Cassazione Penale, Ordinanza n. 11551/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma di euro 3000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari deducendo due motivi. Con il primo ha contestato la ricostruzione dei fatti e la sussistenza del reato, sostenendo in sostanza che la condotta di guida durante la fuga in auto per sottrarsi al controllo delle forze dell'ordine non sarebbe stata involontaria ovvero che l'azione di controllo degli operanti sarebbe stata arbitraria. Con il secondo ha censurato il trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo generico e infondato rispetto alla puntuale motivazione di merito, che aveva evidenziato le modalità imprudenti della guida e escluso la tesi difensiva dell'involontarietà della condotta e dell'illegittimità del controllo; ha ritenuto parimenti generico il secondo motivo, osservando che la pena era stata adeguatamente motivata nei giudizi di merito.
Norme richiamate
In caso di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata discrezionalmente in relazione alle questioni dedotte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, i motivi di ricorso che si limitino a contestazioni generiche della ricostruzione fattuale o della motivazione di merito sono inammissibili quando la sentenza impugnata offra una puntuale e dettagliata valutazione delle prove e delle condotte contestate.
- La censura sulla sussistenza del reato non può essere accolta se la motivazione di merito dia conto, in modo congruo, delle modalità concrete della condotta e del perché esse integrino l'illecito contestato, confutando le alternative letture difensive.
- Le doglianze sul trattamento sanzionatorio devono confrontarsi con la motivazione resa nei gradi di merito; una critica meramente assertiva o generica è inidonea a sollecitare il controllo di legittimità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta automaticamente le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., incluse le spese processuali e la sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende.
Come è indicizzato
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