Cassazione Penale, Sentenza n. 43651/2024 del 28/11/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza di condanna per truffa aggravata (art. 640 c.p., in concorso) denunciando: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per presunto travisamento delle risultanze probatorie, con particolare riferimento all'attendibilità della persona offesa (Caratelli) e alle apparenti contraddizioni sulle proprieta' dei gioielli; 2) difetto della condizione di procedibilita' (art. 120 c.p.) per mancata legittimazione alla querela da parte del querelante; 3) violazione del principio di giudizio 'oltre ogni ragionevole dubbio' e critica alla ricostruzione dell'aggravante (art. 61 n.7 c.p.) e alle conseguenze processuali connesse (tempestivita' della querela, impossibilita' di applicare art. 131-bis c.p.). In sostanza la difesa chiedeva che la Cassazione rivedesse la valutazione di merito circa attendibilita', proprieta' dei beni e tempestivita' della querela.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Il giudice di legittimita ha ritenuto che le doglianze del ricorrente fossero in massima parte contestazioni del merito e non profili di legittimita' sindacabili in questa sede, richiamando i limiti del controllo di cassazione (in particolare rispetto alla valutazione della prova e al divieto di riformare autonomamente gli accertamenti di fatto). La Corte ha confermato che le decisioni di primo e secondo grado formano una doppia conforme e che la motivazione di merito e' complessivamente resistente; ha condiviso la valutazione sulla tempestivita' della querela e sulla legittimazione del querelante, nonche' la ricostruzione dei fatti (consegna e mancata restituzione dei gioielli, valore complessivo indicato, contatti/documenti e registrazione audio). Per l'inammissibilita' del ricorso il Mignogna e' stato condannato alle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende e alla rifusione delle spese di assistenza della parte civile nel grado di cassazione.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
richiamato per il concorso di persone nel delitto; la Corte ha confermato la ricostruzione di concorso nella condotta oggetto di giudizio
art. 640 cod. pen.
norma incriminatrice della truffa: la Corte ha ritenuto che la condotta ricostruita rientrasse pienamente nel paradigma di truffa con artifizi e raggiri
art. 61 n. 7 cod. pen.
aggravante per danno patrimoniale di notevole gravita'; la Corte ha ritenuto congruente la valutazione del giudice di merito sulla sussistenza dell'aggravante sulla base del valore indicato dei preziosi
art. 120 cod. pen.
richiamato con riferimento alla condizione di procedibilita' (legittimazione alla querela); la Corte ha escluso il difetto di legittimazione ritenendo che il querelante avesse detenzione qualificata dei beni
art. 131-bis cod. pen.
norma relativa a cause di non punibilita'; la difesa evocava la sua applicazione, ma la Corte ha osservato che le conseguenze derivanti dalla qualificazione dell'aggravante impedivano l'applicazione contestata
art. 533 cod. proc. pen.
richiamato in tema di onere della prova e principio 'oltre ogni ragionevole dubbio'; la Corte ha ribadito che la sua violazione in sede di legittimita' puo' essere censurata solo se produce manifesta illogicita' della motivazione
art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
art. 606 comma 1 lett. e) c.p.p.
individua i limiti del sindacato sulla motivazione in Cassazione; la Corte ha applicato i criteri di ammissibilita' dei motivi di doglianza motivazionale, rigettando censure che si limitano a contestare la valutazione di merito
art. 192 cod. proc. pen.
richiamato a mo' di confine tra apprezzamento della prova e vizio procedurale; la Corte ha escluso che il ricorso si fondasse su un vizio processuale rilevante ai sensi dell'articolo
art. 616 cod. proc. pen.
norma relativa alle pene pecuniarie a carico dell'appellante in caso di inammissibilita'; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende
Massime di principio
- In Cassazione non e' possibile rimettere in discussione valutazioni di fatto o la persuasivita' della motivazione di merito: sono sindacabili solo vizi di motivazione specifici (mancanza, manifesta illogicita', contraddittorieta').
- La 'doppia conforme' (stessa valutazione nei due gradi) rafforza la resistenza della motivazione e rende piu' difficile l'accoglimento del ricorso per cassazione.
- Il vizio di travisamento della prova e' efficace solo se riguarda un elemento valutato in termini oggettivamente difformi dal suo significante e idoneo a disarticolare l'intero impianto probatorio; la deduzione deve essere puntuale e non meramente assertiva.
- La tempestivita' della querela decorre dal momento in cui la persona offesa ha conoscenza certa, su basi concrete, del fatto-reato; l'onere di provare l'intempestivita' grava su chi la deduce.
- La legittimazione a proporre querela puo' derivare dalla detenzione qualificata del bene (anche senza titolo formale di proprieta'), e cio' e' sufficiente a far valere la condizione di procedibilita'.
- Le censure che chiedono una diversa valutazione della credibilita' dei testimoni o una riconsiderazione delle prove, senza indicare un vizio logico-formale della motivazione, sono inammissibili in cassazione.
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