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Cassazione Civile, Ordinanza n. 00502/2023 del 11/01/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce dalla determinazione dell’indennità conseguente ad acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, adottata dalla Regione Puglia per un terreno di proprietà di alcuni privati in Bari. La Corte d’appello di Bari, all’esito di consulenza tecnica d’ufficio e chiarimenti peritali, aveva liquidato l’indennità per esproprio e occupazione illegittima, ponendola a carico dei soggetti convenuti e disponendone il deposito, con condanna alle spese. In cassazione la Regione ha dedotto violazione di legge ex artt. 54 d.P.R. 327/2001 e 29 d.lgs. 150/2011, sostenendo che la Corte territoriale non si fosse pronunciata sul preteso difetto di legittimazione passiva della Regione e che l’unico soggetto tenuto al pagamento dell’indennità fosse il promotore/beneficiario dell’opera, cioè l’Interporto. L’Interporto, con motivo autonomo poi qualificato come incidentale, ha denunciato violazione dell’art. 42-bis d.P.R. 327/2001, lamentando che la Corte d’appello avesse recepito acriticamente la consulenza tecnica senza considerare errori metodologici nell’individuazione dei beni omogenei ai fini della stima.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Quanto alla Regione, ha rilevato che il motivo, formalmente prospettato come violazione di legge, in realtà censurava un asserito error in procedendo per omessa pronuncia su un’eccezione di difetto di legittimazione passiva, eccezione che non risultava trattata nell’ordinanza impugnata e la cui deduzione nel giudizio di merito non era stata allegata e dimostrata in modo specifico e autosufficiente. Inoltre, la Regione non aveva indicato ragioni idonee a esonerarla dal pagamento dell’indennità quale autorità emanante il decreto di acquisizione sanante. Quanto all’Interporto, la censura è stata ritenuta un’inammissibile richiesta di riesame del merito, mascherata da violazione di legge, poiché investiva la valutazione tecnica e l’apprezzamento dei criteri di stima fatti propri dalla Corte territoriale. Entrambi i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese in favore dei controricorrenti e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 42-bis d.P.R. 327/2001

    disciplina l’acquisizione sanante e il correlato pagamento dell’indennità dovuta per l’ablazione del bene e l’occupazione illegittima

  • art. 54 d.P.R. 327/2001

    richiamato dalla ricorrente Regione a sostegno della propria tesi sul riparto della legittimazione passiva e dell’obbligazione indennitaria

  • art. 29 d.lgs. 150/2011

    richiamato dalla ricorrente Regione in relazione al rito applicabile alla controversia indennitaria

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    norma evocata per la deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge

  • art. 380-bis c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio non partecipata

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    consente il raddoppio dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002

    base del contributo unificato richiamata per il calcolo dell’ulteriore importo dovuto

  • l. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha inserito nel d.P.R. 115/2002 il comma 1-quater sull’ulteriore contributo unificato

  • art. 2697 c.c.

    richiamato indirettamente dal principio di autosufficienza e dall’onere di provare la deduzione della questione nel merito

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione, una censura fondata sull’omessa pronuncia su una questione non trattata nella sentenza impugnata è inammissibile se il ricorrente non allega e indica specificamente dove e come la questione sia stata già dedotta nel giudizio di merito, in ossequio al principio di autosufficienza.
  • Se il motivo è formalmente prospettato come violazione di legge ma mira in realtà a far valere un error in procedendo o a sollecitare un accertamento di fatto non compiuto dal giudice di merito, il ricorso può essere dichiarato inammissibile.
  • La deduzione in cassazione di un preteso difetto di legittimazione passiva deve essere specifica, autosufficiente e riferita alla concreta fattispecie già introdotta nel merito; non è sufficiente richiamare genericamente ripartizioni di responsabilità tra più convenuti.
  • In tema di ricorso per cassazione, la censura non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del merito o di riesame delle risultanze tecniche; la doglianza è inammissibile quando, sotto la veste della violazione di legge, contesta l’apprezzamento della consulenza tecnica e dei criteri di stima adottati dal giudice di merito.
  • Nella controversia da acquisizione sanante ex art. 42-bis d.P.R. 327/2001, la questione del soggetto tenuto al pagamento dell’indennità deve essere dedotta e argomentata con riferimento alla concreta posizione processuale e sostanziale, senza limitarsi a sostenere astrattamente l’inscindibilità del rapporto processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminare
RamiProcesso civileImmobiliare
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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