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Sentenza

Sentenza n. 544/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana (sezione prima) n.-OMISSIS-resa tra le parti il 12 aprile 2023;

Giustizia amministrativa202308819

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Toscana che aveva annullato il diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e di corresponsione dell'equo indennizzo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (eredi del militare)

Prevale il privato

La controversia

Il Ministero della difesa ha appellato la sentenza del TAR Toscana deducendo l'insussistenza del nesso causale tra il servizio prestato dal militare in Kosovo e il melanoma che ne aveva determinato il decesso. Secondo l'Amministrazione, gli eredi non avevano provato, ai sensi dell'art. 2697 c.c., l'effettiva esposizione all'uranio impoverito o ad altri inquinanti, né il nesso eziologico secondo il criterio del più probabile che non. Il Ministero ha inoltre sostenuto che il melanoma non sarebbe inducibile dalle radiazioni emesse dall'uranio impoverito e che il militare non era stato impiegato in combattimento né esposto direttamente alle esalazioni di esplosioni di munizionamento all'uranio impoverito. Gli appellati hanno contestato tali deduzioni, richiamando le condizioni ambientali della missione, l'assenza di dispositivi di protezione, le mappe delle aree bombardate, gli studi scientifici e le analisi dei tessuti tumorali, nelle quali erano state riscontrate nanoparticelle di metalli pesanti compatibili con quelle considerate dalla normativa militare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello e confermato l'esito favorevole agli eredi già conseguito in primo grado. Ha applicato il principio enunciato dall'Adunanza plenaria con la sentenza n. 12/2025, secondo cui, per le patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni nazionali o internazionali, ovvero nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento, non è richiesto al militare l'effettivo riscontro del nesso eziologico secondo il criterio ordinario del più probabile che non. Una volta dimostrati il servizio tipizzato dalla legge, le particolari condizioni ambientali od operative, il carattere tumorale della patologia e la sua riferibilità al rischio, opera una presunzione relativa di dipendenza da causa di servizio; spetta quindi all'Amministrazione fornire la prova di una specifica genesi extralavorativa. Nel caso concreto gli eredi avevano dimostrato il tipo, il tempo e il luogo del servizio svolto in missione internazionale, le condizioni ambientali e operative caratterizzate dal contatto con agenti inquinanti e materiale contaminato e la presenza nei tessuti di nanoparticelle compatibili. Anche la tipologia e la tempistica della patologia consentivano di ricondurla ai fattori di rischio considerati. Le motivazioni del Ministero sono state pertanto ritenute infondate. Il Ministero è stato condannato al pagamento della metà delle spese di lite, liquidate in euro 3.000 oltre accessori e spese generali, con compensazione della restante metà in ragione del precedente contrasto giurisprudenziale.

Norme richiamate

  • art. 603 d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)

    "infermità o patologie tumorali" contratte "per le particolari condizioni ambientali od operative"

    La norma rimodula gli oneri probatori per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie tumorali contratte in determinati contesti operativi, ponendo a carico dell'Amministrazione la prova di una specifica genesi extralavorativa dopo che il militare abbia dimostrato i presupposti tipizzati.

  • artt. 1078 e 1079 d.P.R. 90/2010

    La disciplina regolamentare individua i contesti e le condizioni operative rilevanti ai fini dell'applicazione del meccanismo probatorio previsto dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare.

  • d.P.R. 461/2001

    Disciplina generale del procedimento per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio, innovata per le patologie considerate dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare.

  • art. 2697 c.c.

    Il principio generale sull'onere della prova è richiamato dall'Amministrazione, ma viene superato, per la specifica fattispecie normativa, dalla rimodulazione degli oneri probatori prevista dall'art. 603 del codice dell'ordinamento militare.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato per la liquidazione delle spese di giudizio secondo il principio della soccombenza, temperato dal precedente contrasto giurisprudenziale.

Massime di principio

  • Nell'accertamento della dipendenza da causa di servizio di patologie tumorali insorte in militari esposti ad uranio impoverito o a nanoparticelle di metalli pesanti durante missioni nazionali o internazionali, ovvero nei poligoni di tiro o nei siti di stoccaggio del munizionamento, non è necessario che il militare dimostri il nesso eziologico secondo il criterio civilistico del più probabile che non; la legge considera il rapporto causale come insito nel tipico rischio professionale e pone sull'Amministrazione l'onere di provare una specifica genesi extralavorativa della patologia.
  • Il militare deve comunque dimostrare le attività concretamente svolte, l'appartenenza del servizio a uno dei contesti tipizzati dalla legge, le particolari condizioni ambientali od operative che abbiano aumentato il rischio, nonché il carattere tumorale della patologia e la sua riferibilità a quel rischio.
  • La presunzione relativa di dipendenza da causa di servizio non opera indistintamente per ogni malattia o per ogni attività militare, ma esclusivamente per le patologie tumorali contratte nei contesti operativi e nelle particolari condizioni ambientali od operative individuati dalla normativa.
  • Una volta assolto l'onere probatorio gravante sul militare, l'Amministrazione può negare il beneficio soltanto fornendo una specifica dimostrazione della genesi extralavorativa della patologia; non è sufficiente richiamare l'assenza di studi scientifici capaci di dimostrare con certezza o con alto grado di credibilità razionale la correlazione causale.
  • Sono viziati per eccesso di potere i giudizi medico-legali del Comitato di verifica per le cause di servizio che fondino il diniego esclusivamente sull'assenza di studi scientifici dimostrativi del nesso causale secondo il criterio del più probabile che non; il giudizio deve invece considerare le peculiarità del caso concreto e indicare, se del caso, la specifica origine extralavorativa della patologia.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereOnere della prova e principio dispositivoPrincipio di diritto dell'Adunanza plenaria

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