Sentenza n. 16537/2026 - Roma, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diffida del MASE del 9 gennaio 2026, adottata ai sensi dell’art. 29-decies, comma 9, d.lgs. 152/2006, per il superamento dei limiti AIA relativi a Ferro, Alluminio e Solidi Sospesi nello scarico SF2; impugnati anche gli atti ISPRA di controllo e proposta di diffida
Esito
Favorevole al resistente (ministero e autorità di controllo)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società gestrice della centrale termoelettrica ha impugnato la diffida ministeriale e gli atti ISPRA presupposti, deducendo, con un unico motivo complesso, violazione dell’art. 29-decies e dell’art. 101, comma 6, d.lgs. 152/2006, travisamento dei presupposti, difetto di istruttoria, irragionevolezza e contraddittorietà, insufficienza della motivazione e violazione dell’art. 3 l. 241/1990. Ha sostenuto che i superamenti dei limiti di Ferro, Alluminio e Solidi Sospesi rilevati nel punto di campionamento C1 dello scarico SF2 dipendessero dalla qualità naturale delle acque del Po già in ingresso, e non dall’attività della centrale, contestando anche il confronto tra campioni istantanei dell’acqua di presa e campioni mediati dello scarico. Ha inoltre denunciato che l’Amministrazione non avesse considerato le relazioni e i dati tecnici forniti e ha invocato l’affidamento derivante dalla precedente mancata contestazione di superamenti analoghi nel 2020 e nel 2022.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto legittimi i controlli ISPRA, svolti secondo i punti e le modalità di campionamento stabiliti dall’AIA, e ha giudicato irrilevanti, ai fini della verifica di conformità, misurazioni effettuate in punti diversi o con metodologie non previste dall’autorizzazione. Il superamento dei parametri fissati dal PIC costituiva un presupposto sufficiente per chiedere al gestore ulteriori verifiche tecniche sulle cause del fenomeno: le spiegazioni proposte dalla società non erano dimostrate in modo conclusivo e non eliminavano la necessità dell’approfondimento. La diffida, che prescriveva campionamenti settimanali per almeno un mese e una relazione tecnica, è stata considerata una misura prudenziale, ragionevole, non particolarmente gravosa e compatibile con la prosecuzione dell’attività; essa richiedeva anche adempimenti già riconducibili agli obblighi legali del gestore. Il Collegio ha escluso che la precedente mancata contestazione di episodi analoghi generasse un legittimo affidamento a non osservare i limiti autorizzativi: se le soglie o le metodologie dell’AIA erano ritenute inadeguate, occorreva chiederne la modifica, non disattenderle. Le spese sono state poste a carico della società per euro 2.000, oltre rimborso forfettario e accessori, nei confronti di ISPRA; compensate quelle tra la società e il Ministero.
Norme richiamate
art. 29-decies, commi 3, 6 e 9, d.lgs. 152/2006
L’art. 29-decies del Codice dell’Ambiente attribuisce all’ISPRA, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, all’Autorità competente (tramite agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente) la competenza a vigilare sul rispetto delle prescrizioni contenute nella Autorizzazione integrata ambientale (AIA) da parte del gestore autorizzato all’esercizio dell’impianto.
La disposizione attribuisce all’ISPRA la vigilanza sugli impianti di competenza statale e consente, in caso di inosservanza delle prescrizioni AIA, di adottare una diffida con termini e misure appropriate. I controlli comprendono la verifica dei valori limite di emissione e degli obblighi di monitoraggio del gestore.
art. 101, comma 6, d.lgs. 152/2006
La disposizione è stata invocata dalla ricorrente, ma la sentenza non ne sviluppa una specifica interpretazione né la utilizza autonomamente a fondamento della decisione.
art. 3 l. 241/1990
La disposizione è stata dedotta con riferimento alla motivazione, ma il giudice non ne formula una distinta interpretazione; esclude in concreto i vizi contestati ritenendo adeguatamente giustificata la diffida.
Tabella 3 dell’Allegato 5 alla Parte III del d.lgs. 152/2006
la differenza tra campione medio e campione istantaneo non costituisce elemento idoneo a giustificare il mancato rispetto dei limiti poiché il rispetto dei valori limite di emissione deve comunque essere verificato nei punti e con le modalità stabilite dal decreto AIA … sulla base dei valori della tabella 3 all’Allegato 5, Parte III del D.Lgs. 152/2006
La conformità ai valori limite va verificata nei punti e secondo le modalità di campionamento previste dall’AIA e sulla base dei parametri normativi applicabili; misurazioni eseguite con modalità o in punti diversi non giustificano il mancato rispetto dei limiti autorizzati.
Massime di principio
- Nella vigilanza sugli impianti soggetti ad AIA, il rispetto dei valori limite di emissione deve essere accertato nei punti e con le modalità di campionamento stabiliti dall’autorizzazione; dati rilevati in punti diversi o con metodologie differenti non sostituiscono la verifica prescritta.
- Il riscontro di superamenti dei parametri AIA può giustificare una diffida diretta a richiedere ulteriori controlli e approfondimenti tecnici sulle cause, anche quando l’origine dei superamenti sia controversa e non ancora definitivamente accertata, purché le prescrizioni siano ragionevoli, prudenziali e proporzionate.
- La mancata contestazione, in precedenti occasioni, di superamenti analoghi non fonda un affidamento del gestore a non rispettare i limiti dell’AIA; l’eventuale inadeguatezza delle soglie o delle metodologie autorizzate deve essere affrontata chiedendo la modifica dell’autorizzazione.
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