Sentenza n. 15610/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio/inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito, nel procedimento avente ad oggetto la domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito all’estero e segnatamente in Spagna, iniziato con istanza presentata dalla ricorrente in data 28 ottobre 2025;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda del 28 ottobre 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità dell’inerzia ministeriale e la condanna dell’Amministrazione a concludere il procedimento di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna. Ha dedotto che, nonostante la presentazione dell’istanza il 28 ottobre 2025 e la scadenza dei termini previsti, il Ministero non aveva adottato alcun provvedimento, impedendole di inserirsi nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento scolastico.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso: la presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine senza una pronuncia amministrativa integrano l’obbligo di provvedere e il silenzio-inadempimento. Nel caso concreto erano decorsi sia il termine generale di trenta giorni previsto dalla l. 241/1990 sia i termini specifici dell’art. 16 d.lgs. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione e, dalla presentazione della documentazione completa, tre mesi per decidere; il termine complessivo poteva arrivare al massimo a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni, che non risultava formulata. Il Ministero è stato condannato ad adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento, provvederà entro i successivi 90 giorni il commissario ad acta, individuato nel Direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso. Amministrazione e commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e a quelli enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria nn. 18-22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in € 500,00 oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
l. 241/1990
atteso che a fronte della domanda di riconoscimento presentata in data 28 ottobre 2025, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990
Il termine generale di trenta giorni per la conclusione del procedimento era scaduto senza che l’Amministrazione si pronunciasse; la sua scadenza, a fronte dell’istanza, concorre a integrare il silenzio-inadempimento.
art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007
Osserva infatti il Collegio che nel caso di specie entrambi i suddetti presupposti appaiono integrati, atteso che a fronte della domanda di riconoscimento presentata in data 28 ottobre 2025, l’Amministrazione non si è ancora pronunciata, con conseguente violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241 del 1990, sia di quello specifico fissato in materia dal d.lgs. n. 206/2007 (“Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali”), il cui art. 16, comma 6, stabilisce che “Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato” e al comma 2 del medesimo articolo si prevede che “Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni”.
Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento entro tre mesi dalla documentazione completa; il termine complessivo può estendersi al massimo a quattro mesi se sono richieste integrazioni. La mancata decisione entro tali termini, in assenza di richieste integrative, integra l’inerzia illegittima.
Massime di principio
- Nel procedimento di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita all’estero, la presentazione di un’istanza formale e la scadenza dei termini applicabili senza l’adozione di un provvedimento espresso fanno sorgere e rendono azionabile l’obbligo dell’amministrazione di provvedere.
- Ai sensi dell’art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. 206/2007, l’autorità competente verifica entro trenta giorni la completezza della documentazione e decide entro tre mesi dalla sua completezza; il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni.
- Accertato il silenzio-inadempimento, il giudice può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a intervenire entro il termine assegnatogli in caso di persistente inerzia.
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