Ordinanza n. 2304/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 5057/2022, pubblicata il 09/11/2022, nella causa iscritta al r.g. n. 9168/2020 del Tribunale di Napoli Nord Sez. Lavoro, munita di formula esecutiva il 20/2022, notificata il 05/01/2023 al MIUR, passata in cosa giudicata, relativamente alla sorte capitale, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR non ha ancora deciso sull'applicazione dell'astreinte. Ha ritenuto necessario che la domanda sia previamente notificata all'Avvocatura erariale e ha ordinato alla ricorrente di provvedervi entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con successivo deposito della prova della notificazione entro quindici giorni. La decisione sull'istanza di astreinte è quindi rinviata all'esito della regolare instaurazione del contraddittorio.
Atto impugnato: inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, n. 5057/2022, relativamente alla sorte capitale
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, Sezione lavoro, n. 5057/2022, passata in giudicato quanto alla sorte capitale e notificata al Ministero. Con una precedente ordinanza del 24 ottobre 2025, n. 6949, il TAR aveva assegnato al Ministero un termine ultimo di sessanta giorni per provvedere, preannunciando, in caso di ulteriore ingiustificato inadempimento, l'applicazione di un'astreinte parametrata agli interessi legali sulla somma dovuta. Persistendo, secondo la ricorrente, l'inerzia dell'Amministrazione nonostante la rituale comunicazione della precedente ordinanza, la stessa ha depositato il 23 gennaio 2026 un'istanza per l'applicazione dell'astreinte. Il TAR ha rilevato che tale istanza costituisce domanda giudiziale e deve essere notificata all'Avvocatura erariale, così da garantire il contraddittorio.
Massime di principio
- La domanda di applicazione di un'astreinte nel giudizio di ottemperanza, quando proposta con autonoma istanza successiva, costituisce domanda giudiziale e deve essere notificata alla parte pubblica, tramite l'Avvocatura erariale quando questa è il difensore dell'amministrazione, per garantire il contraddittorio prima della decisione.
- Quando il giudice dell'ottemperanza assegna all'amministrazione un termine per eseguire il giudicato e preannuncia l'applicazione di un'astreinte in caso di persistente inadempimento, l'effettiva applicazione della misura richiede comunque la previa trattazione della relativa domanda nel rispetto del contraddittorio.
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