Sentenza n. 1142/2026 - Roma, Sezione 5Q
per l'annullamento del provv. DICA-0028732-P-23/09/2025 del 15/9/2025, notificato a mezzo p.e.c. il 23/9/2025, nonché di ogni altro atto/provv. preordinato/presupposto/consequenziale/connesso/collegato, mediante cui la Commissione per l'acc. ai doc. amm. ha rigettato il ricorso amministrativo proposto, ex art. 25 co. 4 della l. 241/90 e ss.mm.ii., dal ricorrente avverso il diniego parziale opposto dal Consolato il 12/6/2025, sulla richiesta di accesso doc. avanzata il 14/5/2025 a mezzo p.e.c. con cui era stata chiesta l'ostensione, tra gli altri, dell'atto identificato quale "... notificazione ufficiale da parte delle pertinenti autorità scozzesi circa l'arresto ...", il quale atto era inerente la vicenda di cui in punto di fatto alla TAR Roma, sez. V-quater, n. 10302/2025. Con condanna della P.A. intimata ex art. 34 c.p.a. al risarcimento delle spese dovute per il C.U. stante la peculiarità del caso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento della Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi che ha respinto il ricorso amministrativo contro il diniego parziale del Consolato Generale d'Italia per Scozia e Irlanda del Nord, relativo anche a una comunicazione delle autorità scozzesi sull'arresto dell'istante
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del 15 settembre 2025 con cui la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi aveva respinto il ricorso proposto ai sensi dell'art. 25, comma 4, della l. 241/1990 contro il parziale diniego opposto dal Consolato il 12 giugno 2025. La richiesta di accesso riguardava, tra gli altri documenti, una email o notificazione ufficiale delle autorità scozzesi relativa all'arresto del ricorrente del 2 novembre 2023. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto, depositando una relazione del Consolato secondo cui la comunicazione non era più reperibile sul server della sede diplomatica, né era stata rinvenuta dal servizio informatico ministeriale o sul server della polizia scozzese, nonostante le ricerche effettuate. Il ricorrente ha inoltre prospettato l'esistenza di un obbligo di conservazione documentale e l'Amministrazione ha indicato la possibilità di rivolgersi direttamente alle autorità scozzesi.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ritenuto attendibile e non contestabile la dichiarazione dell'Amministrazione circa l'indisponibilità del documento, corredata dall'indicazione delle ragioni concrete del mancato reperimento e delle ricerche svolte. Secondo il Collegio, quando l'Amministrazione dichiara responsabilmente di non detenere il documento richiesto, l'interesse dell'istante è soddisfatto anche in forma negativa e non può essere ordinata l'esibizione di un atto non disponibile, poiché la pronuncia sarebbe impossibile da eseguire e inutiliter data. Le deduzioni sull'eventuale obbligo di conservazione sono state ritenute irrilevanti, poiché l'indisponibilità materiale del documento impedisce comunque l'ostensione. La possibilità di rivolgersi direttamente alle autorità scozzesi non contraddice l'indisponibilità del documento presso il Consolato; su tali autorità il giudice amministrativo italiano non esercita giurisdizione. Le spese sono state compensate in ragione delle peculiarità della fattispecie.
Norme richiamate
art. 25, comma 4, l. 241/1990
la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi
La disposizione è richiamata quale fondamento del ricorso amministrativo proposto contro il diniego o il differimento dell'accesso; il provvedimento della Commissione è stato impugnato davanti al TAR.
art. 23 c.p.a.
in giudizio personalmente senza l’assistenza di un difensore ex art. 23 c.p.a.
È richiamato per la possibilità del ricorrente di stare in giudizio personalmente.
art. 34 c.p.a.
Con condanna della P.A. intimata ex art. 34 c.p.a. al risarcimento delle spese dovute per il C.U.
È richiamato nella domanda del ricorrente relativa alle spese, ma il TAR ha compensato le spese di giudizio.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Ha costituito il presupposto, insieme al GDPR, per disporre l'oscuramento delle generalità della parte.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata
Richiamati quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando l'amministrazione dichiara, sotto la propria responsabilità, di non detenere il documento richiesto, indicando le ragioni concrete dell'indisponibilità e le ricerche effettuate, tale dichiarazione può soddisfare l'interesse conoscitivo dell'istante in forma negativa.
- In presenza di una dichiarazione espressa e attendibile di inesistenza o indisponibilità del documento, il giudice non può ordinare l'accesso o l'esibizione, perché una pronuncia avente a oggetto un atto non disponibile sarebbe impossibile da eseguire e inutiliter data.
- L'eventuale obbligo amministrativo di conservazione del documento non rende possibile l'ostensione quando il documento sia comunque concretamente indisponibile; le relative contestazioni sono irrilevanti nel giudizio sull'accesso, salvo eventuali autonome pretese azionabili in altra sede.
- La possibilità per l'interessato di rivolgersi direttamente a un'autorità straniera che potrebbe detenere il documento non contraddice la dichiarata indisponibilità dello stesso presso l'amministrazione italiana e non consente al giudice amministrativo italiano di ordinare l'accesso a soggetti sottratti alla sua giurisdizione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 100/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 101/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 102/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 103/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 104/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 gen 2026Sentenza n. 105/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →