincendio, schiume e impianti di estinzione a gas, sistemi a polvere, sistemi di illuminazione d’emergenza per l’evacuazione, sistemi guida di evacuazione, impianti per elicotteri e monitor acqua per container ship. In numerose voci è espressamente consentito che, per ricambi di impianti esistenti, possano continuare ad applicarsi le norme vigenti al momento dell’installazione a bordo.

Per le apparecchiature di navigazione sono disciplinate bussola magnetica, sistemi di controllo della rotta, ecometro, indicatori di velocità e distanza, GPS, GLONASS, DGPS, DGLONASS, Galileo e GNSS, radar di varie categorie, VDR e S-VDR, ECDIS/RCDS, BNWAS, AIS, sistemi integrati di navigazione, inclinometri, apparecchiature per unità veloci e ulteriori dispositivi collegati alla conduzione della navigazione.

La sezione radiocomunicazioni copre apparati VHF, MF, HF e MF/HF con DSC, NBDP e fonia, ricevitori per vigilanza DSC, NAVTEX, EGC, Inmarsat-C, apparecchiature Inmarsat Fleet Broad Band e Iridium, EPIRB, radiotelefoni per imbarcazioni di salvataggio, stazioni nave-terra GMDSS e sistemi di comunicazione integrati (ICS). L’allegato contiene anche note specifiche sul rinvio alle circolari MSC dell’IMO e sulle norme ITU/ETSI applicabili.

Infine, per COLREG 72 sono incluse le luci di navigazione, mentre tra le altre apparecchiature di sicurezza figurano l’autorespiratore per spazi con gas, dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici e mezzi di avviamento per gruppi elettrogeni a bassa temperatura.

Voci trasferite, soppresse o vuote

Il regolamento segnala numerose voci trasferite ad altre parti dell’allegato, ad esempio quelle relative a GPS/GLONASS/Galileo/DGPS/DGLONASS confluite nella voce GNSS, oppure vari radar trasferiti alle nuove voci MED/4.64 e seguenti. Alcune voci sono lasciate deliberatamente vuote o soppresse perché prive di attualità regolatoria, ad esempio per prodotti il cui servizio è stato sospeso o perché l’argomento è ormai ricompreso in altra voce.

Implicazioni operative per gli operatori

Per gli operatori del settore navale il regolamento assume rilievo soprattutto sotto tre profili: verifica della corretta voce MED e della versione normativa applicabile; gestione delle finestre transitorie per l’immissione sul mercato e l’installazione a bordo; corretta predisposizione della documentazione di omologazione e dei moduli di valutazione della conformità. In pratica, l’aggiornamento dell’allegato impone un controllo puntuale della versione delle norme EN/IEC/ISO/ETSI richiamate e delle eventuali date di passaggio dal vecchio al nuovo regime certificativo.

Disposizioni principali

Ambito materiale e rinvio alla direttiva 2014/90/UE

L’articolo 1 dispone che i requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e prova contenuti negli strumenti internazionali definiti all’articolo 2, punto 5), della direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento di equipaggiamento marittimo elencato nell’allegato. L’allegato è il cuore tecnico del regolamento e contiene l’elenco completo dei prodotti disciplinati e dei relativi standard di riferimento.

Abrogazione del regolamento (UE) 2020/1170

L’articolo 2 abroga espressamente il regolamento di esecuzione (UE) 2020/1170 della Commissione, sostituendolo con il nuovo quadro aggiornato.

Regime transitorio per nuove voci dell’allegato

L’articolo 3 prevede tre finestre transitorie per equipaggiamento elencato come "nuova voce inserita" in precedenti regolamenti. In particolare: le voci nuove del regolamento (UE) 2019/1397 possono restare sul mercato e installate fino al 3 ottobre 2022; le voci nuove del regolamento (UE) 2020/1170 fino al 1° settembre 2023; le voci nuove del presente regolamento (UE) 2021/1158 fino al 25 agosto 2024. La transitorietà opera per prodotti conformi ai requisiti nazionali di omologazione vigenti nello Stato membro prima delle date indicate (3 ottobre 2019, 1° settembre 2020, 25 agosto 2021).

Entrata in vigore e applicazione diretta

L’articolo 4 stabilisce che il regolamento entra in vigore il quarantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Allegato tecnico: categorie di equipaggiamento e standard applicabili

L’allegato aggiorna in modo analitico i requisiti per quattro grandi aree: mezzi di salvataggio, prevenzione dell’inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazione, equipaggiamento COLREG 72, altre apparecchiature di sicurezza, oltre a un elenco di voci per cui la serie di norme MED non è completa. Per ogni voce indica regole SOLAS/MARPOL/COLREG pertinenti, risoluzioni e circolari IMO, norme tecniche EN/IEC/ISO/ETSI, moduli di valutazione della conformità (tipicamente B+D, B+E, B+F, talvolta G), nonché date di prima immissione sul mercato e ultima installazione a bordo.

Come è indicizzato

Materienavigazione marittimasicurezza marittimaprotezione dell’ambiente marinoconformità e standard tecniciradiocomunicazioni marittime

Testo integrale

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