Sentenza n. 200/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'annullamento del prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio elaborato dall'I.N.P.S., nella parte in cui non attribuisce al ricorrente i “sei scatti stipendiali” ex art. 6 bis del D.l. 387/1987.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: prospetto di liquidazione del trattamento di fine servizio, nella parte in cui non include i sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente di polizia)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, cessato dal servizio a domanda dal 31 marzo 2019, all'età di 56 anni e 10 mesi e con 37 anni di servizio utile, ha chiesto l'annullamento parziale del prospetto INPS, l'accertamento del diritto alla riliquidazione dell'indennità di buonuscita e la condanna dell'INPS al ricalcolo comprensivo dei sei scatti stipendiali. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell'art. 6-bis d.l. 387/1987 e dell'art. 4 d.lgs. 165/1997, sostenendo che possedeva i requisiti anagrafici e contributivi per il beneficio e che la cessazione a domanda non ne impediva il riconoscimento ai fini del trattamento di fine servizio. L'INPS ha eccepito l'inammissibilità e l'infondatezza del ricorso, deducendo anche la decadenza dal beneficio.
La decisione
Il ricorso è stato accolto. Il TAR ha ritenuto che l'art. 4 d.lgs. 165/1997, pur disciplinando gli aumenti periodici per il personale cessato a domanda mediante il pagamento della contribuzione residua, operi ai soli fini pensionistici e non sia applicabile alla liquidazione del trattamento di fine servizio. Ai fini del TFS continua ad applicarsi l'art. 6-bis d.l. 387/1987, che riconosce sei scatti stipendiali al personale delle forze di polizia, compreso quello che chieda il collocamento in quiescenza dopo aver compiuto 55 anni e maturato 35 anni di servizio utile. L'abrogazione dell'art. 11 l. 231/1990 da parte dell'art. 2268 cod. ord. mil. non ha fatto rivivere la precedente disciplina restrittiva dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. 379/1987, poiché l'abrogazione di una norma non determina, salvo espressa previsione, la reviviscenza della norma anteriormente abrogata. Il Collegio ha inoltre escluso la decadenza, rilevando l'ambiguità della disposizione sul termine per la presentazione della domanda di quiescenza e la sua riferibilità ai presupposti sostanziali del beneficio, non a un onere procedimentale sanzionato con la decadenza. È stato annullato in parte qua il prospetto di liquidazione, accertato il diritto del ricorrente ai sei scatti e condannato l'INPS a rideterminare entro sessanta giorni l'indennità di buonuscita, includendo gli scatti nella base di calcolo. Le spese, pari a euro 2.500 oltre accessori, sono state poste a carico dell'INPS.
Norme richiamate
art. 6-bis d.l. 387/1987, convertito dalla l. 472/1987, come modificato dall'art. 21 l. 232/1990
Al personale della Polizia di Stato ... che cessa dal servizio per età o perché divenuto permanentemente inabile al servizio o perché deceduto, sono attribuiti ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita ... sei scatti ... Il beneficio ... si applica anche al personale che chieda di essere collocato in quiescenza a condizione che abbia compiuto i 55 anni di età e trentacinque anni di servizio utile
La disposizione costituisce la base normativa del diritto ai sei scatti ai fini della liquidazione del TFS anche per il personale che cessa a domanda dopo il compimento dei 55 anni e la maturazione di 35 anni di servizio utile.
art. 4 d.lgs. 165/1997
Gli aumenti periodici ... sono attribuiti ... con esclusione del collocamento in congedo a domanda ... Gli aumenti ... sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale
La norma disciplina il beneficio ai fini pensionistici e non incide sul distinto regime di attribuzione dei sei scatti ai fini della liquidazione del TFS previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987.
art. 1, comma 15-bis, d.l. 379/1987, come modificato dall'art. 11 l. 231/1990
Ai sottufficiali ... che cessano dal servizio per età o perché divenuti permanentemente inabili ... o perché deceduti, sono attribuiti ... sei scatti ... ai fini ... della liquidazione dell'indennità di buonuscita
La precedente disciplina restrittiva non può essere considerata vigente, poiché la successiva abrogazione della norma modificatrice non determina la reviviscenza della formulazione anteriore della disposizione.
art. 1911, comma 3, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare continua ad applicarsi l'articolo 6-bis, del decreto legge 21 settembre 1987, n. 387
Conferma la persistente applicazione dell'art. 6-bis d.l. 387/1987 al personale delle forze di polizia a ordinamento militare.
art. 2268, comma 1, n. 872, d.lgs. 66/2010 (codice dell'ordinamento militare)
Sono o restano abrogati ... legge 8 agosto 1990, n. 231, esclusi articoli 4; 5, commi 1 e 2; 7; 9 e 10
L'abrogazione dell'art. 11 l. 231/1990 non ripristina la precedente versione dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. 379/1987.
art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987
La domanda di collocamento in quiescenza deve essere prodotta entro e non oltre il 30 giugno dell'anno nel quale sono maturate entrambe le predette anzianità
Il mancato rispetto del termine non determina decadenza dal beneficio, poiché la disposizione non esprime con sufficiente chiarezza una sanzione decadenziale e il riferimento alle condizioni riguarda i presupposti sostanziali del diritto.
Massime di principio
- Il personale delle forze di polizia che cessa dal servizio a domanda ha diritto, ai fini della liquidazione del trattamento di fine servizio, ai sei scatti stipendiali previsti dall'art. 6-bis d.l. 387/1987 quando, al momento della cessazione, abbia compiuto 55 anni e maturato almeno 35 anni di servizio utile.
- L'art. 4 d.lgs. 165/1997, nella parte in cui disciplina il riconoscimento degli aumenti periodici al personale cessato a domanda previo pagamento della contribuzione residua, opera ai fini pensionistici e non esclude il distinto riconoscimento dei sei scatti ai fini del trattamento di fine servizio previsto dall'art. 6-bis d.l. 387/1987.
- L'abrogazione della norma che aveva modificato una disposizione anteriormente abrogata non determina, in assenza di un'espressa previsione legislativa, la reviviscenza della formulazione previgente; pertanto, l'abrogazione dell'art. 11 l. 231/1990 non ripristina la disciplina restrittiva dell'art. 1, comma 15-bis, d.l. 379/1987.
- Il termine previsto per la presentazione della domanda di collocamento in quiescenza dall'art. 6-bis, comma 2, d.l. 387/1987 non può comportare decadenza dal beneficio quando la disposizione non preveda in modo chiaro e perspicuo tale sanzione e il termine sia riferibile ai presupposti sostanziali del diritto, anziché a un onere procedimentale decadenziale.
- Il diritto ai sei scatti ai fini del TFS deriva direttamente dalla legge e deve essere riconosciuto dall'ente previdenziale nella liquidazione, anche se l'amministrazione di provenienza non lo abbia espressamente indicato nella documentazione relativa alla posizione pensionistica.
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