Ordinanza n. 772/2026 - Napoli, Sezione 4
per l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, - del provvedimento scolastico emesso in data in data 20.01.2026 – prot. -OMISSIS- dall’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS-”, e rilasciato al ricorrente in pari data; - nonché di tutti gli eventuali atti presupposti, preparatori e/o connessi, in particolare il PEI relativo all’anno 2025/2026, revisionato il 21.01.2026, sprovvisto di qualsivoglia riferimento alla figura della assistenza specialistica; - e, comunque, di tutti gli eventuali atti consequenziali (contro i quali ci si riserva di proporre motivi aggiunti) che siano lesivi degli interessi del minore, nonché per l’adozione dei relativi provvedimenti adeguati di cui la declaratoria di riconoscimento del diritto della minore -OMISSIS- all’assegnazione di un assistente specialistico per un numero di ore adeguato alla sua patologia, o in ogni caso come previsto dal verbale Glo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento scolastico che non assegnava alla minore un assistente specialistico alla comunicazione e PEI 2025/2026 privo dell’indicazione della risorsa e della quantificazione delle ore
Esito
Favorevole al ricorrente (genitore di minore)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento scolastico del 20 gennaio 2026 e gli atti connessi, in particolare il PEI revisionato il 21 gennaio 2026, lamentando l’omessa assegnazione alla minore di un assistente specialistico per il numero massimo di ore consentite, come indicato nel verbale del GLO del 24 ottobre 2025. Nel verbale del GLO era stata individuata la necessità di un’assistente specialistica alla comunicazione “per il massimo di ore consentite”, mentre il PEI non indicava alcuna risorsa né quantificava le ore di assistenza. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso, deducendo l’omessa tempestiva quantificazione delle ore di assistenza necessarie.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare. Ha ritenuto sussistente il fumus boni iuris perché il verbale del GLO individuava la necessità dell’assistenza specialistica, mentre il PEI non indicava alcuna risorsa e non quantificava le ore. Ha ravvisato anche il periculum in mora, considerando gli interessi superiori coinvolti e il pregiudizio evidente arrecato alla frequenza scolastica della minore dalla mancata assegnazione dell’assistente nelle ore ritenute necessarie dal GLO. Ha quindi sospeso gli atti impugnati e ordinato alle amministrazioni intimate, ciascuna per quanto di competenza e previo riesame o integrazione delle determinazioni contestate, di assegnare alla minore un assistente alla comunicazione per il numero di ore necessario alla sua piena integrazione scolastica. Le spese della fase cautelare sono state compensate. Il merito è stato fissato alla prima udienza pubblica del mese di febbraio 2027, con data da comunicare successivamente.
Norme richiamate
art. 3, comma 1, d.lgs. 104/1992
patologia riconosciuta ex art. 3, comma 1, d.lgs. 104/1992
La disposizione è richiamata quale presupposto della condizione di disabilità della minore e della necessità degli interventi di sostegno e assistenza scolastica.
art. 55 c.p.a.
È la base processuale della domanda cautelare incidentale; il giudice ha verificato la sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora.
art. 6, paragrafo 1, lettera f), Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alle altre disposizioni in materia di protezione dei dati, quale presupposto per l’oscuramento dei dati personali nel provvedimento diffuso.
art. 9, paragrafi 2 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato per la protezione dei dati relativi alla salute e per disporre l’oscuramento delle informazioni idonee a rivelare lo stato di salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale fondamento dell’oscuramento delle generalità e dei dati personali nella diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato in materia di trattamento dei dati relativi alla salute, a sostegno dell’ordine di oscuramento.
Massime di principio
- Quando il verbale del GLO individua la necessità di un assistente specialistico alla comunicazione per il massimo delle ore consentite, il PEI e i successivi atti scolastici non possono omettere ogni indicazione della risorsa e delle relative ore senza un’adeguata riconsiderazione della necessità accertata.
- La mancata assegnazione dell’assistente specialistico alla comunicazione, nelle ore ritenute necessarie dal GLO, può integrare sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora, in ragione del pregiudizio arrecato alla frequenza scolastica e alla piena integrazione della minore con disabilità.
- In sede cautelare il giudice amministrativo può sospendere gli atti che omettono l’assistenza specialistica e ordinare alle amministrazioni competenti, previo riesame o integrazione delle determinazioni contestate, di assegnare l’assistente per il numero di ore necessario alla piena integrazione scolastica.
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