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Ordinanza

Ordinanza n. 30/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'annullamento previa sospensiva - del Provvedimento R. 741 del 22.07.2025, con cui l'USR Emilia Romagna ha rettificato la graduatoria di merito della procedura concorsuale bandita con D.D.G. 2575 del 06.12.2023, per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB24 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; - della graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB24 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 741 del 22.07.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; - della graduatoria di merito rettificata della procedura concorsuale per i posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado - classe di concorso AB24 - Lingua inglese e seconda lingua comunitaria nella scuola secondaria di secondo grado (INGLESE) per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1070 del 20.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; - dell'integrazione alla graduatoria de qua, per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1070 del 20.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; - dell'integrazione alla graduatoria de qua, per la regione Emilia-Romagna, adottata con provvedimento prot. 1127 del 27.08.2025, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; dell'avviso pubblicato in data 27.08.2025, n. 34165, sul sito ufficiale dell'USR Emilia-Romagna, nella parte in cui non include il nominativo dell'odierna ricorrente; del punteggio rettificato, pari a 218,5 punti, attribuito all'odierna ricorrente a seguito della rettifica della graduatoria finale de qua, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante; dall'esclusione di parte ricorrente dall'elenco dei candidati immessi in ruolo; - ogni avviso e/o provvedimento, di estremi non noti nè conoscibili, con cui la p.a. ha disposto l'assunzione in servizio dei candidati, nella parte in cui, escludendo l'odierna ricorrente, dovesse ritenersi lesivo degli interessi della stessa; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; PER L'ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI volte all’adozione di ogni provvedimento utile a consentire all’odierna ricorrente di essere nuovamente inclusa nella graduatoria dei vincitori del “Concorso per titoli ed esami personale docente della scuola secondaria di I e II grado ai sensi dell'art. 3 comma 7 del D.M 205/2023”, per la classe AB24, e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua; Nonché per l'accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell'Amministrazione intimata al risarcimento in forma specifica del danno subito da parte ricorrente, ordinando il re-inserimento della stessa nell'elenco dei vincitori del concorso de quo e/o all'adozione di ogni altra misura ritenuta opportuna che consenta alla stessa la partecipazione al prosieguo della procedura concorsuale.

Giustizia amministrativa202501708

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: rettifiche e integrazioni della graduatoria di merito del concorso per docenti, classe AB24, nella parte in cui non includono la ricorrente tra i vincitori e le attribuiscono un punteggio ritenuto erroneo, con conseguente esclusione dall'immissione in ruolo

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato le rettifiche e integrazioni della graduatoria di merito della procedura concorsuale per posti comuni nella scuola secondaria di secondo grado, classe di concorso AB24, chiedendo anche la sospensione cautelare degli atti e il risarcimento in forma specifica ex art. 30 c.p.a., mediante reinserimento nell'elenco dei vincitori e ammissione al prosieguo della procedura. Il giudizio era stato originariamente proposto dinanzi al TAR Lazio, che con ordinanza n. 18443/2025 aveva dichiarato la propria incompetenza territoriale in favore del TAR Emilia-Romagna. La ricorrente ha quindi riassunto il giudizio davanti a questo Tribunale ai sensi dell'art. 15 c.p.a., continuando tuttavia a sostenere la competenza del TAR Lazio, anche sulla base di precedenti relativi alla medesima procedura, e proponendo regolamento di competenza. In pendenza di tale regolamento, ha chiesto la sospensione del giudizio cautelare.

La decisione

Il TAR Emilia-Romagna ha sospeso il giudizio cautelare sino alla definizione del regolamento di competenza, ritenendo pregiudiziale la questione relativa al giudice territorialmente competente. La sospensione è stata disposta ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a., con onere di riassunzione nei termini di legge. Il Tribunale non ha esaminato né la legittimità delle graduatorie e degli atti impugnati né la sussistenza dei presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora. Nulla è stato disposto sulle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 15 c.p.a.

    Disciplina la riassunzione del giudizio a seguito della declaratoria di incompetenza e il regolamento di competenza.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce la base normativa richiamata per la sospensione del giudizio in presenza di una questione pregiudiziale.

  • art. 30 c.p.a.

    È invocato dalla ricorrente quale fondamento della domanda di risarcimento in forma specifica, ma non viene applicato nel merito dal Tribunale.

Massime di principio

  • Quando la definizione della competenza territoriale è ancora pendente e presenta carattere pregiudiziale rispetto all'esame della domanda cautelare, il giudice investito della causa può sospendere il giudizio cautelare sino alla decisione sul regolamento di competenza.
  • La riassunzione del giudizio davanti al tribunale indicato come competente non impedisce alla parte di contestare la competenza mediante regolamento, né impone al giudice adito di esaminare nel merito la domanda cautelare prima della definizione della questione pregiudiziale.
  • In caso di sospensione del giudizio per pendenza di una questione di competenza, la prosecuzione della causa resta subordinata alla riassunzione nei termini di legge.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciCompetenzaTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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