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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18722/2025 del 19/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Catanzaro del 20/02/2025 che aveva confermato la misura cautelare (custodia in carcere) limitatamente al capo 421 (detenzione di arma da fuoco aggravata ex art. 416-bis.1 cod. pen. nella forma dell'agevolazione dell'associazione mafiosa), annullando o dichiarando perduta efficacia della misura per altri capi. Due motivi: (1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 416-bis.1 cod. pen.: si contesta che non sia stata verificata concretamente la finalità di agevolazione mafiosa, non potendosi presumere tale dolo specifico dalla mera appartenenza o contesto mafioso e dall'attività illecita, potendo sussistere finalità di solidarietà familiare; (2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla scelta della misura cautelare (artt. 275, 284, 292 c.p.p.): si lamenta mancata indicazione delle ragioni concrete per cui misure alternative (es. arresti domiciliari, anche rafforzati o in luogo diverso) non sarebbero idonee, e motivazione apparente basata su ipotesi astratte sulla possibilità di reiterazione del reato.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i motivi: sul primo punto ha confermato che il Tribunale del riesame ha adeguatamente motivato la sussistenza dei gravi indizi, richiamando intercettazioni e la partecipazione a dinamiche riferibili all'associazione (anche con riferimenti a Gianfranco Sganga) e quindi la configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa; sul secondo punto ha dichiarato inammissibile parte delle censure per sopravvenuta carenza di interesse (la custodia è stata poi sostituita con arresti domiciliari) e, quanto alla scelta della misura, ha ritenuto che la motivazione del Tribunale fosse congrua: per reati come quelli contestati opera una presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare che la difesa non ha superato con elementi specifici; ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e ha respinto il ricorso (P.Q.M. rigetta).

Norme richiamate

  • art. 416-bis cod. pen. e art. 416-bis.1 cod. pen.

    aggravante dell'agevolazione dell'associazione mafiosa (art. 416-bis.1 cod. pen.)

    Per la configurabilità dell'aggravante è richiesta la finalità di favorire l'associazione mafiosa; nel caso la Corte ha ritenuto che elementi indiziari (intercettazioni e contesti relazionali) dimostrassero la finalità e superassero l'interpretazione alternativa proposta dalla difesa.

  • art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen.

    motivi di cassazione dedotti ai sensi dell'art. 606 c.p.p.

    Norma che individua i motivi di impugnazione in cassazione; il ricorso è stato valutato nei limiti delle censure consentite.

  • art. 292, comma 2, lett. c-bis) cod. proc. pen.

    obbligo di motivazione circa le concrete e specifiche ragioni per le quali le esigenze cautelari non possano essere soddisfatte con misure diverse

    Il Tribunale del riesame ha rispettato l'onere motivazionale, valutando la natura dei reati e la presunzione relativa sulla necessità della custodia, posizione che la Cassazione ha ritenuto congrua in mancanza di elementi difensivi specifici.

  • art. 275, comma 3 e 3-bis, cod. proc. pen.

    presunzione - sebbene relativa - di sussistenza delle esigenze cautelari e dell'adeguatezza della sola custodia in carcere per taluni delitti

    Per reati come quelli di mafia e stupefacenti opera una presunzione relativa che rende più gravoso l'onere della difesa di dimostrare l'idoneità di misure meno afflittive; la Corte ha ritenuto non superata tale presunzione.

  • art. 284, comma 2, cod. proc. pen.

    facoltà di imporre divieti, es. divieto di comunicare con persone diverse dai conviventi

    La difesa aveva proposto prescrizioni aggiuntive ma non ha fornito elementi concreti per ritenere che tali prescrizioni sarebbero state efficaci a fronte delle esigenze cautelari dedotte.

  • artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis e ss. cod. proc. pen.

    regole procedurali sulla trattazione del ricorso in camera di consiglio e mancanza di richiesta di trattazione orale

    Il ricorso è stato trattato a stato degli atti in camera di consiglio secondo le norme procedurali citate.

  • art. 273 e 274 cod. proc. pen.

    gravi indizi di colpevolezza (art. 273) ed esigenze cautelari (art. 274)

    La Cassazione esercita un controllo di legittimità limitato alla verifica dell'adeguatezza e logicità della motivazione sul punto; non è ammesso rinnovare la valutazione di merito sugli elementi probatori.

  • art. 74 d.P.R. n.309/1990

    reato di traffico di stupefacenti richiamato nell'ordinanza

    Reati come quelli previsti dall'art. 74 r.d.P. 309/1990 concorrono a fondare la presunzione relativa sull'esigenza della custodia in carcere.

Massime di principio

  • La qualificazione dell'agevolazione mafiosa richiede una valutazione concreta della finalità di favorire l'associazione nel suo complesso; intercettazioni e collegamenti con vertici del sodalizio possono bastare se ricompongono una dinamica funzionale all'organizzazione.
  • In cassazione sul tema delle misure cautelari il controllo è limitato alla verifica della logicità e della completezza della motivazione e non alla riconsiderazione integrale delle valutazioni di merito o dell'apprezzamento delle fonti probatorie.
  • Per reati collegati alla mafia e a talune fattispecie di criminalità comune (es. stupefacenti) opera una presunzione relativa di necessità della custodia in carcere; la difesa deve fornire elementi specifici e concreti per superare tale presunzione e ottenere misure meno afflittive.
  • Se, nel corso del procedimento, la misura cautelare viene sostituita con una meno afflittiva, le censure relative alla mancata applicazione della misura alternativa possono divenire inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse.
  • La scelta del giudice di merito deve sempre motivare le ragioni concrete per cui le esigenze cautelari non possono essere soddisfatte con misure alternative (art. 292 c.p.p.), ma l'intensità dell'onere motivazionale può essere attenuata quando opera la presunzione relativa prevista per taluni reati.

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