Sentenza n. 16478/2026 - Roma, Sezione 5T
per l'annullamento - della determina di aggiudicazione prot. n. 7142 del 25.5.2026, comunicata in pari data, con cui il direttore regionale dell’Agenzia del demanio - Direzione Roma Capitale, ha aggiudicato il lotto 3 -CIG: B7707F3123, della procedura evidenziale per cui è lite, ai primi otto classificati in graduatoria, collocando, illegittimamente, la società ricorrente, al 21° posto nella graduatoria, per la mancata assegnazione dei nove punti di cui ai sub-criteri premiali D3-E1-E2; - nonché della comunicazione ex art. 90 d.lgs. 36/2023, id. comunicazione PG/5128 del 25.5.2026 (denominato PG87741_comunicazione), a firma del responsabile unico di progetto, della determina di aggiudicazione, sub a), del lotto 3 ai primi otto classificati della graduatoria finale; - di tutti i verbali di gara, ed in particolare dei verbali della commissione giudicatrice n. 1 del 08/08/2025, n. 2 del 10/09/2025, n. 3 19-11-2025.U del 19/11/2025, n. 4 (sedute dal 26/09/2025 al 05/12/2025), n. 5 del 12/12/2025 e n. 6 prot. 5458 del 21/04/2026; - del disciplinare di gara, artt. 24, 26.3, 28.5, sezione “Criteri Premianti” sub criterio D3-E1-E2, e 28.5, nella parte in cui prevedono l’attribuzione di punteggio pari a zero, per il caso di mancata allegazione dei certificati di qualità, anziché l’attivazione del soccorso istruttorio, pur a fronte della dichiarazione espressa sul possesso di tali certificati (come dichiarato nell’Allegato 2), per violazione dei principi di proporzionalità, non discriminazione, parità di trattamento, principio del risultato e di prevalenza della sostanza sulla forma; - dell’art. 24 del disciplinare, in parte qua, ove interpretato restrittivamente, così come illegittimamente applicato dalla commissione di gara e S.A., vietando di attivare il soccorso istruttorio, per consentire alla ricorrente -relativamente al lotto 3-, l’esibizione delle certificazioni di qualità inerenti i sub-criteri premiali E1, E2, D3, sebbene autodichiarati, per violazione dei principi della prevalenza della sostanza sulla forma, non discriminazione e proporzionalità, oltre che del principio del risultato; - ove occorra, del disciplinare di gara, segnatamente degli artt. 24, 26.3 e 28.5, nelle parti in cui, prevedono l’attribuzione di punteggio pari a zero, per la mancata allegazione di certificazioni richieste a comprova di elementi premianti, senza consentire l’attivazione del soccorso istruttorio, nonostante l’auto-dichiarazione del possesso dei requisiti di cui alle certificazioni dei sub-criteri premiali D3-E1-E2; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo degli interessi della ricorrente. per la declaratoria dell’inefficacia dei contratti d’appalto sia di A.Q., ove stipulati, ai sensi degli artt. 121 e 122 c.p.a., sia dell’A.Q. che dei contratti applicativi, inerenti il lotto 3; e per la condanna dell’Amministrazione resistente, al risarcimento del danno in forma specifica, mediante subentro della ricorrente, in uno dei contratti di A.Q. e contatti applicativi, previa declaratoria di disponibilità al subentro ai sensi degli artt. 124 e 125 c.p.a., ovvero, in subordine, ovvero in via gradata per equivalente monetario (con riserva di quantificazione in separato giudizio).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Aggiudicazione del lotto 3 di una procedura per accordi quadro relativi a lavori di manutenzione degli immobili statali, oltre ai verbali di gara e alle clausole della lex specialis che prevedevano punteggio zero per la mancata allegazione di certificazioni premianti
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha impugnato l’aggiudicazione del lotto 3, sostenendo che, pur avendo dichiarato nell’offerta tecnica il possesso delle certificazioni ISO 14001, UNI/PdR 125:2022 e SA 8000, non le erano stati attribuiti i complessivi nove punti premiali perché non aveva allegato le relative copie all’offerta tecnica. Ha dedotto, in particolare, la violazione dell’art. 101 del d.lgs. 36/2023 per mancata attivazione del soccorso procedimentale; che l’integrazione documentale avrebbe consentito soltanto di comprovare requisiti già dichiarati, senza modificare l’offerta; che il certificato ISO 14001, comunque richiamato nella relazione metodologica e allegato alla documentazione amministrativa, era stato ignorato solo perché caricato in una sezione diversa della piattaforma; la disparità di trattamento rispetto a procedure analoghe di altre direzioni dell’Agenzia del demanio; e l’illegittimità delle clausole della lex specialis che comminavano automaticamente zero punti senza consentire il soccorso. L’impresa ha affermato che, con i punti, sarebbe salita al quarto posto e rientrata tra i primi otto classificati, e che vi sarebbe rientrata anche con i soli punteggi per UNI/PdR 125:2022 e SA 8000. Ha inoltre chiesto l’inefficacia dei contratti e il subentro o, in subordine, il risarcimento per equivalente.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto illegittime, nella parte rilevante, le prescrizioni della lex specialis e le conseguenti determinazioni che impedivano di comprovare mediante produzione documentale il possesso di certificazioni premiali già dichiarato in modo specifico nell’offerta. Per le certificazioni UNI/PdR 125:2022 e SA 8000, la previsione che imponeva sia la dichiarazione sostitutiva sia l’allegazione e assegnava automaticamente zero punti in mancanza di quest’ultima, pur in presenza della dichiarazione, è stata giudicata incompatibile con il soccorso procedimentale quando l’integrazione non alteri il contenuto sostanziale dell’offerta né distorca il confronto competitivo. Quanto alla ISO 14001, il possesso era stato indicato nella relazione metodologica con gli estremi della certificazione, che risultava inoltre già allegata alla documentazione amministrativa e quindi nella disponibilità della stazione appaltante; il mancato punteggio è stato ritenuto frutto di travisamento. Sono state annullate l’aggiudicazione nei limiti dell’interesse della ricorrente e le determinazioni di gara nella parte in cui avevano assegnato zero punti per i sub-criteri D3, E1 ed E2, facendo salvi gli ulteriori provvedimenti dell’Agenzia dopo la valutazione delle certificazioni. Le ulteriori censure sono state assorbite. Poiché non risultava stipulato alcun contratto, il TAR non ha disposto sull’inefficacia né sulle domande di subentro o risarcimento. Spese compensate.
Norme richiamate
art. 101 d.lgs. 36/2023
Non consentire a un operatore economico di comprovare, con la produzione della relativa certificazione, un requisito premiale oggetto di dichiarazione sostitutiva all’interno dell’offerta tecnica, risulta: (i) eccessivamente penalizzante per l’offerente, che si troverebbe privato dell’attribuzione di un punteggio pacificamente spettantegli in ragione di una mera omissione formale, non incidente in alcun modo sul contenuto dell’offerta tecnica; (ii) contraddittorio: a. con la finalità di individuazione del miglior offerente nel mercato, che è espressione del generale principio del buon andamento dell’amministrazione (art. 97, Cost.); b. con l’art. 101, c. 3, d.lgs. n. 36/2023, che consente di ottenere chiarimenti sui contenuti dell’offerta tecnica e dell’offerta economica e su ogni loro allegato
Il soccorso procedimentale può consentire la produzione della certificazione che comprova un requisito premiale già dichiarato nell’offerta, quando l’integrazione rimedia a una carenza documentale senza incidere sul contenuto sostanziale dell’offerta o alterare la competizione.
art. 1 d.lgs. 36/2023
qualora il possesso di una determinata certificazione o dichiarazione sia richiesto non quale requisito di partecipazione alla procedura, ma soltanto ai fini del riconoscimento di un punteggio aggiuntivo all’offerta tecnica - andrebbe consentito, in ossequio al canone della massima partecipazione ed alla esigenza di non trasformare la gara in una ‘corsa a ostacoli’ che faccia perdere di vista l’obiettivo prioritario di selezionare l’offerta migliore per l’Amministrazione pur nel rispetto delle regole della concorrenza (principio del risultato, oggi sancito dall’articolo 1 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36), di sanare, attraverso il c.d. soccorso procedimentale, le carenze meramente documentali e formali allorché ciò non alteri il contenuto sostanziale dell’offerta e non produca distorsioni sul confronto competitivo tra le offerte
Il principio del risultato, in coerenza con la massima partecipazione e la concorrenza, orienta l’ammissione del soccorso procedimentale per carenze documentali meramente formali relative a certificazioni che attribuiscono punteggio premiale, purché non sia modificata l’offerta né alterato il confronto competitivo.
Massime di principio
- Quando una certificazione è richiesta soltanto per attribuire un punteggio premiale e l’offerente ne ha dichiarato specificamente il possesso nell’offerta, la mancata allegazione della copia non può precludere in via automatica la possibilità di comprovarla mediante soccorso procedimentale, se l’integrazione resta documentale e non modifica l’offerta né distorce il confronto competitivo.
- Una clausola di gara che impone congiuntamente la dichiarazione del possesso di una certificazione premiale e la sua allegazione, prevedendo automaticamente zero punti in caso di mancata allegazione anche a fronte della dichiarazione, è illegittima nella misura in cui impedisce il soccorso procedimentale per una carenza meramente documentale.
- Se una certificazione premiale è stata richiamata nell’offerta tecnica e risulta già acquisita dalla stazione appaltante tra i documenti della domanda, la mancata attribuzione del relativo punteggio per il solo fatto che non è stata caricata nella sezione prevista per l’offerta tecnica può integrare travisamento.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1106/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1107/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1108/2026 - Latina, Sezione 2
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 1986/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 478/2026 - Parma, Sezione 1
- Sentenza · 19 ott 2026Sentenza n. 16450/2026 - Roma, Sezione 2B
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →