Cassazione Civile, Ordinanza n. 24744/2021 del 14/09/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di un avviso di accertamento IRPEF relativo all'anno d'imposta 2010. In primo grado il ricorso del contribuente era stato respinto; in appello la Commissione tributaria regionale ha invece accolto l'impugnazione ritenendo invalido l'atto perché l'amministrazione non avrebbe provato la delega alla sottoscrizione dell'avviso. Secondo il giudice di merito, l'atto organizzativo della Direzione provinciale dell'Agenzia n. 2/2014 del 4 marzo 2014 sarebbe stato insufficiente, per carenza di motivazione, per mancanza di un termine espresso della delega e per difetto di qualifica del sottoscrittore. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione dell'art. 42, commi 1 e 3, del D.P.R. n. 600/1973, degli artt. 1362 ss. c.c., dell'art. 3 L. n. 241/1990 e dell'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la CTR aveva erroneamente escluso l'idoneità dell'atto organizzativo a conferire la delega di firma.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'unico motivo di ricorso. Ha affermato che, in tema di accertamento tributario, l'avviso può essere sottoscritto, a pena di nullità, dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva, senza che sia necessaria la qualifica dirigenziale. Inoltre, la delega alla firma ha natura di delega di firma e non di funzioni, costituendo un mero decentramento burocratico privo di rilevanza esterna; essa può essere conferita anche tramite ordini di servizio, senza necessità di indicazione nominativa, essendo sufficiente l'indicazione della qualifica del delegato e la possibilità di verificare la corrispondenza tra firmatario e destinatario della delega. Nel caso concreto, l'atto organizzativo della Direzione provinciale di Salerno richiamato dall'Agenzia conteneva l'indicazione nominativa dei funzionari, la relativa qualifica, i criteri, i limiti e la tipologia degli atti delegati, oltre a una motivazione organizzativa e alla correlazione con la durata dell'incarico del delegante; perciò la CTR ha errato nel negare l'idoneità della delega di firma. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 42, commi 1 e 3, D.P.R. 29 settembre 1973 n. 600
gli avvisi di accertamento in rettifica e gli accertamenti d'ufficio devono essere sottoscritti a pena di nullità dal capo dell'ufficio o da altro funzionario delegato di carriera direttiva; non è richiesta la qualifica dirigenziale
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è la norma processuale invocata per denunciare violazione di legge
artt. 1362 ss. c.c.
sono richiamati come parametri ermeneutici nella censura, ma la Corte decide la questione sulla validità della delega e sulla corretta applicazione dell'art. 42 D.P.R. 600/1973
art. 3 L. 7 agosto 1990 n. 241
è richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla motivazione dell'atto organizzativo
Massime di principio
- In materia di accertamento tributario, la sottoscrizione dell'avviso è valida se apposta dal capo dell'ufficio o da un funzionario legittimamente delegato di carriera direttiva; la mancanza della qualifica dirigenziale del firmatario non determina di per sé invalidità dell'atto.
- La delega alla sottoscrizione dell'avviso di accertamento ha natura di delega di firma, non di funzioni: essa realizza un decentramento interno dell'attività amministrativa e non richiede, per la sua validità esterna, particolari formalità ulteriori rispetto alla verificabilità dell'attribuzione.
- La delega di firma può essere conferita anche mediante atto organizzativo o ordine di servizio, senza necessità di indicazione nominativa del delegato, purché sia individuabile la qualifica del funzionario e siano determinati i limiti oggettivi della delega.
- Quando l'atto organizzativo indica nominativamente i funzionari, la qualifica rivestita, i criteri, i limiti e la tipologia degli atti delegati, esso può integrare idonea delega di firma per la sottoscrizione dell'avviso di accertamento.
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