Cassazione Penale, Ordinanza n. 01555/2025 del 14/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello che, in accoglimento della richiesta formulata dal Pubblico Ministero e dall'imputato ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., aveva riformato la decisione di primo grado rideterminando la pena concordata. Con il ricorso è stato dedotto vizio di motivazione in relazione all'art. 129 c.p.p., sostenendo in sostanza che il giudice di secondo grado avrebbe dovuto verificare e motivare l'eventuale sussistenza di cause di proscioglimento, nullità assolute o inutilizzabilità delle prove.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto infondato il motivo che pretendeva una motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p., richiamando il principio per cui, nel giudizio di appello definito con pena concordata ex art. 599-bis c.p.p., il giudice non è tenuto a motivare sull'insussistenza delle cause di proscioglimento di cui all'art. 129 c.p.p., né sulle nullità assolute o sull'inutilizzabilità probatoria, poiché il perimetro della cognizione è limitato ai motivi non rinunciati. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p., con condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende per colpa nella proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 599-bis c.p.p.
Consente la definizione del giudizio di appello mediante richiesta concordata di pena; una volta intervenuta la rinuncia ai motivi non devoluti, la motivazione del giudice non deve estendersi a profili estranei al devolutum.
art. 129 c.p.p.
Il giudice di secondo grado, in presenza di accordo sulla pena, non ha l'obbligo di motivare espressamente sul mancato proscioglimento per cause evidenti di non punibilità o di estinzione del reato, secondo il principio richiamato dalla Corte.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
Consente la declaratoria de plano di inammissibilità del ricorso per cassazione nei casi previsti, con le conseguenze economiche a carico del ricorrente.
art. 620 c.p.p.
Richiamato solo indirettamente dal testo come norma di contesto processuale non decisiva; non emerge una specifica applicazione nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello definito con pena concordata ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., il giudice non è tenuto a motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. quando l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, poiché la cognizione è limitata ai profili non oggetto di rinuncia.
- La deduzione in cassazione del vizio di motivazione per omesso esame dell'art. 129 c.p.p. è inammissibile se proposta contro una decisione resa all'esito di concordato sulla pena e in assenza di questioni devolute sul punto.
- La mancata allegazione di profili effettivamente scrutinabili nel perimetro del devolutum comporta l'inammissibilità del ricorso, con possibile applicazione della sanzione pecuniaria alla Cassa delle Ammende quando non si possa escludere la colpa nella proposizione dell'impugnazione.
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