Cassazione Civile, Ordinanza n. 07371/2024 del 19/03/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda l'impugnazione di una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione reddituale per l'anno d'imposta 2009. Il giudice d'appello aveva respinto l'impugnazione del contribuente ritenendo tardivo il ricorso, perché la notificazione della cartella, eseguita a mezzo raccomandata postale internazionale, si sarebbe perfezionata per compiuta giacenza il 13 gennaio 2014, mentre il ricorso era stato proposto il 18 marzo 2014. In cassazione il contribuente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, sostenendo che la notifica diretta a mezzo raccomandata da parte del concessionario non fosse valida; 2) violazione del contraddittorio endoprocedimentale per omessa comunicazione dell'avviso bonario, in relazione agli artt. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973, 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972 e 6, comma 5, L. n. 212 del 2000; 3) nullità della cartella per difetto di motivazione, ai sensi dell'art. 7 L. n. 212 del 2000 e dell'art. 3 L. n. 241 del 1990; 4) omesso esame di fatti decisivi relativi alla pretesa fiscale su IVA e credito IRPEF.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso ai sensi dell'art. 360-bis c.p.c., rilevando che la censura era contrastante con un indirizzo consolidato secondo cui la cartella può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con perfezionamento alla data risultante dall'avviso di ricevimento e senza necessità di relata di notifica. Ha inoltre osservato che il ricorrente non aveva censurato specificamente la statuizione decisiva sull'inammissibilità originaria del ricorso per tardività. Di conseguenza, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti perché attinenti a questioni di merito non rilevabili d'ufficio. Nessuna pronuncia sulle spese è stata adottata, poiché la resistente non ha svolto difese scritte. È stato infine dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 26 d.P.R. n. 602 del 1973
La notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
La disposizione consente una forma di notificazione diretta della cartella, alternativa rispetto alla notifica curata dai soggetti indicati nella prima parte del comma 1; per tale via si applicano le regole della raccomandata postale e non quelle della L. n. 890/1982.
art. 36-bis d.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato quale norma sul controllo automatizzato della dichiarazione fiscale e sul procedimento che precede l'iscrizione a ruolo.
art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato quale norma sul controllo automatizzato in materia IVA.
art. 6, comma 5, L. n. 212 del 2000
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità del contraddittorio endoprocedimentale e dell'avviso bonario.
art. 7 L. n. 212 del 2000
Richiamato per censurare la motivazione della cartella di pagamento.
art. 3 L. n. 241 del 1990
Richiamato per il requisito generale di motivazione degli atti amministrativi.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base dei motivi di ricorso per violazione o falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Base del motivo di ricorso per omesso esame di fatti decisivi.
art. 360-bis c.p.c.
La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché contrario a un orientamento giurisprudenziale consolidato.
art. 2700 c.c.
È richiamato per attribuire efficacia probatoria all'attestazione dell'agente postale sull'avvenuta consegna e sull'identità del consegnatario rispetto al destinatario.
L. n. 890 del 1982
La Corte esclude che alla notifica diretta della cartella si applichino le regole di questa legge, perché opera invece la disciplina delle raccomandate postali.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
È richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 23 Cost.
Richiamato indirettamente nella motivazione della Corte costituzionale menzionata dalla Cassazione, a sostegno della legittimità del regime speciale di riscossione.
Massime di principio
- In materia di riscossione delle imposte, la cartella di pagamento può essere notificata direttamente dal concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo una modalità speciale prevista dall'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, distinta dalla notificazione postale ordinaria disciplinata dalla L. n. 890 del 1982.
- Quando la cartella è notificata direttamente a mezzo raccomandata, la notificazione si perfeziona alla data risultante dall'avviso di ricevimento, senza necessità di una relata di notifica.
- L'attestazione dell'agente postale sulla consegna e sul consegnatario è assistita dall'efficacia probatoria dell'art. 2700 c.c.
- Se il ricorso per cassazione non coglie la ratio decidendi della sentenza impugnata, e in particolare non contesta la statuizione autonoma e decisiva che ha sorretto la decisione di merito, le ulteriori censure restano assorbite.
- Le questioni di merito non rilevabili d'ufficio non possono essere esaminate in cassazione quando il motivo che le veicola sia assorbito o comunque non idoneo a scalfire la decisione impugnata.
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