Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 17/2021

Istituzione dell'Azienda regionale sanitaria Lazio.0

Normativa regionaleL.R. Lazio 17/2021

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce l’Azienda regionale sanitaria Lazio.0 come ente del SSR del Lazio, con funzioni di supporto, centralizzazione dei pagamenti e controlli di appropriatezza/qualità, demandando alla Giunta organizzazione, avvio e indirizzi. Prevede disciplina transitoria, finanziamento a carico del SSR e applicazione dalla pubblicazione sul BUR.

Istituzione dell’Azienda regionale sanitaria Lazio.0

Istituzione dell’Azienda regionale sanitaria Lazio.0

La legge istituisce nel Lazio l’Azienda regionale sanitaria Lazio.0, ente del servizio sanitario regionale dotato di personalità giuridica pubblica e di autonomia organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile, gestionale e tecnica. L’obiettivo è razionalizzare e rendere più efficiente l’organizzazione del servizio sanitario regionale tramite funzioni tecniche, amministrative e di supporto a valenza sovraaziendale.

Finalità e collocazione nel servizio sanitario regionale

L’Azienda è pensata per sostenere l’integrazione funzionale dei servizi regionali e per favorire un servizio sanitario fondato su trasparenza, condivisione responsabile, equità di accesso, tutela delle specificità territoriali e qualità delle prestazioni. La sede è a Roma, in immobili nella disponibilità della Regione o di altri enti del servizio sanitario regionale, individuati dalla Giunta senza oneri aggiuntivi per il bilancio regionale.

Organi e disciplina di riferimento

Gli organi istituzionali sono il Direttore generale e il Collegio sindacale. Alla loro disciplina si applicano le regole del d.lgs. 502/1992, integrate dalla normativa regionale sul riordino sanitario e dalla disciplina statale sulla dirigenza sanitaria. La legge richiama quindi il modello organizzativo delle aziende sanitarie del SSR, adattandolo alla nuova struttura regionale.

Funzioni attribuite all’Azienda

La disciplina risultante attribuisce all’Azienda Lazio.0 alcune funzioni centrali e di supporto, ferma restando l’autonomia imprenditoriale degli enti del SSR:

  • centralizzazione del sistema dei pagamenti dei fornitori del servizio sanitario regionale;
  • supporto nella gestione del personale;
  • supporto nella gestione del sistema contabile;
  • controlli sull’appropriatezza e sulla qualità dell’assistenza resa dalle strutture accreditate.

La Giunta regionale, previo parere della commissione consiliare competente, può inoltre attribuire ulteriori funzioni a valenza sovraaziendale e di supporto al SSR. Gli enti del servizio sanitario regionale devono avvalersi dell’Azienda per lo svolgimento di tali funzioni nei limiti indicati dalla legge.

Organizzazione interna e atto aziendale

L’organizzazione e il funzionamento dell’Azienda sono disciplinati da un atto aziendale che definisce, in particolare:

  • sede legale ed elementi identificativi;
  • missione nell’ambito del SSR;
  • funzioni degli organi e dei direttori amministrativo e sanitario;
  • articolazione interna per centri di responsabilità e di costo;
  • risorse strumentali, comprese quelle tecnologiche e informatiche;
  • sistema dei controlli interni, monitoraggio e supporto alla programmazione;
  • modalità di raccordo con la Giunta regionale e con gli altri enti del SSR.

L’atto è adottato dal Direttore generale, sentite le organizzazioni sindacali, secondo criteri e linee guida stabiliti dalla Giunta con atto di indirizzo approvato previo parere consiliare. La Giunta lo approva dopo verifica di conformità da parte della direzione regionale competente; in caso di esito negativo, l’atto viene rinviato per gli adeguamenti necessari. L’atto approvato è pubblicato sul BUR e sul sito istituzionale dell’Azienda.

Personale

L’Azienda può avvalersi di personale acquisito tramite mobilità dagli enti del SSR, dalla Regione o da altri enti pubblici, oppure assunto direttamente secondo la normativa sul pubblico impiego, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni approvato dalla Giunta. Il personale è soggetto alla disciplina giuridica, economica e previdenziale del personale del servizio sanitario nazionale.

Per attività progettuali specifiche ed eccezionali, non rientranti nelle funzioni ordinarie, il Direttore generale può utilizzare personale temporaneamente assegnato dalla Regione o dagli enti del SSR. Gli incarichi dirigenziali possono essere conferiti anche a dirigenti della Regione o di altri enti del SSR in comando. La dotazione organica definitiva è approvata dalla Giunta, previo parere della commissione consiliare competente. È inoltre previsto l’obbligo di formazione e aggiornamento continuo di tutto il personale.

Contabilità, patrimonio e risorse finanziarie

All’Azienda si applicano le norme contabili, patrimoniali e contrattuali previste per gli altri enti del SSR, in particolare il Titolo II del d.lgs. 118/2011. Essa partecipa al perimetro di consolidamento del bilancio sanitario regionale e deve operare secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità, garantendo l’equilibrio annuale tra costi e ricavi.

L’Azienda adotta il bilancio preventivo economico annuale e il bilancio di esercizio. Le risorse utilizzabili comprendono:

  • finanziamenti regionali a carico del fondo sanitario regionale, determinati annualmente dalla Giunta;
  • corrispettivi per servizi e prestazioni rese agli altri enti del SSR;
  • altre forme di finanziamento compatibili con le attività istituzionali, previa autorizzazione della Giunta;
  • risorse da progetti finanziati dall’Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati.

La Giunta definisce anche le modalità per l’eventuale conferimento di beni o attrezzature.

Prevenzione della corruzione e trasparenza

L’Azienda deve predisporre, entro 120 giorni dalla sua attivazione, il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il piano deve includere indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi, criteri per la rotazione del personale e misure sui conflitti di interesse.

Indirizzo, vigilanza e controllo regionali

La Giunta regionale esercita nei confronti dell’Azienda funzioni di indirizzo, coordinamento, direttiva, vigilanza e controllo, compresa la verifica dei risultati del Direttore generale. Sentita la commissione consiliare competente, la Giunta definisce obiettivi e programmi dell’Azienda.

Il Direttore generale relaziona almeno annualmente alla commissione consiliare competente sull’attività svolta. In caso di persistente inerzia o inadempimento degli organi dell’Azienda rispetto ad atti o provvedimenti obbligatori, la Giunta può esercitare il potere sostitutivo dopo invito a provvedere entro un termine congruo.

Disposizioni transitorie e avvio operativo

Per l’avvio dell’Azienda, la Giunta doveva disciplinare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore:

  • la regolamentazione delle attività di cui alle funzioni principali e ulteriori;
  • il cronoprogramma per l’avvio delle attività;
  • l’individuazione degli immobili sede e le modalità di eventuale conferimento di beni o attrezzature.

Nelle more del completamento del conferimento dell’incarico di Direttore generale, era previsto un Commissario straordinario nominato dal Presidente della Regione entro il 31 dicembre 2023; tale previsione è però risultata successivamente abrogata. Durante il tempo necessario al completo avviamento, le funzioni sono esercitate in continuità dalle aziende del servizio sanitario regionale. Per quanto non disciplinato e se compatibile, si applicano le norme vigenti per gli altri enti del SSR.

Clausola di salvaguardia

Le disposizioni della legge operano solo in quanto compatibili con il piano di rientro sanitario richiamato dalla normativa statale. La legge si inserisce dunque entro i vincoli della programmazione e del riequilibrio del sistema sanitario regionale.

Disposizioni finanziarie

La legge prevede la copertura degli oneri a valere sulle risorse vincolate del servizio sanitario regionale, con imputazione al programma relativo al finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA. In una fase successiva erano state previste anche specifiche poste di spesa per dotazione strutturale, tecnologica e informatica e per attività preliminari di costituzione, ma tali disposizioni risultano successivamente abrogate nel testo consolidato. L’impianto finanziario resta comunque ancorato alle risorse del SSR e alle determinazioni annuali della Giunta.

Entrata in vigore

La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Aggiornamento del quadro normativo

Il testo consolidato mostra che alcune disposizioni originarie sono state abrogate o modificate in modo rilevante da leggi regionali successive, in particolare per quanto riguarda funzioni speciali, conferenza permanente, CRITE, commissario straordinario e alcune previsioni finanziarie. La disciplina oggi risultante è quindi quella dell’assetto istituzionale dell’Azienda Lazio.0 come ente di supporto e coordinamento del servizio sanitario regionale, con parte delle previsioni transitorie ormai superate.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.