Cassazione Civile, Ordinanza n. 12558/2023 del 10/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (venditore)
La controversia
La controversia nasce da un rapporto contrattuale relativo all'acquisto di un manufatto e alla sua messa in opera. L'acquirente ha promosso davanti al Tribunale di Salerno un ricorso ex art. 696-bis c.p.c. per far valere pretese di garanzia per vizi e difetti del bene e dell'installazione. La società resistente ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale adito, invocando una clausola contrattuale che devolveva in via esclusiva al Tribunale di Vicenza "qualsivoglia controversia eventualmente derivante dal contratto". Il Tribunale di Salerno ha accolto l'eccezione e dichiarato la competenza esclusiva del foro di Vicenza. Nel regolamento di competenza il ricorrente ha dedotto: 1) genericità della clausola di foro esclusivo; 2) mancata specifica approvazione della clausola vessatoria ex artt. 1341 e 1342 c.c.; 3) invalidità della clausola contenuta nella successiva scrittura privata autenticata, ritenuta altrettanto generica e non specificamente approvata; 4) inapplicabilità della clausola alla domanda proposta, perché il giudizio riguardava una garanzia per vizi e difetti e non il contratto in sé.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate tutte le censure. Ha affermato che la clausola contrattuale e quella richiamata nella scrittura privata esprimevano in modo inequivoco la volontà di radicare in via esclusiva la competenza del Tribunale di Vicenza per ogni controversia derivante dal contratto, comprese quelle di garanzia per vizi e difetti e quelle attinenti alla validità o esecuzione del rapporto. Ha inoltre osservato che, nel caso concreto, la scrittura privata autenticata era frutto di una contrattazione mirata e non di condizioni generali predisposte per una pluralità indistinta di rapporti; pertanto non ricorreva la necessità della specifica approvazione tipica delle clausole vessatorie nei contratti per adesione. Il ricorso è stato quindi rigettato, la competenza del Tribunale di Vicenza è stata confermata, e le spese sono state rinviate alla liquidazione definitiva, con ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente se dovuto.
Norme richiamate
art. 696-bis c.p.c.
ricorso ex art. 696 bis c.p.c.
viene richiamato come base del procedimento precontenzioso promosso dall'acquirente per la tutela delle proprie ragioni.
art. 1341 c.c.
ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
la specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie è necessaria nei contratti per adesione; nel caso concreto la Corte esclude che tale disciplina operi perché il contratto era frutto di trattativa mirata.
art. 1342 c.c.
ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c.
la disciplina delle condizioni generali e dei contratti conclusi mediante moduli o formulari non si applica a un negozio predisposto per una singola vicenda contrattuale oggetto di trattativa.
art. 1362 c.c.
ai sensi dell’art. 1362 c.c.
l'interpretazione complessiva della volontà delle parti consente di attribuire alla clausola un significato ampio, comprensivo di tutte le controversie derivanti dal contratto.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002
ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- La clausola di foro territoriale esclusivo non richiede formule sacramentali, ma deve emergere da una manifestazione inequivoca e concorde delle parti diretta a escludere gli altri fori previsti dalla legge.
- L'espressione che devolve al foro designato "qualsivoglia controversia derivante dal contratto" si interpreta in senso ampio e comprende anche le azioni di garanzia per vizi e difetti, oltre alle controversie sulla validità ed esecuzione del rapporto.
- La specifica approvazione per iscritto delle clausole vessatorie ex art. 1341 c.c. opera solo nei contratti per adesione, ossia in presenza di condizioni predisposte per una pluralità indefinita di rapporti e non in caso di contratto frutto di trattativa individuale per una singola vicenda negoziale.
- Il richiamo numerico a una clausola può essere sufficiente a soddisfare l'onere di specifica approvazione, purché non sia cumulativo e, se del caso, sia accompagnato da un'indicazione almeno sommaria del contenuto; ma tale tema resta irrilevante se il contratto non è qualificabile come per adesione.
- Ai fini dell'interpretazione della clausola di foro, rileva la lettura complessiva del testo negoziale e la volontà concretamente accertata dei contraenti, secondo i criteri ermeneutici ordinari.
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