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Cassazione Civile, Ordinanza n. 13175/2025 del 18/05/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia nasce dal mancato pagamento, a partire dall'agosto 2019, di somme indicate come "premio di produzione" e "quattordicesima mensilità", previste da un accordo aziendale poi disdettato. Il lavoratore ha agito per ottenere la condanna della datrice di lavoro al pagamento di tali importi, sostenendo che essi fossero ormai entrati a far parte del suo trattamento economico individuale e dunque non fossero unilateralmente revocabili o riducibili. In appello la società ha contrastato la domanda e la Corte territoriale ha confermato il rigetto di primo grado, ritenendo tardiva la produzione del contratto individuale di lavoro e, comunque, insufficiente a dimostrare che i benefici avessero origine individuale e non collettiva. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato, con il primo motivo, violazione degli artt. 115, 116 e 345 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, lamentando l'erroneo mancato riconoscimento dell'ammissibilità della produzione in appello del contratto individuale e la conseguente errata valutazione delle prove. Con il secondo motivo ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 2077 c.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che il contratto individuale avrebbe dovuto prevalere sul contratto collettivo perché più favorevole al lavoratore. La società si è difesa con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo infondato perché non rispettoso del requisito di specificità, non essendo stato riportato il contenuto del documento su cui la censura si fondava, e perché comunque la sentenza impugnata era sorretta da una ratio decidendi autonoma non adeguatamente censurata, relativa all'insufficienza del contratto individuale a dimostrare un patto individuale derogatorio della disciplina collettiva. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che esso prospettava un vizio motivazionale al di fuori dei limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. e, in realtà, proponeva una diversa lettura dei fatti senza indicare una concreta violazione di legge da parte della Corte d'appello. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata nel denunciare l'erronea valutazione delle prove.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma asseritamente violata nel denunciare l'erronea valutazione delle prove.

  • art. 345 c.p.c.

    Richiamato con riferimento alla contestazione sull'ammissibilità della produzione documentale in appello.

  • art. 360 c.p.c.

    Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è denunciabile solo nei limiti elaborati dalle Sezioni Unite; la censura proposta non vi si conforma.

  • art. 2077 c.c.

    Il ricorrente lo invoca per affermare la prevalenza del contratto individuale più favorevole rispetto al contratto collettivo; la Corte rileva che la censura non individua una concreta violazione della norma.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte del ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato quale parametro per la quantificazione dell'ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione il motivo che si fonda su un documento deve rispettare il requisito di specificità, riportandone il contenuto essenziale e consentendo alla Corte di valutarne la decisività e l'indispensabilità.
  • Quando la sentenza impugnata è sorretta da una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso deve censurarle tutte; la mancata critica anche di una sola ratio sufficiente a sorreggere il decisum determina il rigetto del motivo.
  • La deduzione del vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può tradursi in una mera richiesta di rivalutazione del materiale probatorio o in una diversa ricostruzione dei fatti di causa.
  • La regola di cui all'art. 2077 c.c. sulla prevalenza del trattamento individuale più favorevole richiede, per operare, l'allegazione e la dimostrazione di una specifica pattuizione individuale che disciplini in modo autonomo il trattamento economico del lavoratore, non essendo sufficiente la mera indicazione di emolumenti nel contratto di assunzione.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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