Cassazione Penale, Sentenza n. 18537/2023 del 04/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione, in cassazione, dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato e parzialmente rideterminato la misura interdittiva (divieto di esercitare attività d'impresa e professionale in materia fiscale) nei confronti del ricorrente, riducendola da 1 anno a 6 mesi. Il ricorrente deduceva vizio di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza e alla concretezza del pericolo di reiterazione dei reati (art. 10‑quater d.lgs. 74/2000, capi 10 e 11), sostenendo in particolare la liceità delle operazioni di "accollo" fiscale e la legittimità dei crediti usati in compensazione, nonché l'assenza di pericolo di reiterazione perché privo di incarichi e sospeso dalla possibilità di apporre il visto di conformità; chiedeva quindi l'annullamento dell'ordinanza.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per genericità e per essere reiterativo rispetto ai motivi già svolti in appello senza adeguato confronto con la motivazione dell'ordinanza impugnata. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse motivato adeguatamente la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in particolare riguardo all'illiceità delle operazioni di accollo e alla utilizzazione di crediti in compensazione tramite modelli di evasione; ha inoltre confermato la corretta valutazione del pericolo di reiterazione delle condotte, ritenendo che lo stato di incensuratezza e la sospensione della facoltà di apporre il visto di conformità (non dedotta regolarmente in sede di appello) non escludessero il rischio. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e al ricorrente è stato addebitato il pagamento di Euro 3.000,00 alla cassa delle ammende e delle spese del procedimento (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 10‑quater d.lgs. 74/2000
capi 10 e 11 dell'imputazione
La Corte e il Tribunale del riesame hanno interpretato la norma nel senso che l'uso di compensazioni e l'accollo fiscale, se effettuati mediante schemi e modelli evasivi (elaborazione di modelli di evasione e uso di moduli F24 per estinguere debiti tramite crediti non spettanti o artificiosi), possono integrare il reato previsto dall'art. 10‑quater.
art. 8 legge 212/2000 (Statuto del contribuente)
La norma prevede l'istituto dell'accollo del debito d'imposta e la possibilità di compensazione, ma il Tribunale ha ritenuto che tale disposizione non possa superare il principio secondo cui l'estinzione dei debiti tramite compensazione è ammessa solo quando la legge lo prevede espressamente: l'assenza di regolamenti di attuazione e la disciplina successiva limitano l'efficacia di tale richiamo a favore della liceità delle operazioni contestate.
Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 140/2017
Risoluzione n. 140 del 2017
Pur non essendo vincolante, la risoluzione vietava l'estinzione dei debiti con i crediti dell'accollante; la Corte osserva che, sebbene non vincolante, la risoluzione chiariva i profili di incompatibilità delle compensazioni proposte e costituisce elemento interpretativo utile per valutare la liceità dell'operazione.
provvedimento Direttore centrale del 24/09/2021
provvedimento del Direttore centrale del 24 settembre 2021
Successiva regolamentazione che ha previsto l'obbligo del modello F24 e il rifiuto del pagamento qualora si utilizzino in compensazione crediti dell'accollante; conferma la maggiore restrizione normativa sull'utilizzo dei crediti derivanti da accollo.
d.l. 124/2019 (richiamato come d. I. 124/2019)
La disciplina introdotta con tale intervento è stata indicata come momento di regolazione della materia; il Tribunale ritiene che anche prima della sua entrata in vigore le compensazioni con crediti di imposta a seguito di accollo potessero rientrare nell'ipotesi di reato quando utilizzate con schemi evasivi.
art. 274 cod. proc. pen.
art. 274, comma 1, lett. b) e c (richiamato)
La Corte richiama l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui, ai fini cautelari, la valutazione del pericolo di reiterazione deve tener conto della gravità della condotta e delle circostanze concrete; l'assenza di precedenti penali non è di per sé ostativa alla misura se la condotta è grave e indicativa di probabile recidiva.
art. 5 cod. pen.
Richiamo all'errore inescusabile
Il Tribunale ha ritenuto che, anche se il ricorrente avesse ritenuto lecita l'operazione, si sarebbe trattato di errore inescusabile data la sua qualità di soggetto esperto, escludendo che tale errore potesse scusare la condotta.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna pecuniaria a favore della cassa delle ammende (importo disposto dalla Corte per l'inammissibilità del ricorso).
Massime di principio
- L'accollo fiscale e la compensazione di crediti vanno analizzati con attenzione: l'assenza di regolamenti di attuazione di una norma non garantisce automaticamente la liceità dell'operazione se vi sono elementi che mostrano un uso strumentale o schemi evasivi.
- La decisione sull'adozione o la conferma di misure interdittive è soggetta a una valutazione concreta del giudice della cautela; in sede di cassazione il sindacato è limitato al controllo di legalità e di adeguatezza motivazionale, non alla ri-valutazione del merito probatorio.
- Lo stato di incensuratezza o la sospensione di una facoltà professionale non escludono automaticamente il pericolo di reiterazione: rilevano la gravità, la modalità e le circostanze della condotta contestata.
- Chi assiste tecnicamente nella predisposizione di strumenti di pagamento/compensazione (es. mod. F24) può essere ritenuto responsabile quando emerga che le operazioni sono parte di uno schema evasivo e vi siano anomalie evidenti nei crediti utilizzati.
- In sede di impugnazione in cassazione per misure cautelari è necessario contestare in modo specifico e di diritto la motivazione del provvedimento impugnato: censure generiche o mera reiterazione di argomentazioni di merito sono inammissibili.
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