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Cassazione Penale, Ordinanza n. 26784/2026 del 16/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Dalla motivazione emerge che i ricorsi, proposti con unico atto da due imputati e con separato atto da un terzo imputato, investivano due profili: da un lato l'accertamento della responsabilità, la corretta qualificazione giuridica delle condotte, la sussistenza dell'elemento soggettivo dei reati contestati; dall'altro il trattamento sanzionatorio, con riferimento al regime delle circostanze attenuanti. La Corte di cassazione rileva che i motivi di merito erano generici e sostanzialmente reiterativi rispetto a quelli già esaminati in appello, poiché non si confrontavano con la motivazione della Corte territoriale e tendevano invece a sollecitare una nuova valutazione delle prove e una diversa ricostruzione dei fatti. Quanto al secondo motivo di uno dei ricorrenti, la censura sulla pena era parimenti ritenuta generica, poiché la Corte d'appello aveva già concesso le attenuanti generiche in equivalenza e motivato in modo congruo l'esclusione della prevalenza.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi. Ha osservato che le doglianze sulla responsabilità e sulla qualificazione giuridica erano prive di specificità e miravano impropriamente a una rivalutazione del compendio probatorio, mentre la doglianza sul trattamento sanzionatorio era generica e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    a pena di inammissibilità

    Il ricorso deve contenere motivi specifici, con puntuale enunciazione delle ragioni di diritto e dei correlati riferimenti alla motivazione della decisione impugnata; la genericità e l'aspecificità comportano inammissibilità.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, i ricorrenti sono condannati al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando è meramente reiterativo delle doglianze già proposte nei gradi di merito e non si confronta con la struttura logica della motivazione impugnata.
  • La specificità del motivo richiede non solo chiarezza espositiva, ma anche una correlazione effettiva tra le ragioni della decisione e le censure dedotte, con l'indicazione di errori di diritto o di specifici travisamenti decisivi; non è consentita una richiesta di nuova valutazione del merito.
  • Le censure sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili se si limitano ad affermazioni generiche e non si confrontano con la motivazione con cui il giudice di merito ha regolato il bilanciamento delle circostanze attenuanti.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende nei limiti stabiliti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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