Sentenza n. 199/2026 - Palermo, Sezione 5
per l’ottemperanza DELLA SENTENZA N. 965, DEPOSITATA DAL TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE SEZ. LAVORO IL 19/9/2024, PASSATA IN GIUDICATO.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Termini Imerese che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta del docente e ordinato il pagamento di 2.500 euro, oltre interessi o rivalutazione e spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 965 del Tribunale di Termini Imerese, depositata il 19 settembre 2024 e passata in giudicato. La pronuncia aveva accertato il diritto all’assegnazione della Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023 e aveva ordinato all’amministrazione il pagamento di 2.500 euro mediante buoni elettronici di spesa di corrispondente valore nominale, oltre interessi legali o rivalutazione dalla maturazione del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione e oltre le spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, dopo la notificazione della pronuncia del 18 febbraio 2025 e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. 669/1996. L’amministrazione si è costituita, ma non ha dimostrato l’avvenuto pagamento né dedotto fatti modificativi o estintivi del credito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di dare integrale esecuzione al giudicato, mediante il rilascio della Carta del docente e l’accredito dell’importo di 2.500 euro relativo agli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023, oltre interessi o rivalutazione ai sensi dell’art. 22, comma 36, l. 724/1994, nonché spese di lite e accessori. L’adempimento deve avvenire entro 60 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Per il caso di persistente inerzia, il TAR ha nominato commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di subdelega, stabilendo che il commissario si attivi su istanza del ricorrente dopo la scadenza infruttuosa del termine e provveda entro ulteriori 60 giorni. Il commissario dovrà poi depositare una relazione dettagliata sugli adempimenti mediante il Processo amministrativo telematico. Le spese seguono la soccombenza e sono state liquidate in 500 euro, oltre spese forfettarie, IVA, CPA e refusione del contributo unificato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
La tutela dell’ottemperanza consente di imporre all’amministrazione l’esecuzione del giudicato formatosi sulla pronuncia azionata.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Prima di procedere all’esecuzione nei confronti di un’amministrazione per obbligazioni pecuniarie deve decorrere il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo.
art. 22, comma 36, l. 724/1994
Sulle somme dovute dall’amministrazione spettano interessi o rivalutazione dalla data di maturazione del diritto all’accredito fino alla concreta attribuzione, secondo quanto stabilito dal giudice.
art. 39, comma 1, c.p.a.
La disciplina processuale amministrativa richiama, per quanto non previsto, le disposizioni del codice di procedura civile, anche ai fini della distrazione delle spese.
art. 93 c.p.c.
Le spese possono essere distratte in favore dei difensori che si dichiarano antistatari.
l. 107/2015
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta per l’aggiornamento e la formazione del docente riconosciuto nel giudicato da eseguire.
d.m. n. 55/2014
È stato utilizzato analogicamente per la liquidazione delle spese di lite, facendo riferimento ai minimi tariffari per le procedure esecutive mobiliari.
Massime di principio
- Quando una sentenza passata in giudicato impone a un’amministrazione il pagamento di una somma o l’attribuzione di un beneficio, la mancata esecuzione consente al titolare di promuovere il giudizio di ottemperanza, purché siano state rispettate le formalità di notificazione e sia decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione contro le amministrazioni pubbliche.
- Nel giudizio di ottemperanza relativo a una condanna pecuniaria, l’amministrazione non può sottrarsi all’esecuzione limitandosi a costituirsi in giudizio: deve provare l’avvenuto adempimento o dedurre specifici fatti modificativi o estintivi dell’obbligazione.
- Il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di eseguire integralmente il giudicato entro un termine determinato e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, attribuendogli il potere di provvedere in luogo dell’amministrazione inadempiente.
- L’esecuzione di una condanna pecuniaria amministrativa comprende anche gli interessi o la rivalutazione riconosciuti dal titolo, calcolati dalla maturazione del diritto fino alla concreta attribuzione della somma o del beneficio.
- In caso di accoglimento del ricorso per ottemperanza, le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate anche mediante applicazione analogica dei parametri relativi alle procedure esecutive, tenendo conto del valore e della complessità della controversia.
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