L.R. Lazio 15/2021
Disposizioni in materia di riduzione delle spese dei gruppi consiliari. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 concernente disposizioni sul sistema organizzativo regionale e alla legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 concernente misure per la riduzione dei costi della politica e successive modifiche
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale introduce tagli alle spese per il personale e ai contributi dei gruppi consiliari: -5% per il 2022 e -10% per gli anni successivi. Prevede inoltre una relazione annuale dell’Ufficio di presidenza sul contenimento dei costi. La disciplina riguarda la Regione indicata e opera dal 2022 in avanti.
Riduzione delle spese e dei contributi dei gruppi consiliari
Riduzione delle spese e dei contributi dei gruppi consiliari
La legge regionale interviene sulla disciplina del sistema organizzativo regionale e sulla normativa in materia di riduzione dei costi della politica, con l’obiettivo di contenere le spese riconducibili ai gruppi consiliari nella Regione.
Riduzione delle spese per il personale dei gruppi consiliari
La spesa per il personale dei gruppi consiliari, già quantificata secondo i criteri previsti dalla normativa regionale richiamata, viene ridotta in misura percentuale fissa:
- del 5% per l’anno 2022;
- del 10% per gli anni successivi.
La riduzione si applica quindi in modo permanente a partire dal 2022, salvo future modifiche legislative.
Riduzione dei contributi ai gruppi consiliari
Anche l’importo dei contributi ai gruppi consiliari, determinato secondo la disciplina regionale vigente, è assoggettato a una riduzione:
- del 5% per l’anno 2022;
- del 10% per gli anni successivi.
La norma opera sul parametro di finanziamento già stabilito dalla legge regionale richiamata, incidendo direttamente sull’entità delle risorse assegnate ai gruppi consiliari.
Monitoraggio del contenimento dei costi
La legge prevede un obbligo di monitoraggio a carico dell’Ufficio di presidenza, che deve presentare ogni anno una relazione specifica sul contenimento dei costi per il personale dei gruppi consiliari.
Ambito di applicazione e profili temporali
La disciplina riguarda esclusivamente la Regione cui appartiene la legge e si applica a decorrere dall’anno 2022. Le riduzioni percentuali sono differenziate tra il primo anno di applicazione e gli anni successivi, con incremento del taglio dal 5% al 10%.
Attualità della norma
La legge introduce una disciplina ancora potenzialmente operativa per gli anni successivi al 2022, ma la parte relativa al 2022 ha ormai esaurito i propri effetti. Non emerge un carattere di obsolescenza dell’intero atto, poiché le riduzioni per gli anni successivi restano previste dalla norma.
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