Cassazione Penale, Sentenza n. 35498/2024 del 20/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso avverso il rigetto dell'istanza di affidamento in prova al Servizio Sociale. Il ricorrente, tramite difensore, denunciava carenza di motivazione ed errata applicazione della legge: il Tribunale avrebbe dato rilievo prevalente ai precedenti e alla gravità del reato anzichè alla condotta intramuraria, alla partecipazione ai programmi rieducativi, all'attività lavorativa reperita, alla stabile dimora, alla fruizione di permesso premio e al fatto che reati pregressi erano risalenti e commessi in Romania; inoltre il ricorrente aveva già scontato altra condanna in regime di affidamento.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato per carenza motivazionale: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Catania per un nuovo esame. La Corte ha richiamato il principio secondo cui il giudice deve basare il giudizio prognostico sui risultati del trattamento individualizzato e sull'esame scientifico della personalità, valutando e confrontando con specificità sia i precedenti e la tipologia dei reati sia la condotta carceraria, la partecipazione ai programmi rieducativi, il lavoro e gli altri elementi positivi; non è sufficiente un generico richiamo ai precedenti o a informazioni sul passato per negare la misura alternativa.
Norme richiamate
Cass. Sez. 1, sent. n. 775 del 06/12/2013
Richiama il principio che la statuizione sulle misure alternative è un giudizio prognostico che deve essere fondato sui risultati del trattamento individualizzato e adeguatamente motivato con riferimento alla fattispecie concreta
Cass. Sez. 1, sent. n. 1285 dell'8/5/1989
Conferma l'obbligo del giudice di motivare il giudizio prognostico sulla base dell'esame scientifico della personalità e dei risultati del trattamento
Cass. Sez. 1, sent. n. 2207 del 18/5/1992
Sottolinea la necessità di considerare tutti gli elementi di legge nel motivare l'accoglimento o il rigetto delle misure alternative
Cass. Sez. 1, sent. n. 6680 del 22/11/2000
Afferma che i precedenti penali e le informative di polizia, pur rilevanti, non sono di per sè sufficienti a fondare un giudizio prognostico negativo; è centrale la valutazione della condotta intramuraria e dei progressi nel trattamento
Cass. Sez. 1, sent. n. 4483 del 27/10/1993 (dep. 7/1/1994)
Censura il rigetto basato su generici riferimenti a "informazioni assunte" o su vita anteatta senza specificazioni fattuali; occorre motivazione controllabile
art. 582 cod. pen.
Norma citata nei fatti come titolo di reato per una precedente condanna (lesioni); utilizzata per contestualizzare i precedenti del ricorrente, senza però costituire di per sé motivo determinante per il rigetto
Massime di principio
- Il giudice che decide sulle misure alternative deve esprimere un giudizio prognostico fondato su valutazione scientifica della personalità e sui risultati del trattamento individualizzato; la motivazione deve esplicitare il confronto tra elementi passati e condotta attuale
- I precedenti penali e le informazioni sulla vita anteatta non possono, da soli e senza specificazione, giustificare il diniego di misure alternative: devono essere rapportati ai progressi intramurari e ai segnali di risocializzazione
- La condotta carceraria recente (partecipazione a programmi rieducativi, lavoro, permessi premio, comportamento disciplinare) ha forte rilevanza prognostica e deve essere valutata in dettaglio
- Se il provvedimento di rigetto si limita a riferimenti generici o non spiega perché attribuisce prevalenza agli elementi negativi, è esposto a annullamento per carenza motivazionale e rinvio
- Per il difensore: documentare compiutamente i percorsi rieducativi, certificazioni del servizio sociale, programmi svolti, rapporti di lavoro, stabile dimora e ogni elemento probatorio aggiornato è essenziale per ottenere misura alternativa
- Per il giudice e la pubblica accusa: motivare esplicitamente il bilanciamento tra rischi di recidiva derivanti dai precedenti e i concreti progressi rieducativi, indicando elementi oggettivi che giustificano la scelta
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35309/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35311/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35313/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35314/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35316/2024 del 20/09/2024
- Sentenza penale · 20 set 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 35320/2024 del 20/09/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →