Sentenza n. 726/2026 - Venezia, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Treviso che aveva riconosciuto il diritto all’attribuzione della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione docente e condannato il Ministero all’accredito di € 2.000,00
Esito
Favorevole al ricorrente (docente a termine)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi dell’art. 112, comma 2, lettera c), c.p.a., chiedendo l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale di Treviso, Sezione lavoro. La sentenza aveva accertato il diritto del docente all’assegnazione della Carta elettronica per gli anni scolastici nei quali aveva prestato servizio a tempo determinato alle dipendenze del Ministero, con condanna all’erogazione di € 2.000,00 mediante accredito sulla Carta. Il titolo era stato notificato al Ministero il 30 gennaio 2025 ed era corredato dal certificato di passaggio in giudicato. Il ricorrente ha dedotto l’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996 per l’esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni e la persistente inerzia ministeriale. Ha chiesto l’attivazione della Carta con accredito dell’importo dovuto e la nomina di un Commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento. Il Ministero, benché intimato, non si è costituito.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti dell’ottemperanza: la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato; era stata notificata al domicilio digitale dell’Amministrazione come titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 479 c.p.c. nel testo risultante dalle modifiche del d.lgs. n. 149/2022; era decorso senza esito il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 del d.l. n. 669/1996; dalle allegazioni e dalla documentazione prodotta risultava la mancata esecuzione del giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esatta e integrale esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della pronuncia, attivando la Carta elettronica e accreditandovi l’importo di € 2.000,00. Ha nominato sin d’ora quale Commissario ad acta, per il caso di ulteriore inerzia, il Direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente, assegnandogli un ulteriore termine di 60 giorni. Il Commissario dovrà, se necessario, provvedere anche allo stanziamento in bilancio e alle fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento; l’esaurimento dei fondi o la carenza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all’esecuzione del giudicato. Non è stato riconosciuto alcun compenso al Commissario, in quanto dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese di lite, liquidate in € 800,00, oltre contributo unificato, spese generali e accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
l’azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l’attuazione: […] c) delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l’adempimento dell’obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
Consente di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114 c.p.a.
Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza definito dal TAR.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
È la disposizione istitutiva della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente di ruolo, cui il titolo giudiziale ha riferito il diritto riconosciuto al docente.
art. 479 c.p.c.
La notifica del provvedimento giudiziario al domicilio digitale dell’Amministrazione è idonea a valere come notificazione del titolo esecutivo; a seguito delle modifiche richiamate dal giudice, le copie conformi dei provvedimenti costituiscono titolo esecutivo senza necessità di formula esecutiva.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima dell’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni; decorso inutilmente tale termine, l’inerzia dell’Amministrazione non impedisce l’attivazione dell’ottemperanza.
art. 124 disp. att. c.p.c.
Il certificato di passaggio in giudicato prodotto in giudizio dimostra l’irrevocabilità della sentenza del giudice ordinario da eseguire.
art. 3, comma 34, lett. e), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149
È richiamato quale disposizione modificativa dell’art. 479 c.p.c., in relazione alla natura esecutiva delle copie conformi dei provvedimenti giurisdizionali senza apposizione della formula esecutiva.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile per ottenere l’attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando la pubblica amministrazione obbligata non vi si conformi, anche con riferimento ai capi condannatori aventi ad oggetto l’erogazione di una prestazione o l’accredito di una somma mediante uno specifico strumento amministrativo.
- La notifica della sentenza del giudice ordinario al domicilio digitale dell’amministrazione, unitamente alla prova del passaggio in giudicato, consente di dimostrare la sussistenza di un titolo esecutivo idoneo a fondare il giudizio di ottemperanza, senza necessità di apposizione della formula esecutiva quando la copia conforme del provvedimento ha valore di titolo esecutivo.
- L’inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni, unitamente alla persistente inerzia dell’amministrazione e alla prova del giudicato, legittima l’ordine giudiziale di esecuzione entro un termine assegnato dal giudice dell’ottemperanza.
- In caso di ulteriore inerzia, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, attribuendogli tutti gli adempimenti necessari all’esecuzione, comprese le operazioni contabili di stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa.
- L’esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, una legittima causa di impedimento all’esecuzione del giudicato: il Commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento dovuto.
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